Sono l’ing. Angelo SCASSA, docente di ruolo di meccanica nella scuola media superiore statale da 26 anni a Torino. Ho denunciato quello che ho visto. La mia colpa è di non aver taciuto di fronte ad istituti con impianti a rischio di esplosione, a strutture pericolanti. Sono stati rottamati nelle scuole macchinari che valevano miliardi di vecchie lire. Per non parlare della farsa della maturità truccata che promuove tutti (99,8%) con la garanzia di disoccupazione: posso tranquillamente testimoniare casi di certificazioni false sui diplomi di maturità e per i docenti abilitati. Cose normali in questo paese, – parlo di strutture pubbliche – e non dei diplomifici privati a pagamento dove si possono recuperare tre anni in due settimane nel silenzio generale. Ci sono stati insegnanti agli arresti condannati in Cassazione per disastro colposo, per gravissime negligenze come RSPP costate la morte a studenti, che hanno continuato ad esercitare il loro ruolo di responsabili sicurezza nelle scuole. Alcuni docenti si sono ammalati e sono deceduti per l’esposizione ad amianto contenuto negli edifici scolastici, di cui il MIUR – Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) era a conoscenza. La responsabilità in queste vicende del MIUR- MIM a livello dirigenziale per l’istruzione e il ruolo double face della Magistratura sono evidenti. Mi sono battuto contro queste porcherie subendo ingiustizie di ogni tipo: contro di me il MIUR e un ex dirigente scolastica hanno prodotto 23 documenti falsi per difendersi dalle mie censure. Le istituzioni sono allibite quando si trovano davanti un docente coraggioso che sa controbattere senza affidarsi a avvocati molto voraci e poco combattivi, specie contro le istituzioni, per quelle che essi considerano “battaglie perse”. Mi hanno sospeso tre volte dall’insegnamento per aver reso pubbliche le circostanze descritte, ma ho vinto due cause di lavoro (sentenze n° 4489/2009 e 294/11 del Tribunale di Torino, n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino). Una terza causa di lavoro è in itinere. L’ex preside Alma CONCATI mi ha denunciato per diffamazione per un comunicato stampa in cui raccontavo quei fatti, ma il Tribunale di Roma con sentenza n° 6584/13 mi ha assolto perché il fatto non sussiste, avendo accertato che avevo detto la verità nell’interesse pubblico. Ma, poi, quando ho richiesto i danni all’ex preside ed al MIUR, il mio ricorso è stato rigettato con sentenze raggelanti (n° 767/2016 del Tribunale di Torino e n° 611/2017 della Corte d’appello di Torino): con il rigetto mi hanno condannato alla soccombenza nelle spese legali a favore delle potenti controparti per 45.000 euro – dicasi quarantacinquemila euro – per due udienze di mezz’ora l’una, pur essendo partito forte delle predette 4 sentenze vittoriose, tutte passate in giudicato. Non mi hanno nemmeno concesso l’invocata istruttoria. Ritengo queste sentenze di rigetto della mia richiesta di risarcimento criminali per le allucinanti motivazioni: in parole povere mi dicono che non ho subito mobbing perché ho reagito, non sono stato remissivo, e che mi sono impicciato di fatti che non mi riguardavano: bene hanno fatto l’ex preside CONCATI ed il MIUR a bastonarmi. Inoltre, secondo i giudici, cercare di far licenziare un insegnante e di spedirlo in galera è una condotta ancora lecita. La Cassazione ha confermato a luglio 2023 la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 611/2017 con motivazioni allucinanti: ho querelato il Collegio della S.C. sez. lavoro che ha emesso l’Ordinanza n° 21574/2023, in cui, tra l’altro, si afferma che non vi è prova che i 23 documenti falsi contro di me siano stati prodotti in malafede, ovvero che ci sono dubbi sulla presenza dell’elemento soggettivo – leggasi la consapevolezza – dei dirigenti delinquenti che mi hanno perseguitato: a tanto non arriverebbero nemmeno Stanlio ed Ollio. Non si salvano nemmeno i Licei Classici. All’Alfieri di Torino, in cui ho studiato pure io, nel 2023 è venuto a fare lezione in aula magna MAX FELICITAS, noto pornodivo, da molti considerato erede di Rocco SIFFREDI: imperversa su YouTube il filmato “Lady Cobra scopa duro Max Felicitas facendolo venire copiosamente”; che si sia trattato di una campagna educativa preventiva per il dramma dei femminicidi? L’Alfieri, del resto, è una scuola che si è ammodernata, ci sono anche i cessi “neutri” per gli studenti di genere fluido. Anche qui per aver criticato l’operato della preside, che ritengo inadeguata, mi sono preso una sospensione dal servizio e un anno di blocco degli aumenti dello stipendio. A quando gli inviti a scuola anche ai lenoni?

L’ing. Angelo SCASSA vi racconta la storia di una porcilaia in cui si spreca la gioventù degli studenti, ovvero la scuola media secondaria superiore statale, soprattutto nell’istruzione professionale e tecnica, che era il fiore all’occhiello della RIFORMA GENTILE.

Una stalla così puzzolente che il ministro Azzolina nel marzo 2020, erede di uno sfascio irreversibile, cogliendo al volo l’occasione offertale dalla pandemia Covid-19, aveva deciso di chiuderla frettolosamente, ricorrendo a un finto e-learning all’insegna del “Liberi Tutti” (Tutti promossi), con la ciliegina sulla torta della farsa della maturità nel giugno 2020 (con 60 punti su 100 legati al pregresso scolastico e una sola ridicola prova orale alla maturità), dopo quattro mesi di lockdown, cercando un po’ di popolarità, consapevole che i giovani tra i 13 e i 19 anni odiano scaldare le sedie per seguire programmi vetusti, con a disposizione laboratori spesso databili solo con il metodo del radiocarbonio, lontani anni luce dal mondo del lavoro. e sanno che il Regime italiano gli regala un pezzo di carta, detto diploma, in cambio del nulla che offre loro: essi si accontentano dello statu quo perché hanno bisogno di trovare in se stessi una spinta fortemente rivoluzionaria ed antagonista contro questo putridume della Scuola Pubblica secondaria, in cui di Cultura non c’è proprio nulla, se non un po’ po’ di stupido nozionismo. E le cose non sono certo cambiate con l’avvento del nuovo governo Draghi a febbraio 2021, posto che la scuola pubblica italiana è ormai un malato terminale ed il ministro Patrizio Bianchi si è limitato a mantenere in stato vegetativo una scuola in coma profondo. Nemmeno con l’attuale ministro prof. Valditara la situazione è cambiata. 

E del resto mai come in questo momento storico fioccano i processi a carico dei dirigenti del MIUR, nonostante l’omertà del mondo dell’Istruzione e le protezioni palesi che ad esso ha fornito la magistratura. 

E’ in corso a Sondrio un maxiprocesso con 39 imputati di cui 11 Dirigenti. 

L’alta dirigente del MIUR Giovanna BODA ha patteggiato una condanna a 2 anni per corruzione in appalti

Un altro maxiprocesso è in corso in Calabria con 73 imputati di cui 4 altissimi Dirigenti.

A Palermo la preside “antimafia” dello Zen ha patteggiato una condanna a 2 anni per peculato e corruzione: altri due anni li ha patteggiati il vice-preside

Recente la notizia che a Lamezia Terme, una DS e alcuni professori cambiavano di nascosto i voti sul registro elettronico in quello che era considerato il miglior liceo della Calabria, Il Galileo Galilei.

A Foggia sono in corso indagini su dirigenti del MI e del Merito

In compenso il prof. Giampiero CAREDDA, docente di educazione artistica a Cagliari, all’inizio nel 1995 venne licenziato per volere del suo Dirigente Scolastico. La Magistratura ne decreterà la sua riassunzione nel 2007, 11 anni dopo che si era suicidato.

Il prof. VALDITARA di puntare seccamente al Merito, facendo una grande piazza pulita al ministero che – come si legge nel blog – ha preferito mantenere uno statu quo basato su paludate declaratorie di efficienza ed innovazione, a fronte di una realtà invero miserabile, che ha costretto spesso anche i docenti preparati a comportarsi come le tre scimmie giapponesi che si tappano gli occhi, le orecchie e la bocca per non dover subire quello che ha supportato il prof. Angelo SCASSA.

i tre filmati sopra riprodotti sino una registrazione del network nazionale Canale 53 e risalgono al 3/11/2017. Ministro dell’Istruzione era la sen. FEDELI.

scrivete a:    angelo.scassa@libero.it          angelo.scassa@ingpec.eu

trump scuola

Che non debba mai più accadere che dei genitori siano costretti a mandare i loro figli nella scuola pubblica fallimentareDonald TRUMP, Discorso sullo Stato dell’Unione al Congresso USA, febbraio 2020

25 anni fa sono diventato insegnante di ruolo nella scuola pubblica a seguito di concorso ordinario, docente di Discipline meccaniche e tecnologia (ora Scienze e tecnologie meccaniche)

Sono in molti a domandarsi come sia possibile che l’esame di Stato veda una percentuale di promossi pari al 99,8% quando notoriamente gli studenti “maturati” sono spesso impreparati gravemente, anche perché disinteressati ad una scuola vetusta nei contenuti e spesso pressoché priva delle minime attrezzature a livello di impianti e di macchinari necessari per poter imparare la professione nelle scuole tecniche e professionali.

Si tratta del tritacarne dell’istruzione pubblica secondaria tecnica e professionale di vario tipo, che di fatto spesso versa in condizioni paurose a livello di pratica laboratoristica, stimolando i peggiori istinti nichilisti negli studenti, che si sentono  trattati come paria da uno stato patrigno che offre loro in sostanza centri sociali di aggregazione popolare, camuffati sotto le sembianze di scuole: donde la ribellione che scatta in loro, con un’istintiva spinta all’indisciplina più assurda, volta alla provocazione continua dei docenti visti come schierati a protezione di un Sistema marcio in nome della piccola pagnotta che lo stipendio basso consente loro di procacciarsi.

E’ del resto patetico il fatto che restano disoccupati una buona parte di coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, spesso conseguito nell’ambito dell’istruzione professionale o tecnica (IPSIA o ITIS): e davvero incredibile appare la circostanza che essi debbano essere avviati a corsi di formazione professionale, come se i cinque anni di scuola pubblica superiore frequentati fossero stati solo un’inutile perdita di tempo. Purtroppo, effettivamente, si tratta di persone che sono spesso completamente impreparate allo svolgimento di qualsivoglia professione, come molte altre che scaldano sedie nella P.A., pur risultando regolarmente occupate, avendo ottenuto regalie da quel medesimo Sistema che in tal modo si sciacqua la coscienza lurida per non aver provveduto a formarle decentemente.

Molti genitori, poi, non sanno di mandare i figli in scuole a rischio di crollo strutturale o con impianti a rischio di esplosione: come se nulla avesse insegnato la terribile morte di Vito Scafidi al liceo Darwin di Rivoli nell’autunno 2008, dove rimase anche gravemente ferito (paralizzato) un suo compagno di classe.  Per fortuna che in molte scuole non si effettua quasi nessuna pratica di laboratorio o di impianti tecnici/produttivi, motivo per cui gli incidenti tragici sono pochi: in tal senso la scuola pubblica è stata messa in relativa sicurezza, perché l’hanno fossilizzata, o freezata come si suol dire oggi. Qualche morto tra gli studenti vi è stato purtroppo per via della posticcia alternanza scuola/lavoro, quando la scuola matrigna si è rivolta a “boite” infami, dove muoiono regolarmente per gravi carenze di sicurezza centinaia di operai, italiani e non, ogni anno.

L’Italia da distruggere, dal film “La meglio gioventù”, film di Marco Tullio GIORDANA, 2003

Se venisse tolto il valore legale ai titoli di studio, ci sarebbe una fuga di massa da certe scuole che vengono frequentate anche se scalcinate, rectius soprattutto se scalcinate, soltanto per l’ottenimento del famoso pezzo di carta. Anni fa feci un esposto-denuncia alla Procura di Torino perché era stata assegnato agli studenti dei professionali ad indirizzo meccanico una seconda prova di macchine non risolvibile in base ai dati forniti nel testo: in molte scuole diedero a tutti il massimo dei voti per evitare grane, ma tutto venne archiviato, alla faccia del fatto che fossero stati regalati falsi diplomi di Stato in tutta Italia. Del resto la scuola pubblica è un argomento tabù, spesso anche per i media, sebbene si tratti di un carrozzone con un milione e mezzo di dipendenti. 

Numerose sono state le notizie di crolli di parti strutturali di scuole pubbliche in Italia: soltanto lo stellone italico  ci ha protetto da conseguenze tragiche in termini di perdite di vite umane. I crolli di edifici scolastici si sono susseguiti ubiquitariamente sul territorio nazionale, mentre i laboratori pericolosi, non compatibili con i minimi standard di sicurezza, sono stati sigillati, così come l’ignoranza coatta cui la scuola pubblica condanna gli studenti 

Del resto, proprio nel medesimo periodo in cui il prof. SCASSA veniva sanzionato nel 2008-09 per aver denunciato in pubblico i reati commessi dalla dirigente scolastica della sua scuola, Il MIUR, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, non aveva preso un solo provvedimento nei confronti di una docente di un professionale di Torino che il Tribunale condannò poi per il caso del video-choc che riprendeva le vessazioni di suoi allievi contro un giovanissimo compagno disabile, alla cui realizzazione ella aveva assistito con indifferenza, così come era stato impassibile dinnanzi all’incredibile episodio di bullismo. Infatti avverso il concorso omissivo nelle ingiurie e nella violenza privata della professoressa il MIUR restò inerte.

Evidentemente le gerarchie del MIUR prediligono i dirigenti scolastici e i docenti che delinquono, verso i quali hanno – all’evidenza – maggiore affinità: si va dal peculato alla pedofilia, alla compravendita di diplomi, al furto, alla violazione sistematica di norme di sicurezza. Il pensiero corre ai quei presidi che hanno utilizzato bidelli per le pulizie delle proprie dimore e al giudice Roberto BUFO del Tribunale di Pisa, intercettato mentre all’interlocutore che afferma: “Qui bisogna cercare di rubare il più possibile” risponde lapidario: “Esatto” 

Del resto, i legami tra magistratura e scuola presentano davvero infinite sfaccettature sconcertanti. 

Nel 2009 due studenti dell’IIS Beccari di Torino, dove insegnava l’ing. SCASSA, si resero protagonisti di fatti clamorosi. Nel primo caso uno studente salì a bordo di un mezzo pubblico e sferrò un violento pugno ad un pensionato che lo aveva rimproverato per essersi portato al seguito una bicicletta: dopo qualche istante il malcapitato passeggero decedette, ma la magistratura assolse poi il ragazzo con la motivazione che il povero cristo doveva morire di suo.  Nell’altra vicenda uno studente pensò bene di sparare con un fucile ad aria compressa ad una professoressa di economia che si ritrovò con due pallini nell’occhio. Nel 2017 a capo della banda dello spray al peperoncino che causò la strage di Piazza San Carlo a Torino (1500 feriti, 2 morti durante i festeggiamenti per la Juventus vincitrice dello scudetto) vi era un giovanotto 20enne formatosi all’ITIS Avogadro di Torino, che è stato anche allievo del prof. SCASSA, e che si era reso protagonista di pestaggi di compagni tra le mura scolastiche, per i quali era stato regolarmente – si fa per dire  “graziato” dalla scuola.

Non sappiamo se poi l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte abbia premiato questi allievi, considerata la sua consuetudine a commettere reati ed a proteggere chi ne è autore, come nel caso della sig.a CONCATI, di cui non esitò a diventare correo.

Di recente, il 23 novembre 2021, la Corte d’Assise di Torino ha pensato bene di assolvere un altro studente di un diverso istituto alberghiero; Alex Pompa,  che a 18 anni si fece giustizia da solo nei confronti di un padre spesso violento con la madre, uccidendolo con un’inaudita ferocia con bel 34 coltellate utilizzando sei diversi coltelli. La Corte d’Appello avrà poi il pudore di condannarlo a 6 anni di reclusione, non riuscendo a nascondere quello che era evidente a tutti, e cioè che il giovanotto si era fatto giustizia da solo, forse avendo appreso la lezione di violenza respirata nell’Istituto albergherò dove frequentava l’ultimo anno.  

Fatti questi che la dicono lunga su come Magistratura e Dirigenza MIUR soffrano di una sorta di parafilia nei confronti di elementi che sono die delinquenti puri, senza se e senza ma. Con pari eccitazione perseguitano professori per bene, capaci, onesti, impegnati e coraggiosi.

Ci sono tra i docenti nella scuola pubblica fior di delinquenti che commettono reati su larga scala che vanno dalla demolizione scriteriata di edifici che rendono collabenti  di edifici (art 434 cp), alla truffa (art 460 cp) , alla truffa aggravata nei confronti dello Stato (art. 460 bis cp), alle violazione della normativa di sicurezza ex d. lgs 81/2008, del T.U.E. (Testo Unico Edilizia) ovvero del DPR 380/01, che redigono false relazioni sull’efficientamento  energetico degli edifici ex lege 10/91 e false asseverazioni violando clamorosamente anche il Decreto Legge n° 13 del 25/2/2023, oltre che compiendo falsi demologici ex art 479 cp ed ex art. 481 cp: è il caso clamoroso dell’ing. Rocco GUERRIZIO, che continua  a delinquere indisturbato ed a insegnare, si fa per dire, nelle scuole professionali di Stato.  

La verità è che quando un docente come il sottoscritto ha denunciato le allucinanti porcherie della scuola italiana, in tema di sicurezza, megasperperi, dilapidazione di macchinari che valevano miliardi di vecchie lire, taroccamenti della maturità, certificazioni false nei diplomi dell’Esame di Stato, distruzione di un laboratorio di chimica per far posto ad un bar (sostituzione della cultura della brioche con quella del cappuccino), ecc. è stato reiteratamente sospeso dall’insegnamento  dal MIUR- con decreti poi annullati dai giudici del lavoro – ed addirittura processato penalmente per diffamazione, salvo poi esserne assolto con formula piena perché quanto aveva affermato era vero e reso pubblico nell’interesse della collettività.

 formazione lavoro

Purtroppo il Sistema non soltanto regala agli Italiani una scuola tecnica e professionale da terzo mondo, ma attacca chiunque si batta per rottamare questa scuola pietosa, sguinzagliandogli addosso la Magistratura, rabbioso mastino posto a difesa di istituzioni marce, come l’ambiente gerarchico del MI e del Merito. Purtroppo la plastica facciale nominalistica del MIUR per ora on ha prodotto risultati.  

Non è cambiato nulla nella dittatura giudiziaria che ammorba l’Italia – paese e non stato, a matrice fondamentalmente fascista (senza aver ereditato nulla della capacità amministrativa del Fascismo, ma avendo preso a retaggio soltanto il peggio del ventennio) – rispetto al dopoguerra in cui canaglie di magistrali condannarono Giovanni GUESCHI a due anni di reclusione per aver leso l’onore di DE GASPERI, E assieme a GUARESCHI si può affermare ancora oggi che  “ Quando la canaglia impera, la patria degli onesti è la galera”.

Dopo l’aborto spontaneo del Liceo made in Italy, siamo fermo alla TPS Trush Public School  

Forse anche in Idalia dovrebbe essere chiuso il ministero dell’Istruzione.

Donald J. TRUMP docet:

trump abolisce ministero istruzione

Quanto all’istruzione pubblica, risulta che in venti anni circa 4 milioni di studenti hanno abbandonato la scuola statale, con un tasso di abbandono tra i più elevati al mondo. Il costo  sociale sarebbe valutabile in alcune decine migliaia di euro sprecati per ciascuno di costoro, ovvero decine di miliardi di euro complessivamente . Anche se ovviamente l’investimento non pare molto migliore in termini di efficacia per gli altri che invece il diploma finale lo conseguono. Ogni anno risulta che oltre centomila allievi iniziano le superiori per tagliare la corda prima di conseguire un diploma, percepito – come purtroppo spesso realmente accade- quale inutile pezzo di carta straccia. Cresce quindi il numero di giovani che né studia né lavora stimato pari al 25% del totale.

Ci sono poi circa 228.000 insegnanti di sostegno (ed il trend è in crescita, più di quanto non lo sia il PIL) che dovrebbero supportare un esercito di circa 338.000 disabili, spesso molto gravi, ai quali uno stato fintamente legalitario impone di frequentare addirittura la scuola media superiore, anche se molti di costoro non sanno nemmeno leggere o far di conto: ulteriore scandalo in cui ragazzi meno fortunati dei loro coetanei diventano materia prima per una fabbrica di finto lavoro, circostanza ben nota ai docenti curricolari che la tacciono per paura del Sistema. All’ipertrofia degli insegnanti di sostegno segue poi il cosiddetto indotto delle cooperative dedicate ai disabili, che talora, peraltro, sono pure migliori del MIM. 

Quanto invece alla magistratura, anche Silvio Berlusconi ha convenuto: “La magistratura è peggio della Mafia“, per poi meglio precisare durante un’udienza che: “La magistratura è incontrollata, incontrollabile e ha impunità piena“. 

Pure Vittorio SGARBI  ha avuto il coraggio di dichiarare il 25 giugno 2020 alla Camera che urge una commissione parlamentare di inchiesta sulla nuova tangentopoli rappresentata dalle scandalose sentenze di molti magistrati, rectius “contro la criminalità di magistrati che fanno l’opposto del loro lavoro”.

Cuno TARFUSSER, il sost proc. gen. di Milano che ha fatto riaprire il proc. pen. per ila strage di Erba che ha portato in modo rocambolesco alla condanna dii Olindo e Rosa, che voleva riaprire il caso della strage di Erba, è finito sotto procedimento disciplinare non per la fondatezza o meno della messa in dubbio degli ergastoli, ma per il modo di farlo. Ad avviare il procedimento disciplinare è stata la Procura generale della Cassazione, che contesta al giudice di aver “violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio”. Siamo alla solite.

L’Italia è un paese che vuole i cittadini servi muti e obbedienti. Vale per la scuola, dove il clima di conformismo ed il terrore che si legge sul volto degli insegnanti è palpabile grossolanamente, ma vale anche per i magistrati onesti che vogliono essere soggetti soltanto alla Legge,  e non al sistema di potere che è stato creato all’interno della stessa magistratura da loro colleghi in nome di una malintesa autodichia. 

Il sostituto procuratore della Repubblica a Milano David MONTI ha dichiarato nel 2019 che la Magistratura è un «Sistema decomposto», un Sistema tribale». Dopodiché ha pensato bene – letteralmente schifato dalla Giustizia italiana, di andarsene in pensione con sei anni di anticipo.

Per tacere delle incredibili vicende che hanno visto protagonisti – tra i tanti – l’ex presidente ANM e membro del CSM Luca PALAMARA, il presidente di sezione del Consiglio di Stato Nicola RUSSO, l’ex PM di Siracusa Giancarlo LONGO, l’ex giudice del Tribunale di Torino Giuseppe SALERNO radiato dalla magistratura e che aveva archiviato dolosomente una circostanziata denuncia del prof. SCASSA; l’avv. Piero AMARA (che ha denunciato l’esistenza della loggia massonica Ungheria che sarebbe infarcita di magistrati, alla faccia del divieto di legge loro imposto di iscriversi alle logge), l’avv. Giancarlo CHIARELLO, nello zaino del cui figlio sono stati recentemente trovati 1,2 milioni di euro che sarebbero serviti per la corruzione del giudice Giuseppe DE BENEDICTIS del Tribunale di Bari, egli pure finito agli arresti:  l’elenco potrebbe continuare molto lungo, l’ex sostituto procuratore di Trani Michele NARDI, accusato di essere al centro di un lucrosissimo giro d’affari legato alla gestione del suo ufficio, che il Tribunale di Lecce ha condannato a 16 anni e 9 mesi di reclusione, disponendo che a suo carico venissero confiscati 2,2 milioni di euro, con l’accusa di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso. 

In realtà si tratta soltanto della punta emersa di un iceberg che resta in larga parte sommerso. io personalmente, come persona offesa assieme a decine di altre persone di una truffa in ambito Superbonus 110, ho provato sulla mia pelle l’operato di crimina di due pm della procura di Cuneo, i dott. Mario PESUCCI e Gian Attilio STEA che si sono schierati a protezione di un’autentica associazione a delinquere, e non si riesce a comprendere se siano mossi in tal senso per mancanza dei requisiti professionali minimi o per problemi psichici o per corruzione in atti giudiziari; un giudizio non meno negativo mi sento di esprimerlo per un GIP, come il dr. PIO del Tribunale di Cuneo che ha archiviato in modo allucinante a dir poco il procedimento penale aperto contro i predetti truffatori, adducendo motivazioni che definire raccapriccianti ed abominevoli è dir poco. 

Apertis verbis Vittorio FELTRI , intervenendo nel dicembre 2021 a un programma de La7,  ha sintetizzato l’effetto ripugnante che i fatti descritti gli provocano in questi termini: “Mi vergogno di essere italiano, visto la magistratura che abbiano”. 

Tornando alla vicenda del prof. SCASSA – in cui alcuni magistrati hanno agito con funzione preclara di manganellatori per conto terzi – l’allora preside dell’IIS Beccari di Torino (istituto professionale di 1000 allievi) signora Alma CONCATI ha infatti promosso ed ottenuto nel 2008 e 2009 due provvedimenti disciplinari nei confronti  del docente. 

Il primo avente ad oggetto l’autorizzazione che in tre giornate dell’ottobre 2006 l’ing. SCASSA aveva dato a studenti maggiorenni delle classi quinte a scioperare contro le pesanti irregolarità gestionali e lo scadimento inverecondo delle condizioni di agibilità dei laboratori della scuola. Il secondo per l’aver il prof. SCASSA emesso un comunicato stampa in cui denunciava gli illeciti gestionali, talora veri e propri reati – lo si sottolinea – commessi dalla direzione della  scuola.

La dirigente ha utilizzato in entrambi i casi una serie di documenti grotteschi che sono a sottoscrizione palesemente falsa per avviare e richiedere le azioni disciplinari contro il professore, fabbricando quindi letteralmente dei falsi materiali e/o costituendo dei falsi ideologici. L’ing. SCASSA si è visto costretto a querelare di falso  ex art 221 cpc i predetti documenti ed è ad oggi aperto il proc. pen.  n° 20080/2024 presso il Tribunale di Torino 

A seguito di tali iniziative calunniose e diffamatorie contro il ricorrente intraprese dalla signora CONCATI, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (USR) ha infatti emesso i seguenti decreti disciplinari contro il prof. SCASSA:

il decreto disciplinare n° AOODRPI/32/ris/U Torino, del 4 luglio 2008, con cui era sanzionata l’autorizzazione che egli aveva dato agli studenti maggiorenni delle classi quinte a scioperare contro irregolarità gestionali e l’inagibilità dei laboratori della scuola: il docente veniva punito con 5 giorni di sospensione dall’insegnamento e con la relativa privazione dello stipendio, oltre che con il blocco per un anno degli aumenti di stipendio. Il prof. SCASSA era stato addirittura accusato di aver obbligato gli studenti a scioperare e di aver procurato interruzione di pubblico servizio, ovvero calunniato da criminali dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte che miravano a liberarsi di un docente scomodo! (qual barzelletta!). La sanzione  è stata  cancellata dal Tribunale di Torino con sentenza n° 4489/09, passata in giudicato, emessa dalla dr.ssa PALIAGA

Scrive la sentenza n° 4889/09 del Tribunale di Torino:

“….Aiutare gli studenti ad esercitare consapevolmente e correttamente questo diritto [allo sciopero, ndr] non appare di per sé idoneo ad integrare alcuna violazione dei doveri di un docente, potendo diventarlo soltanto ove il docente tenga comportamenti idonei a viziare la volontà degli studenti o dì per sé illeciti.

Nei termini in cui sono state ricostruite – gli unici che questo giudice può prendere in esame – le condotte del prof. SCASSA non sono tuttavia fuoriuscite da tale alveo lecito, né risulta che gli studenti abbiano esercitato il loro diritto in modo illecito.

ll fatto di averli in qualche modo agevolati in ciò non appare dunque suscettibile di alcuna censura.”

In tale contesto il prof. SCASSA si è limitato a verificare l’effettiva volontà di alcuni studenti in merito alla partecipazione allo sciopero indetto da altri e già in corso ed a rimuovere un ostacolo psicologico al libero esercizio del relativo diritto da parte di costoro e risulta averlo fatto con modalità che non appaiono in alcun modo idonee a coartare o comunque manovrare la loro volontà”.

“Per tutti i motivi sinora esposti la sanzione inflitta al ricorrente, risultando priva di giustificazione e dunque illegittima, deve essere annullata”.

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 4489/2009 del Tribunale di Torino sez Lavoro 

13 sentenza PALIAGA

il decreto disciplinare n° AOODRPI/82/ris/U Torino, del 18 febbraio 2009 con cui veniva sanzionato il prof. SCASSA per il comunicato stampa del 13/6/2008 per mezzo del quale aveva indetto una conferenza stampa in piazza Monte Citorio a Roma, e in cui sintetizzava alcuni dei reati commessi dalla dirigente scolastica: il taroccamento degli Esami di Stato, la distruzione di un impianto molitorio che valeva oltre un miliardo e mezzo di vecchie lire, la frequentazione da parte degli studenti per le esercitazioni di un impianto a rischio di esplosione, la certificazione di false attività didattiche sui diplomi. La punizione in questo caso è consistita nell’umiliante sospensione dall’insegnamento per 35 gg con privazione dello stipendio e blocco degli aumenti di stipendio per ulteriori due anni. Tale provvedimento è stato annullato in primo grado dal Tribunale di Torino, V Sezione Civile del Lavoro, che emetteva con il giudice dr. MOLLO la sentenza n° 294/11 del 31/1/2011, passata in giudicato, nelle cui motivazioni era espressamente stigmatizzata la produzione di documentazione falsa materialmente contro il docente da parte del MIUR. Invano il Ministero impugnava la sentenza, che veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza n° 558/12 (Presidente dott. GIROLAMI, rel. dott. GRILLO PASQUARELLI) dell’8 maggio 2012. 

Si legge nelle motivazioni della sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino del Giudice dr. MOLLO:

.”…Non può, quindi, essere sanzionato il dipendente soltanto perché si è permesso di trasmettere alla stampa le critiche alla scuola presso cui prestava servizio perché, in tal modo, si sarebbe lesa l’immagine dell’istituto. Infatti, se davvero le situazioni denunciate corrispondessero al vero il comportamento doveroso è quello di rivelarle e non dì nasconderle per il timore di ledere l’immagine della scuola”.

“Distruzione dell’impianto di molizione [ovvero del molino che valeva un miilardo e mezzo di vecchie lire, ndr]: tale punto non è sostanzialmente contestato in memoria [dal MIUR ndr] se non con frasi del tutto generiche e apodittiche”.

“Ne discende che, essendo dimostrato che il molino fosse già attivo prima della data di collaudo, all’epoca effettivamente sussistevano dei rischi per la sicurezza e quindi è provata la veridicità di quanto sostenuto dallo Scassa”

“Il primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono “taroccati” clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico….  A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria [del MIUR ndr] si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero)”

“Distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar: la convenuta, [il MIUR ndr] quindi, non prende posizione in merito alla distruzione del laboratorio dì chimica merceologica per fare posto ad un bar, con applicazione dell’art. 115 c.p.c, come recentemente novellato”.

“Malagestio denaro pubblico: anche in questo caso, la convenuta [il MIUR ndr] non contesta i fatti dedotti, ma si limita a sostenere che il ricorrente si voglia sostituire agli organi preposti ai controlli e voglia “azionare una sorta di controllo sociale”. In altre parole, la convenuta  [il MIUR, ndr] sostiene che non è compito del prof. Scassa ingerirsi nella gestione scolastica, essendoci organi a ciò preposti. È del tutto evidente che tale posizione non dice nulla sulla fondatezza dei fatti denunciati dal ricorrente, invitandolo semplicemente a “stare al suo posto”; neppure si può condividere tale impostazione che ritiene che i cittadini non debbano denunciare i (veri o supposti) sprechi e le cattive gestioni di denaro pubblico, posto che spesso l’intervento degli organi preposti al controllo nasce proprio da segnalazioni dei privati”.

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 294/2011 del Tribunale di Torino sez Lavoro 

14 -SENTENZA DR. MOLLO

Emblematico il passaggio della sentenza della Corte d’appello di Torino n° 558/12:

“Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all’Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l’affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente “trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica” è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall’Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell’impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un’opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata”.

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 558/2012 della Corte d’Appello di Torino sez Lavoro 

15 – sentenza Corte appello n° 558-12

Ulteriore manovra calunniatrice, del resto era stata posta in atto dalla DS con la calunniosa denuncia per diffamazione presentata contro il docente nel luglio 2008 alla Procura di Torino, poi ripresentata nel 2009 alla Proccura di Roma per competenza territoriale, dopo aver appreso della sua conferenza stampa di piazza Montecitorio del 13 giugno 2008.

Siamo dunque in presenza dell’ennesimo inganno compiuto dal binomio preside – USR del Piemonte ad un magistrato, al punto che il PM romano dr.ssa CALABRETTA, cui era stata assegnata la denuncia della preside (proc. pen. n° RG 37140/09), depistata dalla DS sig.a CONCATI, che sbandierava i due provvedimenti disciplinari emessi dal MIUR contro il docente poi annullati dal Tribunale di Torino, disponeva direttamente la citazione in giudizio del prof. SCASSA. 

L’ingegner SCASSA è stato infatti processato per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 cp, comma 1-3) presso il Tribunale di Roma per il medesimo comunicato stampa oggetto della seconda sanzione disciplinare: il dibattimento si è concluso con l’assoluzione con formula piena ex art. 530 co 1 e 2 cpp per l’ing. SCASSA (con suo interrogatorio il 25/2/2013, e discussione finale con emissione del dispositivo della sentenza il 3/4/2013, al termine di un processo che, se conclusosi negativamente per lui, avrebbe potuto comportarne il licenziamento, oltre che regalargli tre anni di carcere (pena edittale prevista per la diffamazione a mezzo stampa, di cui era imputato, ex art 595 cp comma 1,3) vista la gravità delle accuse da lui mosse alla sua ex dirigente scolastica.  

Ma poi, dopo che la verità assoluta e totale delle denunce del prof. SCASSA era stata riconosciuta dalla sentenza penale n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma passata in giudicato (3/4/2013), che espressamente aveva concluso le motivazioni scrivendo “Concludendo quindi è provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati , il Tribunale di Torino ha negato al docente il risarcimento per mobbing, nonostante la sentenza passata in giudicato n° 294/11 del dr. MOLLO, afferente al medesimo tribunale, avesse certificato e stigmatizzato l’incredibile circostanza relativa al fatto  che Emerge quindi che, all’interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente [del prof. SCASSA] pur di predisporre delle prove contro il medesimo” (sentenza n° 294/11) .

Del resto il Tribunale Penale di Roma mediante la sentenza n° 6584/13 con cui aveva assolto dal reato di diffamazione il prof. SCASSA, dava atto del fatto che nelle gestione dell’Istituto Beccari di Torino la D.S. Alma CONCATI aveva commesso autentici reati e non soltanto illeciti, e segnatamente, come si è scritto, il taroccamento dei voti gli esami di maturità mediante il rigonfiamento dei crediti scolastici, la demolizione ovvero il furto di macchinari che valevano miliardi di vecchie lire, l’invio degli studenti in laboratori con un impianto molitorio che era a rischio di esplosione, dove si erano davvero create le condizioni perché l’inaugurazione nel maggio 2008 diventasse una tragedia, tipo l’esplosione accaduta nel 2007 al Molino Cordero di Fossano (CN) a seguito della quale morirono 5 operai.

Del resto la preside dell’IIS Beccari di Torino, sig.a CONCATI, ha proseguito nella sua opera di orchestrazione della sistematica falsificazione dei voti degli esami di maturità fino a quando non è andata in pensione. Al riguardo l’ing. SCASSA può esibire ampia documentazione: la circostanza era peraltro ben nota ai di lei complici dirigenti dell’USR del Piemonte che le hanno sempre fornito una complice copertura.

Quella che viene qui inserita è la conversazione tra il prof. SCASSA ed un collega commissario esterno all’Esame di Stato (maturità) all’IIS Beccari nel 2012, il quale racconta cosa accadeva nel predetto istituto ad opera della DS Alma CONCATI 

Leggiamo infatti nella sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma:

Quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:… Quanto alla modifica dei crediti scolastici l’imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità, la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside. Anche la giustificazione posta in base al giudizio in ordine all’invalidità della rideterminazione del punteggio è congrua e giustifica la qualificazione della pretesa correzione come “rigonfiamento”.

Quanto ai laboratori

L’imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti ed inservibili macchinari (alcune in legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura..) Tali affermazioni sono provate dalle fotografie prodotte e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica degli anni 2005-07.

Quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:

E’ provato dai documenti acquisiti (prime fra tutti le interrogazioni parlamentari) che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all’esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007-2008 venne messo in funzione tale impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora disponibili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento…. In realtà la vicenda, come affermato dall’imputato, è tutt’altro che chiara, come dimostrano due documenti tra loro incongruenti. Il primo è costituto da una denuncia della dirigente scolastica del 6.2.2001 all’Istituto Nazionale di Nutrizione, in questione –  con cui ella comunica che, in data 25.1.2001, venne constatata dal prof. Viotto l’assenza di alcuni macchinari del molino dalle ex – officine in cui erano stati collocati (a sostegno di ciò vi è una nota del 25.1.2001 del geom. Dal Soglio con cui la società si assume la responsabilità dell’accaduto – danneggiamento accidentale e successiva rottamazione d’iniziativa dei macchinari -). Il secondo è costituito da una richiesta per il risarcimento del danno, inviata dalla medesima dirigente alla società responsabile dei lavori. L’incongruenza è deriva dal fatto che la richiesta di risarcimento del danno è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29.1.2000.

  Quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza.

In effetti le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma ed avrebbe rappresentato, se messo in funzione, un serio rischio per l’incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E’ provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista “Molini d’Italia” del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell’accesso degli ispettori era spento, e che, comunque, se messo in funzione esso non sarebbe stato in sicurezza

Concludendo quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell’imputato e a lui contestate nei capi di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Roma ha concluso:

“L’imputato va mandato assolto dal reato a lui ascritto con la formula di cui al dispositivo.

PQM

Visto l’art. 530, commi 1 e 2 c.p.p.

Assolve Scassa Angelo dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Il Giudice Federica TONDIN”

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 6584/2013 del Tribunale Penale di Roma 

17 -sentenza tondin

Ma persino la Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Regione Piemonte, che pure aveva ritenuto che non ci fossero gli estremi della colpa grave a carico della Preside, nonostante disperato tentativo di salvataggio “istituzionale” assai benigno nei confronti della sig.a CONCATI aveva dovuto ammettere nella sentenza n° 108/2012

“Le contestazioni mosse dall’ufficio requirente, correlate ad un comportamento omissivo della convenuta, [la preside prof.ssa Alma CONCATI, ndr]  connotato da negligenza, alla luce della puntuale e cristallina formulazione dell’ipotesi accusatoria formulata all’Udienza dal Procuratore Regionale, sono certamente fondate ed appaiono ampiamente suffragate dagli atti versati nel fascicolo processuale in atti; dalla documentazione di causa, infatti, emerge in modo nitido che la preside dell’Istituto Beccari non ha adottato, ricorrendone i presupposti, quelle semplici e ragionevoli cautele procedimentali volte a garantire in modo adeguato la conservazione delle componenti del molino ricevute in comodato che erano state collocate dentro gli ambienti didattici della struttura scolastica. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, questi Giudici ritengono che nella condotta tenuta dalla convenuta caratterizzata da un certo grado di inerzia e di incuria, siano ravvisabili certamente dei significativi profili di colpa, in predetta dirigente, essendo senza dubbio a conoscenza dello svolgimento di interventi infrastrutturali[………..].

Pacifica la sussistenza di profili di colpa in capo alla dirigente dell’Istituto Beccari”.

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 108/2012 della Corte dei  Conti Sez giurisdizionale Regione Piemonte

corte dei conti sentenza preside_20230420_0001 (1)

Ma anche dopo la sentenza della Corte dei Conti  le gerarchie dell’USR – MIUR non hanno esitato a schierarsi compatte contro il prof. SCASSA a fianco della DS CONCATI che aveva creato un grosso danno patrimoniale all’IIS Beccari per la serie che tra dirigenti che hanno propensione a delinquere – e nei fatti delinquono – la solidarietà è sempre attiva

In effetti contro il prof. SCASSA il binomio criminale USR (Ufficio Scolastico Regionale) del Piemonte) e sig.a Alma CONCATI (ex dirigente scolastico dell’istituto professionale Beccari di Torino, specializzata nella produzione di documenti falsi materiali ed ideologici) ha prodotto complessivamente 23 documenti falsi nelle varie querelle giudiziarie, in un arco di tempo che spazia dal 2009 al 2018, ossia esattamente in 10 anni: se non è persecuzione strategicamente e tenacemente pianificata questa, possiamo tranquillamente dire che non sono giudici nemmeno la dr.ssa MANCINELLI e la dr.ssa MARIANI. – giudici di 1° e 2° grado delle causa intrapresa dall’ing. SCASSA con ricorso n° 8768/2014  che non hanno voluto riconoscere l’ultra-eclatante danno da mobbing, e, rigettando le sue istanze risarcitorie per il danno biologico patito a causa del mobbing provocatogli, gli hanno inflitto la soccombenza nelle spese legali per due udienze ridicole di discussione, con spese che il ricorrente  ing. SCASSA ha dovuto risarcire alle controparti per l’astronomica cifra di 45000 € (dicasi quaranticinquemila//00 euro).

Spesso chi  regge le istituzioni è davvero un criminale e l politica ha votato leggi e modifiche codicistiche scandalose, tipo i continui rimaneggiamenti dell’art 92 cpc, che sono stati addirittura giudicati incostituzionali dalla Consulta nell’ultima versione approvata dal Parlamento

Le decisioni assunte dalla dr.ssa MANCINELLI con la sentenza n° 767/2014 del Tribunale di Torino e dalla dr.ssa Maria Gabriella MARIANI pres. e rel. del Collegio della Corte d’Appello di Torino che ha emesso la sentenza  n° 611/2017 sono criminali.

Purtroppo i giudici del merito nella causa risarcitoria (ricorso n° 8766/2014 presso il Tribunale di Torino) hanno valutato in modo sconcertante la lamentata falsità dei documenti: rectius, il giudice di 1° grado, dr.ssa MANCINELLI, ha scritto apoditticamente che di essi non vi è prova, laddove essa era provata addirittura per tabulas dalla semplice lettura delle motivazioni delle 4 citate sentenze vittoriose per il prof. SCASSA che davano atto di accertamenti eseguiti che devono essere considerati definitivi, trattandosi di sentenze passate in giudicato, di cui mai è stata chiesta la revocazione, mentre la Corte di Appello di Torino con la sentenza n° 611/2017 si è completamente disinteressata dello specifico motivo di appello circa tale falsità, forte dell’apodittica convinzione che due decreti disciplinari ed una querela, aventi come scopo il licenziamento e  l’invio in galera del docente, fossero episodi isolati e non uniti dal nesso della continuità persecutoria: quando invece due sanzioni disciplinari ed una condanna penale riportate nel corso di cinque anni consecutivi erano sufficienti al licenziamento del docente, giusto quanto previsto dal CCNL del comparto scuola

Incredibile e letteralmente schifosa la motivazione della dr..ssa MANCINELLI che nella sentenza n° 767/2016 afferma espressamente che il prof. SCASSA aveva vinto le cause lavoristiche presso il Tribunale e la Corte d’appello di Torino per le deboli difese rassegnate dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte, e che, in ogni caso , male aveva fatto ad occuparsi della gestione della scuola: a nulla infatti a questo giudice criminale è  interessato che il prof SCASSA non fosse nemmeno stato messo nella condizione di poter insegnare discipline meccaniche in una scuola sfasciata come era l’IIS Beccari di Torino, dove mancava il laboratorio di meccanica, ed il nuovo impianto in cui gli allievi avrebbero dovuto esercitarsi era a rischio di esplosione. 

Il silenzio tombale della dr.ssa MARIANI presidente e relatrice del Collegio della Corte d’Appello d Torino che non ha risposto con una sola parola al ben preciso motivo di appello relativo alla falsità dei 23 documenti nella sentenza n° 767/2017 denota inequivocabilmente un atteggiamento omertoso che assume le sinistre sembianze del favoreggiamento: questi sono atti apertamente contra legem e lo sono in modo abbagliante.  

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 611/2017 della Corte d’Appello di Torino

sentenza appello bar Scassa

Ovviamente entrambi i giudici del merito hanno negato l’istruttoria da cui sarebbe emersa in modo ancora più ampio – sebbene le prove cartolari fossero ampiamente sufficienti, abbinate agli accertamenti svolti da ben 6 diversi giudici. – tutta la criminale opera di falsificazione documentale creata dal binomio sig.a CONCATI – USR e MIUR

Con motivazioni non meno illogiche e lunari la sentenza della Corte d’Appello di Torino n° 611/2017 è stata confermata dopo sei anni dall’Ordinanza della Cassazione n° 21574/2023 che reca al suo interno contrasti insanabili se non con l’annullamento della medesima sentenza, su cui ci si soffermerà infra

Per l’intera vicenda si aspetta ora – senza nessuna fiducia (si pensi che il Collegio giudicante potrebbe coincidere, integralmente o parzialmente, con quello che ha emesso l’ordinanza impugnata!!!!!!!( – l’esito dl ricorso straordinario n° RG 3245/2023 con cui il prof. SCASSA ha chiesto la revocazione ai sensi di quanto stabilito dall’art 395 cpc – dalla scandalosa Ordinanza della Corte di Cassazione n° 21574/2023 nel corso dell’udienza camerale del 4/5/2023, pubblicata il 20/7/2023, relativamente al ricorso presentato dal prof. SCASSA nel gennaio 2018 avverso la sentenza n° 611/2017 della Corte d’Appello di Torino, V sez. Lavoro. 

MA il fatto che molte sentenze di Cassazione siano a dir poco schifose, come l’Ordinanza 21574/2023, non autorizza alcun ottimismo, essendo anzi verosimile andare incontro ad un’ulteriore bocciatura di una richiesta risarcitoria che sarebbe sacrosanta, essendo evidente in modo abbagliante la responsabilità del MIUR _ MIM e dell’ex preside nell’aver perpetrata un’eclatante opera di mobbing contro il docente, inaugurando u’0inauddita saga di documenti falsi materialmente e ideologicamente che hanno costituito un’autentica frode processuale.

Ma è notorio che la Cassazione ha oramai assunto la funzione di organo politico, che nonostante il livello delle motivazioni delle sentenze dei giudici del merito sia spesso molto basso, e di sicuro molto inferiore a quello che potrebbe ottenersi con i sw medi di IA (intelligenza artificiale) decide sulla base di due direttrici: da un lato boccia quasi tutto, per evitare una superfetazione di ricorsi, dall’latro conferma a maggior maggior ragione lee decisioni dei giudizi del merito, pilotate spesso dall’intromissione di soggetti forti (vedi il ministero e la DS sig.a CONCATI) che godono dell’appoggio dello Stato centrale o delle associazioni iniziatiche, si chiamino massoneria o meno, come ci insegnano anche le vicende dell’avvocato Piero AMARA. 

Lo stesso prof. TAORMINA ha più volte dichiarato che la funzione della Cassazione è oramai nei fatti esaurita e questo grado – nei fatti fittizio . di giudizio di legittimità potrebbe essere abrogato.  

Si ripete che, se l’ordinanza n° 21574/2023 che ha rigettato il ricorso del prof. SCASSA è all’evidenza giuridicamente e logicamente oscena, è ben difficile poter nutrire fiducia in una sua riforma posto che tutti quasi tutti i ricorsi straordinari contro provvedimenti della Cassazione, tranne percentuali infime, vengono bocciati, Ormai la Cassazione non esercita più una funzione nomofilattica , ossia interpretativa delle leggi, ma è chiaramente un organo che manipola le leggi a suo uso e consumo. 

L’Ordine giudiziario fa orami paura a tutti, in primo luogo agli stessi politici, che preferiscono stare al largo da ogni scontro con la magistratura e che difatti non provvedono mai in tal senso, posto che i governi, tranne quello DRAGHI che ha mandato in porto una riforma Cartabia assai poco politica, ma con carattere meramente organizzativo e procedurale, non hanno mai spinto nella direzione di ottenere un controllo reale dell’operato die magistrati, ovvero l’argomento più scottante.  il vero scandalo della Giustizia italiana è il caraterete pressapochistico, superficiale, di aperto disprezzò della realtà fattuale che caratterizza sentenze dalle motivazioni spesso illogiche in modo anche falle, che possono al più essere considerate come opinioni personali aprioristiche dei giudici, o meglio ancora qualificabili come autentici atti vessatori, spesso espresse a favore della parte più forte in giudizio, anche se questa abbia torto marcio.

Il nodo gordiano da sciogliersi è proprio quello di verifica delle qualità delle motivazioni  delle sentenze, che se da un lato può essere imputata agli elevati carichi di lavoro, motivo per cui sono in molti a ritenere  che molte sentenze sentenze spesso siano scritte da uno degli avvocati delle parti, ovvero da grandi studi “amici” del giudice, dall’altro proprio le modalità con cui si svolgono i concorsi per entrare in magistratura, raccontate anche dall’avv. BERNARDI di Asti in un libro di Cosimo Lorè, giustificano pienamente il livello molto basso della logica che sorregge le motivazioni delle medesime sentenze: motivo per cui il prof. Carlo Taormina ha parlato di “magistratura marcia” perché “sono schifose le procedure di selezione” dei magistrati stessi. 

Vale la pena, poi, di ricordare che su Altalex il  27 novembre 2018 è comparsa addirittura la lettera all’allora ministro della Giustizia Bonafede di un avvocato che ha voluto cancellarsi dall’albo, il quale ha apertamente sostenuto che i giudici favoriscono spudoratamente la PA nelle cause civili.

Segnatamente egli scrive:

“Quando viene il cliente che non può pagare, spesso, dall’altra parte c’è una controparte ricca, magari famosa, che può pagare. E che talvolta può condizionare il processo.

Allora devi spiegare al cliente le seguenti cose: 

…..che le probabilità che il processo non vada come si desidera sono alte (nei tribunali esiste infatti un detto “meglio una pessima transazione che un’ottima causa”) e dipenderanno non solo dalla bravura del legale e dal diritto previsto dalla legge ma da una serie di variabili che sono: a) la competenza del giudice; b) il grado di vicinanza della controparte al giudice; c) il tipo di controparte (che, ad es. quando è una PA, ha una sorta di privilegio e parte con diverse marce in più rispetto al comune cittadino; d) l’eventuale comunanza di interessi tra giudice e controparte (appartenenza a lobby, associazioni culturali, organizzazioni iniziatiche, ecc…

….   che se perde la causa dovrà pagare le spese dell’altra parte; anche se ha perso la causa ingiustamente; anzi, direi, soprattutto se l’ha persa ingiustamente; 

Ovvio che, a fronte di queste variabili, la maggior parte dei comuni cittadini rinuncia a far valere i suoi diritti.  

Occorrerebbe dunque, in primo luogo, una legge che stabilisca a chiare note che i giudici non possono fare i giudici nella città in cui sono nati; e che debbano cambiare città periodicamente, per evitare che mettano radici in loco frequentando e facendo amicizie con imprenditori locali, avvocati, sindaci, giornalisti, ecc. E occorrerebbe un divieto assoluto di frequentazione tra avvocati e magistrati. 

Considerazioni tutte che si attagliano perfettamente all’incredibile vicenda giudiziaria del prof. SCASSA, che, dopo aver vinto tre processi civili ed uno penale per via di criminali sanzioni disciplinari e di una calunniose denuncia architettate dal binomio USR del Piemonte – sig.a CONCATI, nel momento in cui ha chiesto un risarcimento per la lunga persecuzione durata sette anni, è stato vergognosamente mobbizzato anche da indegni magistrati, che hanno emesso. 

Il Collegio della quinta sezione che ha emesso l’Ordinanza suddetta è stato inoltre  tempestivamente querelato dal prof. SCASSA per falso ideologico  e abuso d’ufficio (reato peraltro abolito) , ed è stata chiesto espressamente agli inquirenti che avrebbero preso in carico la denuncia – querela di valutare l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari.

Non c’è nulla da scandalizzarsi. In passato un presidente della Suprema Corte è stato condannato in via definitiva e, del resto, il Consigliere di Cassazione Amedeo FRANCO, relatore del Collegio della Cassazione che emise la sentenza del processo Mediaset di condanna nei confronti di Silvio Berlusconi per frode fiscale nel 2013, disse apertamente di essere stato obbligato a scriverla perché contro l’imputato vi fu «un plotone d’esecuzione». che sarebbe stato capitanato da presidente del Collegio della sezione feriale che emise la sentenza, il giudice Antonio ESPOSITO. 

Questa vicenda è trascorsa in una sorta di generale volontà d’oblio, senza alcun provvedimento, dopo l’iniziare clangore creato dalle rivelazioni del Consigliere FRANCO. In parole povere la Cassazione ha fatto un colpo di Stato in un generale silenzio.

In realtà i giudici del merito del ricorso per il risarcimento dei danni da mobbing intrapreso con n° RG 8766/2014 dal prof. SCASSA presso il Tribunale di Torino avevano già deciso tutto a priori, con la negazione di ogni mezzo istruttorio richiesto per testi ed interpello, e negando anche – con dispotismo allucinante – al ricorrente il diritto di essere ascoltato in udienza.

Una causa risarcitoria per il mobbing subito dal prof. SCASSA in cui egli è stato letteralmente imbavagliato a priori da giudici delinquenti: non si è mai visto, alla faccia del giusto processo, barzelletta di cui all’art 111 della Costituzione e su cui come una cantante stonata insiste la CEDU, ovvero la Corte Europea sui Diritti dell’Uomo, cui tutti gli italiani possono ricorrere con la certezza di ricevere una risposta quando saranno nell’oltretomba. Viva l’Italia! Viva l’Europa!

Forse i magistrati o erano corrotti (si sa che a Torino certe associazioni iniziatiche hanno buoni rapporti con le gerarchie scolastiche, lo storico preside Fiorentino del Sommeiller era un massone maestro 33) oppure – per malintesa solidarietà istituzionale – non volevano che si desse infatti dimostrazione che la preside Alma CONCATI aveva rottamato  o rubato macchinari del valore di oltre un miliardo di vecchie lire, si scoprissero le false abilitazioni di docenti cui la preside aveva concorso, certificandole come autentiche, che divenissero pubblici i gravi rischi fatti correre dalla DS sig.a CONCATI agli studenti spediti ad esercitarsi in un impianto molitorio appena allestito dalla scuola nel maggio 2008, e poi subito chiuso dopo la pubblica denuncia del prof. SCASSA del giugno 2008, perché a rischio di esplosione, e per il quale non era stato effettuato nessun collaudo nè predisposto un DVR (documento Valutazione dei Rischi, obbligatorio per legge) : per la serie meglio asini vivi che studenti preparati morti, alla faccia delle centinaia di migliaia di euro spese per un impianto pericoloso, in aggiunta al  miliardo e mezzo di vecchie lire di valore perso per la rottamazione del molino BUHLER. Del resto il nuovo impianto molitorio fu messo in sicurezza con la sua definitiva chiusura, subito dopo la sua inaugurazione, chiusura che perdura a tutt’oggi a distanza di 16 anni. Uno sfascio sul quale la Procura di Torino si guarda bene dall’indagare, e che anzi ha fatto l’impossibile per insabbiare: forse, per l’appunto, in nome di una solidarietà istituzionale mefitica, dopo aver finto di svolgere delle indagini in merito.

E’ la terra dei cachi….

In qualche modo il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), che rappresenta una massa paurosa nel bilancio della Stato con quasi un milione e mezzo di dipendenti, e la Magistratura (ordine strapotente dello stato italiano) temono che la scopertura del marciume del Sistema Scuola Pubblica finisca con lo smascherare le loro gravi responsabilità rispettivamente per una gestione fallimentare e per un mancato controllo. In particolare non sono pochi i magistrati che, dovendo occuparsi del Pianeta Scuola, hanno commesso abuso d’ufficio (art 323 c.p. ) , reato gentilmente abolito dall’attuale governo, per  non pensare al peggio ovvero ad altri reati, tra cui la “corruzione in atti giudiziari” ex art. 319-ter c.p., od anche al “Rifiuto di atti d’ufficio” previsto dall’art. 328, 1° comma, c.p. 

Si facessero finalmente serie indagini sui giudici MANCINELLI e MARIANI  che il prof. SCASSA ha denunciato presso la Procura di Milano nel marzo 2019, notoriamente allergica a denunce di questo tipo che sistematicamente e vergognosamente archivia, consentendo a giudici come questi di continuare imperterriti nell’esercizio arbitrario di uno strapotere al di fuori della Legge che loro per primi dovrebbero rispettare e servire

Del resto il connubio Magistratura – MIUR è davvero sinistro. E’ sufficiente rilevare che quando nel luglio 2009 l’ing. SCASSA, accortosi che la documentazione allegata a sostegno della prima sanzione disciplinare subita (e poi anche della seconda sanzione disciplinare)  era falsa materialmente ed ideologicamente, presenta una denuncia, essa va dispersa. Quando la ripresenta, essa viene archiviata dal GIP del Tribunale di Torino dr. Giuseppe SALERNO, senza motivazione alcuna, se non quella racchiusa nella generica dicitura del timbro “lette le conclusioni del PM si archivia”. Il prof. SCASSA non viene nemmeno avvisato della richiesta di archiviazione, nonostante ne avesse fatto espressa domanda nella denuncia querela ai sensi dell’art. 408 cpp II comma.

Ma soprattutto fa riflettere il nome del GIP: il dr. Giuseppe SALERNO.

Egli, nonostante la relativamente giovane età, è infatti un ex magistrato, condannato in via definitiva nel 2018 dalla Cassazione per abuso d’ufficio, ma la S.C. ha ritenuto che quel giudice fu protagonista di fatto anche di autentica corruzione, reato per il quale non viene condannato per il mancato ricorso della Procura Generale competente, quella di Milano (ma guarda un po’….), che l’aveva indagato ed imputato, contro la decisione riduttiva del Tribunale, ma che in qualche modo aveva cercato di salvarlo.

Un quadro davvero raggelante, ma siamo solo all’antipasto.

Infatti nell’aprile 2016 la dr.ssa MANCINELLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torino, con la sentenza n° 767/2016, ha rigettato la richiesta risarcitoria che l’ing. SCASSA ha presentato il 14/11/2014 con ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino contro l’USR del Piemonte  – MIUR e l’ex preside sig.a CONCATI, un duetto delinquenziale che l’ha perseguitato e lo perseguita tuttora, producendo addirittura nei vari giudizi i 23 predetti documenti – che sono degli autentici falsi ideologici e materiali- creati per difendere vergognose ed infondate sanzioni disciplinari, per ottenere un processo per diffamazione contro il professore, per ottenere l’archiviazione in un procedimento per mobbing, dichiarando ogni sorta di menzogna, compreso il fato che mai era stata messo in funzione l’impianto molitorio a rischio di esplosione, quando  vari giornali avevano dato atto della sua messa in funzione con la prova pratica degli studenti avvenuta il 17/5/2008.

Sinteticamente obiettivo comune dell’USR del Piemonte e della DS CONCATI era pervenire al licenziamento del prof. SCASSA che sarebbe stato automatico con il combinato disposto delle due sanzioni disciplinari (comminate nel giro di appena 7 mesi), oltre che di una condanna penale.  Il tutto secondo le previsioni del CCNL del comparto Scuola.

E la produzione di falsi è continuata anche nel ricorso ex art. 414 cpc intrapreso dal prof. SCASSA per il risarcimento del risarcimento danni da mobbing, che aveva come caposaldo proprio la reiterata produzione di documenti falsi nelle cause lavoristiche e nel processo penale in cui era imputato di diffamazione aggravata, oltre che gli accertamenti compiuti dalle 4 sentenze vittoriose per il professore. 

Con tutto ciò che ha dovuto subire per cercare di insegnare in condizioni minimamente decenti in scuole colabrodo, il prof. SCASSA è andato incontro ad attacchi di panico cronicizzati ed ansia generalizzati, con svariate altre conseguenze.  Concedergli un risarcimento per il danno all’integrità biologica, alla professionalità, alla dignità, alla personalità morale era il minimo che la Magistratura potesse fare. Invece autentici delinquenti di magistrati hanno persino ridicolizzato le violenze di vario tipo, comprese le minacce, che egli ha dovuto subire per aver rotto il muro del silenzio e che erano state abbandonatamente documentate anche con files audio versati in atti.

E dire che la preside stessa e dirigenti dell’USR del Piemonte avevano personalmente partecipato alla ripetutamente negata inaugurazione del molino a rischio di esplosione! Nonostante, oltretutto, la presenza di ben 4 sentenze – tutte passate in giudicato  – che acclaravano  la veridicità e la gravità delle censure mosse dal prof. SCASSA, sempre negate dai falsari del MIUR e dalla ex preside, la dr.ssa MANCINELLI non si è fatta scrupolo di emettere la scandalosa sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino. 

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 4489/2009 del Tribunale di Torino sez Lavoro 

Qui di seguito trovate il link per accedere alla sentenza n° 767/2016 del Tribunale di Torino sez Lavoro 

14 – sentenza mancinelli Trib Torino 767-2016

La folle sentenza della dr.ssa MANCINELLI, che ha negato persino l’istruttoria per raggiungere la completezza della prova all’ing. SCASSA, per cui il tutto si è ridotto con la cosiddetta udienza di discussione – autentica pagliacciata – è certamente frutto o di insania mentale (SALLUSTI ancora il 13/7/2021 alla trasmissione televisiva “Stasera Italia news” sosteneva che ci sono “magistrati pazzi”) oppure rappresenta la classica sentenza precotta ed eterodeterminata (notoriamente l’ex preside Alma CONCATI e lo stesso MIUR godevano di forti appoggi in Tribunale a Torino, anche per il tramite di associazioni iniziatiche in grado di influenzare i giudici): insomma ci troveremmo di fronte ad una corruzione in atti giudiziari.  

Si da infatti il caso che le scuole abbiano stretti rapporti con la magistratura: ci sono dirigenti scolastici coniugi di magistrati, molti DS fanno parte di associazioni iniziatiche che spesso sono frequentate da magistrati, nelle scuole – che spesso sono autentiche fucine di delinquenza – si tengono regolari lezioni “di legalità” tenute da giudici e pubblici ministeri. E’ l’Italia degli “amici istituzionali”. A Palermo, ad esempio, si è coperto che la preside antimafia del quartiere Zen, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, era dedita sistematicamente al peculato ed era pure corrotta. 

Senza dimenticare che ci sono persino avvocati i quali sono convinti che esistano liste di “proscrizione” da parte della magistratura a livello nazionale, ovvero database dove i cittadini che con querele o altre forme di protesta hanno attaccato il comportamento di magistrati vengono inseriti perché contro di loro si abbia un atteggiamento punitivo a priori in tutte le cause civili e penali. Questi cittadini  raccontano sui social, sui blog, su canali Youtube le loro sofferenze infernali, ma mai un deputato ha osato rispondere alle loro richieste di aiuto. Hanno tutti paura della magistratura, fanno eccezione pochi casi. Tra di loro, piaccia o meno, si possono ascrivere Silvio Berlusconi e Vittorio Sgarbi che sono stati essi pure vessati dalle toghe.

e poi ancora: 

Il tutto per tacere di una situazione ambientale – ben nota alla dr.ssa MANCINELLI –  sfavorevole pregiudizialmente al prof. SCASSA che nel 2014 aveva denunciato due magistrati del Tribunale e della Procura di Torino, per cui si era creata contro di lui la nomea di nemico del regime e della magistratura.   

Infatti il prof. SCASSA è stato per due anni circa – dal luglio 2015 al maggio 2017 – sottoposto ad un’incredibile rappresaglia da parte del Procuratore generale della Repubblica di Torino dr. Marcello MADDALENA e dal suo successore dr. Francesco SALUZZO (che hanno agito pacificamente per conto terzi), per il fatto che egli nel 2014 si era permesso di denunciare due magistrati che avevano l’uno sollecitato e l’altro instaurato a suo carico un grottesco procedimento penale n° RG PM 3712/14, sfociato poi in un processo penale che si è concluso il 26/3/2018 con la sentenza di assoluzione con formula piena n° 1328/18 del Tribunale di Torino, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Torino, III sez. penale il 20/5/2020. Il Tribunale di Torino infatti nelle motivazioni della sentenza n° 1328/18 ha dato espressamente atto dell’incredibile circostanza – degna di una magistratura da repubblica delle banane – che l’imputato era stato confuso con ben sei persone a lui del tutto estranee (un signore di quasi 20 anni più giovane di lui e molto più basso di lui, un altro di quasi 30 anni più anziano, un deceduto, un sottufficiale della GdF, un operaio in cassa integrazione, un ulteriore sesto personaggio di dieci anni più giovane). Insomma l’ing. SCASSA era stato vittima di uno strabismo non proprio di Venere, ma giudiziario. Non solo, ma la sentenza di condanna di una terza persona, a seguito della quale il professore era stato indagato nel febbraio 2014 con l’apertura del proc. pen. n° 3712/14 RG a suo carico era retta da motivazioni farsesche, per la quantità di strafalcioni nella ricostruzione arbitraria e contraria alla verità fattuale in atti, e basata per giunta sulle dichiarazioni di un certo sig. Giuseppe REALE, che si spacciava per avvocato e notaio, era stato giudice onorario (!!!!!) e nel medesimo 2014 risultava privato di tutti gli incarichi di tutore e amministratore di sostegno conferitigli con cornucopia dal Tribunale di Torino, in quanto accusato di aver letteralmente depredato i suoi assistiti per cifre dell’ordine di milioni di euro, secondo quanto riferito dai vari quotidiani La Stampa, Repubblica. il Giornale. 

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, in data 10/7/2015 emetteva infatti il provvedimento prot. n. 4388/EC/15, le cui motivazioni mai sono state rese note all’ing. SCASSA, nonostante sue richieste reiterate in tal senso, che prevedeva un “accompagnamento” coatto dell’ingegnere da parte dei carabinieri ad ogni suo ingresso in Tribunale, dal momento dell’entrata fino a quello dell’uscita.  Esattamente come nel caso del sig. Josef K di Kafkiana memoria, l’ing. SCASSA – lo si ribadisce – non ha mai conosciuto la ragione ufficiale di questo criminale provvedimento intimidatorio preso ai suoi danni, pur essendo egli un incensurato cittadino, laddove ogni giorno entrano tranquillamente al Palazzo di Giustizia cittadini pluricondannati a ben oltre 10 anni di reclusione in attesa del pronunciamento definitivo della Cassazione. Nessun dubbio invece residua sulla ragione reale dell’umiliante ed angosciante misura assunta nei suoi confronti, come ebbe a confermargli un magistrato amico, integerrima persona, ovvero che vi era stata una pacifica ritorsione contro di lui, assunta dalla Procura Generale per compiacere i due magistrati denunciati: l’obiettivo era di farlo apparire un delinquente a priori. In base al criptico “provvedimento”. Il prof. SCASSA poteva recarsi in tribunale soltanto a condizione – incredibili dictu! – di essere in possesso di “validi motivi“, ma doveva sottostare alle forche caudine: in quelle condizioni ha partecipato al suo processo penale ed alla causa civile per il risarcimento del danno derivatogli dal mobbing subito. Era altresì ben noto che uno dei due magistrati denunciati nel 2014 dall’ing. SCASSA era molto in amicizia con un giudice che era stato anche presidente della sezione lavoro (guarda caso!). Inoltre la dr.ssa MANCINELLI era perfettamente a conoscenza dell’ostilità della Procura di Torino contro l’ing. SCASSA e del provvedimento di accompagnamento coatto con i carabinieri (poi cancellato spontaneamente in fretta e furia dal PG dr. SALUZZO quando l’ing. SCASSA si è rivolto alla Cassazione chiedendo la rimessione ex art 45 cpp, ovvero lo spostamento del suo processo ad altra sede) e questo fatto può aver agevolato l’emissione della scandalosa mefitica sentenza n° 767/2016, che puzza di corruzione lontano un chilometro: per quale motivo non fare un favore grosso come una casa al MIUR ed alla preside, quando contemporaneamente ci si sarebbe anche accreditati dinnanzi alle lobbies dominanti della Procura e del Tribunale di Torino?

I giudici dr.ssa MANCINELLI del 1° grado e la dr.ssa MARIANI, relatore e presidente della Corte d’Appello, hanno rigettato la richiesta risarcitoria del prof. SCASSA in queste condizioni di intimidazione, certamente fortemente condizionati da questa fama di nemico della magistratura a priori che un criminale provvedimento aveva appiccicato al prof. SCASSA:  di certo sono stati impartiti al Palazzo di Giustizia ben precisi ordini di scuderia per rovinarlo economicamente, cui i due magistrati zelanti hanno dato seguito con le loro allucinanti sentenze. E’ scattato un mostruoso spirito di casta. 

Come se non bastasse, il piatto forte del MIUR nella costituzione e risposta nella causa civile era la sottolineatura del fatto che il prof. SCASSA aveva dal 2014 creato il blog  www.macelleriagiudiziaria.com in cui raccontava la sua odissea giudiziaria nel processo penale ex proc. pen. n° 3712/14 RGPM che stava affrontando, e che si è conclusa con l’assoluzione piena in 1° e in 2° grado. Infatti incredibilmente la Procura era ricorsa contro la sentenza assolutoria del 1° grado, ma all’udienza del 20/5/2020  dinnanzi alla Corte d’Appello di Torino, 3° sez Penale – nello spettrale rito post prima emergenza Covid 19, senza pubblico in aula, con giudici, avvocati ed imputato con la mascherina – lo stesso procuratore generale chiedeva incredibilmente la conferma della sentenza di 1° grado n° 1328/18 del Tribunale di Torino in apertura di udienza, sconfessando il ricorso del pm. Gli inquirenti avevano semplicemente scherzato, volevano condannare l’ing. SCASSA alla pena dei processi che sono durati complessivamente  sei anni.

Precisamente, sull’imputato ing. SCASSA, pendevano due capi di imputazione A) e B) . Orbene al processo di 1° grado l’Accusa chiese l’assoluzione dell’imputato in merito al capo B e la sua condanna circa il capo A. Il Tribunale di Torino – giudice la dr.ssa SALVADORI – come si è detto, ha assolto invece con formula piena l’ing. SCASSA da tutte le imputazioni il 26/3/2018. Successivamente il PM dr.ssa RUFFINO, ha impugnato la predetta sentenza, ma all’udienza del 20/5/2020 dinnanzi alla Corte d’Appello il PG ha chiesto che venisse confermata la sentenza di 1° grado di piena assoluzione per l’imputato, chiedendo dunque anche l’assoluzione sull’imputazione A: ed effettivamente la Corte d’Appello di Torino, 3^ sez. penale, ha emesso la sentenza n° 1932/20 – pres. e relatore la dr.ssa NASI – depositata il 27/5/2020 che ha confermato la sentenza di 1° grado ed è ora passata in giudicato. Il che la dice lunga sull’evidente carattere persecutorio – per i motivi di cui infra – dell’impugnazione della sentenza da parte della Procura di Torino , la quale è sembrata sostanzialmente interessata soprattutto a mantenere sotto processo l’imputato, tanto macroscopica era la sua innocenza.

Dove si è mai visto un imputato con due imputazioni importanti in termini di pena per cui la stessa Accusa chiede l’assoluzione in 1° grado su una di essa e in 2° grado sulla seconda, subito ad inizio dibattimento?

In ogni caso al blog https://macelleriagiudiziaria.com rimandiamo i lettori, eventualmente interessati per un approfondimento di un’altra allucinante vicenda giudiziaria. 

Non possono – meditando su questa vicenda – non venire in mente le parole dell’ex Procuratore aggiunto di Roma Nello ROSSI, il quale apertis verbis afferma che esiste un affarismo giudiziario da lui qualificato in questi precisi termini: “La criminalità del giudiziario è un segmento particolare della criminalità dei colletti bianchi. Una realtà tanto più odiosa perché giudici, cancellieri, funzionari e agenti di polizia giudiziaria mercificano il potere che gli dà la legge” (cfr Emiliano Fittipaldi, Le toghe sporche. La corruzione passa per il tribunale. Tra mazzette, corruzione e regali, L’Espresso del 29/4/2014).

Del resto è ben noto il fatto che il MIUR ed i suoi dirigenti periferici godono di speciali protezioni all’interno della magistratura, in quanto sia costoro sia non pochi magistrati pare afferiscano alle medesime associazioni iniziatiche, che di fatto sono club meramente affaristici. Al riguardo il PM di Milano David MONTi aveva affermato il 3/7/2019 dalle colonne del Giornale: “Io sono stato massone da giovane, e quando sono diventato magistrato ho cancellato la mia iscrizione perché un magistrato non deve essere iscritto al club di Topolino. ..La P2 fu un fenomeno drammatico, che nasceva fuori dalla magistratura e puntava a mettere le mani su di essa. Questo invece è un sistema di potere nato e cresciuto all’interno della magistratura stessa, che ha piegato a suo uso e consumo le garanzie costituzionali. Un sistema che ha sempre considerato qualunque tipo di riforma o innovazione un oltraggio alla magistratura, e ha permesso la trasformazione della giustizia italiana in un sistema mostruoso che frena lo sviluppo del paese”.

Senza dimenticare la più recente dichiarazione dell’allora Presidente della Cassazione Giovanni Canzio che ha dichiarato: “Il 99% dei magistrati italiani ha una valutazione positiva. Questa percentuale non ha riscontro in nessuna organizzazione istituzionale complessa”. Affermazione che possiamo tranquillamente integrare precisando che il 99% dei magistrati ha valutazioni estremamente lusinghiere: circostanza assurda alla luce dei casi, conosciuti e non, dal grande pubblico di clamorosa malagiustizia e che suona anche come presa in giro dei magistrati bravi, che si vedono accomunati nella valutazione a colleghi scalzacani. Quasi che il più alto magistrato italiano abbia voluto stigmatizzare l’esistenza di una vera e propria Casta giudiziaria che si autocertifica come eccellente senza rendersi conto di essere semplicemente un organo autocratico, al di fuori di ogni controllo, con infinite forme di violenza in danno dei cittadini comuni che hanno dovuto subire le aggressioni di magistrati tanto temuti, quanto talora absit iniuria verbis – ridicoli al limite del fantozzianesimo per il loro modo gravemente illogico di sentenziare o di condurre le indagini. Il tutto con lo scudo protettivo che traspare anche dall’indipendenza assoluta dal controllo del popolo italiano, nel cui nome vengono emesse le sentenze e dall’autodichia di cui gode la Magistratura.

Senza omettere la sottolineatura dello scandalo dovuto alla corruzione giudiziaria che fa presupporre ad alcuni avvocati, che conversano privatamente cin i clienti, addirittura che alcuni magistrati deleghino agli avvocati stessi della parte più potente, o dalla quale ricevono tangenti, la stesura delle motivazioni allucinanti delle sentenze e soprattutto con omissione totale di risposta a motivi cruciali di ricorso, come nel caso della sentenza n° 611/17 della Corte d’Appello di Torino che “dimentica” la trattazione del motivo principale del ricorso, ovvero la preclara falsità di 23 documenti versati in atti dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, e dalla falsaria sig.a CONCATI nelle cause lavoristiche e nel processo penale in danno del prof. SCASSA, falsità materiale ed ideologica che per molti di essi era già stata accertata da sentenze passate in giudicato: indice di mobbing incontrovertibile, su cui la Corte territoriale, o lo studio legale che potrebbe aver scritto scritto la sentenza, potevano soltanto tacere per giustificare l’allucinante dispositivo di rigetto con condanna a spese legali lunari (30.000,00 € per il solo 2° grado!!!. dopo i 15.000 € di spese liquidate nel 1° grado a favore della sola preside) in beneficio delle controparti per una sola stupida udienza di discussione, in cui tutto era stato già deciso prima sottobanco, durata mezz’ora.

Anche qui il ricordo corre alle accuse di mediocrità rivolte a molte toghe che furono fatte proprie anni fa anche dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, Nello DRAGOTTO, che, dopo aver sbertucciato per anni su un suo proprio blog sentenze dalle motivazioni idiote, ha infine gettato la toga alle ortiche.

Per tacere dell’incredibile vicende del giudice dr.ssa Cecilia CARRERI, il GIP di Vicenza che nel 2005 già chiedeva le imputazioni per ZONIN – potente presidente della Banca Popolare di Vicenza, protagonista di un clamoroso crack dieci anni dopo –  e che la Magistratura ha indotto al licenziamento, dopo le sue dure prese di posizione contro il banchiere “enologico”. La dr.ssa CARRERI nel 2018, quando la sua richiesta di reintegro nella funzione giudicante venne respinta dal CSM, ebbe a scrivere: 

Vorrei dedicare questa giornata – il 21 giugno – a tutti i magistrati eliminati perché avevano fatto il loro dovere. Ne ho conosciuti molti, alcuni eliminati fisicamente, altri privati illegalmente della loro toga. E’ la stessa cosa… Le mie dimissioni sono nulle, e lo sanno. La motivazione è stata segretata per paura del giudizio della gente e dei giornalisti. Trionfano così le illegalità, le ingiustizie, la criminalità. Ora mi ritiro a vita privata e chiedo il silenzio per rispetto degli oltre dieci anni di persecuzione e sofferenza che ho subito per aver fatto il mio dovere di magistrato”.

Vicende che sono raccontate nel libro “Non c’è spazio per quel giudice” , Mare Alto Editore, la cui lettura ci informa sull’esistenza di una consistente percentuale di giudici ed inquirenti che sono vera e propria spazzatura delinquenziale. Peraltro la dr.ssa CARRERI, a quanto risulta, non è mai stata oggetto di querele, nonostante le durissime accuse mosse agli ex colleghi magistrati ed al “circo” della giustizia italiana.

Di certo i giudici della causa risarcitoria per mobbing intrapresa dal prof. SCASSA hanno scritto un’autentica pagina nera per la cosiddetta giustizia, che è di fatto una vera lesione della reputazione per i magistrati onesti, che pure ancora esistono a fianco di quelli che abusano impuniti del potere loro concesso in Italia come in nessuna altra parte del mondo, per distruggere con la galera e soprattutto economicamente i cittadini che si oppongono ai mandarinati che gestiscono le istituzioni o ai potenti di turno, alla faccia della legge sul whistlelblowing del 2017, di fatto ridotta a mera carta straccia.

La criminale sentenza n° 767/2016 della dr.ssa MANCINELLI –  cui era ben noto, lo si ribadisce, il predetto vessatorio provvedimento della Procura Generale – afferma infatti che le 4 vittorie giudiziarie del prof. SCASSA non significano di per sé che egli sia stato vittima di mobbing. Il tutto nonostante la presenza di 23 documenti falsi  prodotti in atti dal binomio USR – sig.a CONCATI. La giudice, con argomentazioni raccapriccianti, sostiene in fondo tre cose: 1)  non è detto che il prof. SCASSA avesse ragione anche se ha vinto quattro processi, perché è possibile che le controparti si siano difese male, in quanto nelle cause di lavoro i giudici avevano rilevato che il MIUR negli atti difensivi non aveva motivato il fondamento delle sanzioni disciplinari (e ben si capiva invece il perché, avendo il prof. SCASSA fornito prove irrefrangibili della verità delle gravi censure da lui mosse alla direzione della scuola); 2) l’ing. SCASSA si è impicciato del malfunzionamento dell’istituto BECCARI e non si è fatto praticamente “i cazzi suoi”, per utilizzare il lessico di un noto ex senatore della Repubblica (se gli mancavano i macchinari per le esercitazioni pratiche delle discipline meccaniche che insegnava o se questi erano collocati in padiglioni a rischio esplosione, avrebbe dovuto tacere e preoccuparsi degli affari suoi: idem se non gli andavano bene i taroccamenti degli esami di Stato);  3) le minacce e le umiliazioni subite dal professore, nonché le sanzioni disciplinari contro il prof. SCASSA adottate da MIUR e la querela calunniosa della sig.a CONCATI erano la logica ritorsione contro la sua azione di ficcanaso e il suo protagonismo, che lo spingeva ad assumere un ruolo ispettivo che non gli competeva.

A tal punto ha saputo spingersi una sentenza criminale!!!!

infatti la dr.ssa MANCINELLI, che dubita anche delle motivazioni di sentenze passate tutte in giudicato e, purtroppo per lei, tutte e quante di conferma delle gravi accuse dell’ing. SCASSA, afferma  con perfetta mentalità mafiosa:

“Altrettanto irrilevanti sono le questioni dei presunti “scandali” dell’aula informatica, dell’impianto molitorio, e dei verbali del Dipartimento di meccanica, in relazione ai quali non vi è stato alcun tipo di pregiudizio subito dal prof. SCASSA”

Il ricorrente non fa mistero, sin dall’inizio di un corposissimo ricorso (65 pagine), di essersi approcciato con il nuovo ambiente lavorativo animato dalla forte determinazione a esercitare un vaglio di correttezza dell’operato della dirigenza scolastica (si legge infatti a pagina 2: “il docente, sin dall’inizio del rapporto di lavoro, ebbe modo di constatare delle gravi irregolarità gestionali, poste in atto dalla dirigente scolastica Alma Concati Troni (…) Pertanto il medesimo, turbato e infastidito dalla frequenza delle stesse, complice anche il clima di diffusa omertà da parte di molti altri docenti, ha mosso svariate censure alla gestione della preside, indicando con precisione fatti e circostanze in cui si sono concretizzati gli illeciti di cui è venuto a conoscenza”).

Forte è la suggestione, alimentata dallo stesso ricorrente, che le condotte da lui ritenute prevaricatorie possano essere state poste in essere al fine di liberarsi di un collega “scomodo” (o per ritorsione rispetto ad un, peraltro implausibile, rifiuto del ricorrente di assecondare una richiesta della prof.ssa Concati per il rilascio di una dichiarazione falsa); va tuttavia considerato che altrettanto possibile è che il Ministero (per il tramite della dirigente scolastica) si sia mosso in un’ottica difensiva rispetto agli attacchi reiteratamente ed accanitamente posti in essere, anche e soprattutto verso l’esterno, dal ricorrente: si pensi ad esempio alla denuncia per diffamazione rivolta dalla prof.ssa Concati nei confronti del ricorrente (denuncia peraltro sfociata in una sentenza di assoluzione). E che l’ostilità del ricorrente nei confronti della dirigente scolastica fosse palese e conclamata anche all’esterno emerge dal volantino presentato dallo Scassa quale candidato al Consiglio d’Istituto per l’anno 2006/2007: in esso il ricorrente vanta la propria “lista certificata come sgradita alla preside che ha paura del suo programma e cerca di intimidire” e adotta lo slogan “Manda un duro in consiglio d’Istituto … Per dire no alla malagestione dirigistica no ai gravi sprechi no alle intimidazioni no alle clientele”. 

Insomma, se l’ing. SCASSA – ci spiega la giudice – è stato fedele alla propria coscienza e si è adoperato per migliorare il funzionamento della scuola, si è adoperato per ottenere le attrezzature necessarie per l’insegnamento, bene hanno fatto i superiori a perseguitarlo, isolarlo, sospenderlo dal servizio, mandarlo con falsa documentazione a processo. Non è stato mobbing: è stata legittima difesa!!

Possiamo ben scrivere che la dr.ssa MANCINELLI va a pieno titolo ascritta come minimo quale concorrente all’associazione criminale MIUR – sig.a CONCATI : un giudice che si esprime in questi termini andrebbe radiato senza ombra di dubbio, siamo in presenza di una sentenza vertiginosamente scandalosa.

La  giudice  MANCINELLI ha condannato l’ing. SCASSA a pagare 15.000 euro (dicasi quindicimila//00 euro) alla sig.a CONCATI di spese legali per la sola udienza di discussione, compensando le spese legali con il MIUR.  Non ha infatti ammesso l’istruttoria che aveva come scopo principale l’ulteriore puntuale smascheramento dell’incredibile fabbrica dei falsi che la preside e il MIUR hanno prodotto a mani basse e reiteratamente nei procedimenti giudiziari, posto che la falsificazione documentale era già stata accertata da sentenze passate in giudicato , lo si ribadisce..

La dr.ssa MANCINELLI ha delinquenzialmente impedito all’ing. SCASSA di provare quanto era peraltro già provato dagli accertamenti e dalle motivazioni di ben quattro sentenze civili e penali per lui ampiamente vittoriose, negando l’istruttoria per testi ed interpello.  

Peggio ancora ha fatto il 25/5/2017, la Corte d’Appello di Torino, V sezione lavoro – pres. e rel. Gabriella MARIANI,  – con la sentenza n° 611/2017 che si è superata nell’intimidazione mafiosa ai danni del prof. SCASSA ed ha confermato con una sola veloce udienza di “discussione” (mezz’ora di schifosa ingiustizia) la criminale sentenza MANCINELLI, nuovamente negando l’istruttoria, questa volta condannando il prof. SCASSA a pagare 15.000 euro all’ex preside di spese legali e 15.000 euro al MIUR.  Il prof. SCASSA è stato dunque manganellato dalla dr.ssa MARIANI e dagli altri due consiglieri della criminale Corte, che le hanno tenuto bordone, con ulteriori 30.000 € (dicasi trentamila//00 euro)  da pagare per le spese legali di controparte.  .  

Vi sono nella sentenza n° 611/2017 della Corte piemontese nuove motivazioni  pazzesche ed ispirate ad una concezione mafiosa della giustizia e della scuola, in aggiunta a quelle già presenti nella sentenza di primo grado. 

Si ricordi al riguardo quanto scriveva Sciascia: “Se lo Stato italiano volesse davvero sconfiggere la mafia, dovrebbe suicidarsi”. Purtroppo si dà il caso che la Magistratura sia un potere dello Stato che esercita autonomamente, senza nessun controllo, la funzione giurisdizionale, grazie allo scudo rappresentato dalla separazione dei poteri, anche  sottobanco, come provato dalle vicende legate al caso PALAMARA vi sono infiniti inciuci tra magistratura e politica. 

Secondo la migliore scuola mafiosa, muta è stata la Corte d’appello di Torino, V sez lavoro, con la sentenza n° 611/2017 del 25/5/2017 in merito al preciso motivo d’appello costituito dalla sussistenza di mobbing conclamato ai danni del prof. SCASSA per via della produzione negli atti giudiziari – dal 2006 al 2013 – dei quattro processi civili e penali di ben 23 – dicasi VENTITRE’-  documenti falsi da parte dell’ex preside CONCATI e dal MIUR, come attestano le 4 sentenze che  avevano visto vittorioso il professore.

La Corte, dopo aver esposto i motivi d’appello del ricorrente n. 3 e n. 4, afferma espressamente a pag. 14, ultimo capoverso, che “Il terzo ed il quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente”, ma poi fa seguire una motivazione che tratta esclusivamente il motivo n. 3 dell’atto di impugnazione (relativo alla denegata esistenza del mobbing nei comportamenti della preside e dell’USR – MIUR)  e dimentica clamorosamente di affrontare il punto 4, motivo dell’appello relativo per l’appunto  all’ampia mole di documenti falsi prodotti dal MIUR e dalla CONCATI, il cui esame non poteva che sfociare in un pieno accoglimento del motivo del ricorrente, che a quel punto avrebbe dovuto estendersi anche al precedente motivo n° 3, relativo alla sussistenza di un piano persecutorio nei confronti dell’ing. SCASSA da parte del datore di lavoro e del suo preposto.

Infatti la produzione copiosa di documenti falsi da parte della preside CONCATI, fatti propri anche dall’USR del Piemonte – MIUR non poteva he essere dolosa, posta in atto dal delinquenziale connubio per ottenere il licenziamento dello scomodo professor SCASSA e per spedirlo – possibilmente – anche in galera.

Invece, secondo la sentenza n° 611//2017 della Corte d’Appello di Torino, non vi è stato mobbing perché le dolose sanzioni disciplinari e la dolosa querela che ha fatto finire sotto processo il prof. SCASSA sono stati “episodi isolati e non correlati dal nesso della continuità persecutoria”. Insomma autentiche vigliacche azioni di spregevoli superiori gerarchici che volevano far licenziare e condannare al carcere un docente non costituiscono reato se non sono in numero superiore di tre. E questi sarebbero dei magistrati?

La Corte, dunque, si è disinteressata completamente della falsità documentale lamentata dal prof. SCASSA, circostanza che rendeva eclatante il mobbing subito dal professore.

Ovviamente il clamoroso mancato pronunciamento della Corte d’Appello di Torino -e segnatamente della presidente e relatrice dr.ssa MARIANI – sulla falsità documentale copiosamente riversata in atti che era stato oggetto di un ben preciso motivo di impugnazione della sentenza di 1° grado da parte del prof. SCASSA – ha consentito  a un giudice ipomentale o complice,  tertium non datur ,- di non riconoscere quella che era stata una clamorosa pianificazione del mobbing da parte del MIUR e del suo preposto, ossia della dirigente scolastica CONCATI.

Se due soggetti criminali come la dirigenza del MIUR, a livello di Sovrintendenza Regionale del Piemonte (USR), e la dirigente scolastica sig.a CONCATI producono reiteratamente ai giudici ben 23 documenti falsi materialmente ed ideologicamente nell’arco di 11 anni – dal 2008 al 2018 -contro il prof. SCASSA per evitare che la magistratura accerti l’infondatezza assoluta delle sanzioni disciplinari ed il dolo relativo con cui avevano colpito mafiosamente il prof. SCASSA, sospendendolo dall’insegnamento per 40 giorni, e cercando di ottenerne la condanna e quindi la galera facendolo imputare di diffamazione a mezzo stampa ex art 595 cp comma 1,3  (reato per cui è prevista una pena di tre anni di reclusione), a che cosa miravano se non a porre in atto una mostruosa strategia di mobbing finalizzata, oltretutto, al suo licenziamento perché elemento fortemente scomodo per il sistema?

Davvero allucinante il passaggio cruciale delle motivazioni a pag. 14 della sentenza n° 611/2017 in cui si legge:

“L’appellante focalizza la sua attenzione in particolare sui procedimenti disciplinari le cui sanzioni sono state annullate con sentenze del Tribunale di  Torino n. 4489/09 e n. 294/11, confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 558/12, nonché sulla sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste resa dal Tribunale Penale di Roma n. 6584/13 in data 3.4.2013 relativa alla denuncia per diffamazione presentata contro di lui dalla dirigente Alma Concati.

Quanto ai primi, non trattasi di provvedimenti disciplinari reiterati dai quali possa ricavarsi, per la loro continuità, il carattere persecutorio o vessatorio, ma di comportamenti episodici, due sanzioni irrogate l’una il 4.7.2008 e la seconda il 18.2.2009, alle quali l’appellante ha reagito tutelando le proprie ragioni anche in sede giudiziaria e ottenendone la revoca …. Inoltre dall’annullamento delle sanzioni disciplinari non può farsi derivare necessariamente un comportamento mobbizzante” (pagg 15-16).

La dr.ssa MARIANI, presidente e relatrice della sentenza della Corte d’appello di Torino n° 611/17, finge di non comprendere come, in base al CCNL del comparto scuola, la susseguenza di tre sanzioni disciplinari in un breve arco di tempo sarebbe stata sufficiente per far scattare un licenziamento, e peggio ancora sarebbe successo con la presenza di due sanzioni e una condanna penale per diffamazione ai danni di una preside (per aver leso l’immagine della scuola oltre che della dirigente, come recitava il capo d’imputazione), che magari avrebbe portato anche in carcere il professore: ipomentalismo o esercizio  sfrenato dello strapotere di cui gode e certezza dell’impunità di chi sa nei fatti di poter godere la giudice di secondo grado?  Oppure dobbiamo pensare a corruzione in atti giudiziari per la mancata concessione dell’istruttoria – reiteratamente invocata nei due gradi di giudizio da parte del ricorrente -, che avrebbe conclamatamene consentito di accertare una prolungata criminale produzione di falsità documentale materiale ed ideologica – ai giudici da parte del binomio USR del Piemonte – sig.a CONCATI, volta all’attuazione di un piano persecutorio di mobbing, perdurato anni ed anni?

In merito al processo penale presso il Tribunale di Roma subito dal ricorrente la sentenza n° 611/2017 della Corte d’appello di Torino argomenta poi con bastardaggine e sfacciataggine archetipiche, infoiata in un feroce pregiudizio contro il docente:

“La sentenza [del proc. pen. che vede il prof. SCASSA assolto con formula piena dall’imputazione di diffamazione, ndr] – ha una valenza limitata a verificare la veridicità delle notizie, ritenute lesive della reputazione di Alma Concati, diffuse nel comunicato stampa inviato via internet all’USR del Piemonte, al MIUR e a molte testate giornalistiche, ma da ciò non può trarsi quale automatica conseguenza l’esistenza del mobbing. Deve pertanto escludersi, alla stregua di quanto accertato in giudizio che sia ravvisabile una molteplicità di comportamenti posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore. Nella fattispecie ritiene il Collegio che siano emersi comportamenti di sicura reciproca incomprensione ed incompatibilità tra l’appellante, la dirigente scolastica e alcuni suoi colleghi, che hanno dato origine ad iniziative contrapposte di entrambe le parti, l’amministrazione scolastica e il docente.(pagg. 17-18)

Peccato che la querela della Preside contro il prof. SCASSA non riguardasse fatti privati tra i due, ma fosse relativa a quel medesimo comunicato stampa per cui il prof. SCASSA era stato sanzionato con sospensione di 35 gg dall’insegnamento e la sospensione di 2 anni degli aumenti di stipendio: anche un cretino avrebbe capito il piano a tenaglia posto in atto dalla sig.a CONCATI e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte: altro che “valenza limitata”, come schifosamente afferma la sentenza che dimentica come il processo penale subìto dal professore riguardasse anche la diffamazione dell’istituzione scolastica. 

Incredibilmente, con gli occhi foderati di pelle di salame, la Presidente e relatrice dr.ssa MARIANI se ne è completamente disinteressata di quanto aveva sentenziato la medesima Corte d’Appello di Torino nel 2012 che aveva confermato come tutte le accuse – gravissime – mosse dal prof. SCASSA alla ex preside CONCATI fossero assolutamente veritiere. Scriveva infatti, come già si è detto,  la ripetutamente qui citata sentenza n° 558/12 della Corte d’Appello di  Torino, che rigettava nel maggio 2012 il ricorso del MIUR che aveva impugnato la sentenza n° 294/11, con cui era stata cancellata la seconda sanzione disciplinare inflitta all’ing. SCASSA di 35 giorni di sospensione dall’insegnamento, che erano tutte fondate e verissime le affermazioni del docente, ritenuto dall’USR del Piemontecolpevole” di aver emesso il comunicato stampa che denunciava autentici reati commessi dalla Preside ed avvallati dai suoi del pari criminali superiori. Leggiamo infatti:

“Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all’Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l’affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente “trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica” è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall’Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell’impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un’opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata”.

Dunque, è provata la veridicità delle accuse di maggior rilievo mosse dal prof. SCASSA alla gestione della Prof.ssa CONCATI (non essendo state scrutinate in sede di giudizio penale le altre perché non oggetto di imputazione) e sono comprovate le falsità documentali prodotte dalla stessa così come emerge da tutte le sentenze sopra richiamate (documenti che erano stati prodotti per certificare l’opposto di quanto denunciato dal docente) e, conseguentemente, in ossequio al principio di cui all’art. 2909 c.c. tale definitivo accertamento deve essere ritenuto intangibile in quanto le parti dei processi civili e penali che videro vittorioso l’ing. SCASSA per 4 volte, erano le medesime da lui citate in giudizio con il ricorso per il risarcimento dei danni da mobbing ed in particolare le imputazioni a carico dell’ing. SCASSA nel processo romano, in cui era parte civile l’ex preside che lamentava di essere stata diffamata, riguardavano il medesimo comunicato stampa che era costato al docente la seconda più pesante sanzione disciplinare inflitta dal USR – MIUR. E l’art. 2909 cc  statuisce che: “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti”. 

E’ infatti palese che le 4 sentenze in cui è risultato vittorioso il prof. SCASSA – di cui si è scritto – sono giunte ad annullare le sanzioni disciplinari e a prosciogliere il docente con formula piena dall’imputazione di diffamazione a mezzo stampa, dopo essere pervenute all’accertamento della verità dei fatti da lui riferiti quali atti inqualificabili e scandalosi della gestione dell’IIS BECCARI di Torino – spesso autentici reati – posti in essere dalla sig.a CONCATI con la compiacenza complice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – MIUR che le ha tenuto bordone.

La dr.ssa MARIANI, estensore  della sentenza n° 611/17 della Corte d’Appello di Torino sembra invece fingere di credere che il processo pensale cui fu sottoposto il prof. SCASSA presso il Tribunale di Roma riguardasse fatti privati tra lui e la sig.a CONCATI, mentre era legato alla circostanza che il professore accusava l’ex preside di precisi illeciti e reati da lei commessi nella gestione della scuola, contenuti dell’ormai famoso comunicato stampa del 13 giugno 2008: nulla di privato nei rapporti interpersonali tra preside querelante e docente querelato.

Le sanzioni disciplinari emesse dall’USR MIUR su forte impulso del DS sig.a CONCATI, erano dolose, ed altrettanto lo era la denuncia querela della sig.a CONCATI contro l’ing. SCASSA, posto che costei non poteva non sapere che le condotte attribuitele e censurate dall’ing. SCASSA nel comunicato stampa, identico oggetto della seconda sanzione disciplinare e della querela stessa, erano veritiere come accertato dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale di Roma, e come già due anni  prima avevano accertato le sentenze n° 294/11 del Tribunale di Torino e poi la sentenza n° 558/12 della Corte d’appello di Torino

Ne consegue che certamente il prof. SCASSA ha subito un danno dalle sanzioni disciplinari, che sono state annullate con sentenze passate in giudicato, dovute ad iniziative dell’USR del Piemonte – MIUR e dalla denuncia per diffamazione della sig.ra CONCATI che ha concorso in modo determinante – a livello di impulso originario e di produzione della documentazione falsa – pure all’elaborazione delle predette sanzioni disciplinari.

Il prof. Saverio CARUSO, medico legale di comprova esperienza, ha certificato che il professor SCASSA è affetto da “Disturbo post traumatico da stress cronico e grave” (DSM IV), determinato dalle percosse psichiche subite, dai colpi morali che hanno prodotto reazioni organiche importanti, a causa di quanto ha dovuto subire in ambito lavorativo, ed ha precisato:

“tra tutti i casi capitati alla mia osservazione quello subito dal prof. Scassa è singolare per Violenza, Intensità (sospensioni dall’insegnamento + blocchi dello stipendio) e Durata (dal 2006 al 2013)”

La sentenza n° 611/2017 della Corte d’Appello per la causa risarcitoria è dunque una violenta ritorsione della parte marcia del Sistema contro il prof. SCASSA

In totale, considerati i due gradi di giudizio, il prof. SCASSA doveva versare 45.000 € (dicasi quarantacinquemila//00 euro) ai criminali falsari USR del Piemonte – MIUR e ad Alma CONCATI a titolo di ristoro spese legali alle controparti per due – dicasi due – udienze in tutto, durate poco più di mezz’ora cadauna. Siamo in presenza di ujn’autentica rapina a mano armata attuata da magistrati al servizio – all’evidenza – di terzi, non certo del popolo italiano, nel nome del quale – autentica barzelletta! – vengono emesse le sentenze.

Incredibilmente – ma non imprevedibilmente – la difesa della sig. a CONCATI si è permessa di rivolgere addirittura insulti a ruota libera contro il prof. SCASSA con la compiacente indifferenza di cosiddetti giudici, le signore MANCINELLI e MARIANI, e non solo, come leggiamo nella parte finale di questo post. 

La sig.a CONCATI e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – MIUR hanno perseguitato a lungo il prof. SCASSA e, secondo il diffuso sentire di chi è a conoscenza dei fatti, i due soggetti si sono letteralmente comprate le sentenze, essendo pacifico che due procedimenti disciplinari di sospensione dall’insegnamento per 40 giorni – corroborati da 23 documenti falsi prodotti ai giudici – ed una denuncia per diffamazione presentata dalla ex preside CONCATI con i medesimi 23 documenti falsi a sostegno,  sono certamente non semplici errori emendabili in sede giudiziaria, ma autentici reati, vere ed autentiche bastardate operate da spregevoli delinquenti per liberarsi di un docente scomodo, che si è cercato di distruggere anche con una pesante stangata economica, comminata con il pacifico concorso di giudici probabilmente corrotti o insani mentalmente, di certo calpestatori di quella stessa legge che dovrebbero applicare.

Ad agosto 2023 sono venuto infatti a conoscenza delle motivazioni dell’Ordinanza n° 21574/2023 con cui la Cassazione ha rigettato – dopo oltre 5 anni di attesa – il mio ricorso contro la predetta sentenza n° 611/2017 della Corte d’Appello di Torino. L’udienza si era tenuta il 4 maggio 2023 e le motivazioni erano state depositate il 20 luglio 2023 . Dovete sapere che le udienze in cassazione civile sono veramente strane: si tratta infatti di udienze non partecipate, né dalle parti interessata, né dagli avvocati. L’udienza pubblica si ha soltanto in casi particolarissimi e rarissimi, ovvero quando si è davanti ad una questione nuova per la giurisprudenza (un danno causato dall’uso dell’intelligenza artificiale, ad es,) oppure ad una questione dove la stessa Corte si è pronunciata in modo controverso. Si consideri poi che la Corte di Cassazione dovrebbe occuparsi soltanto di legittimità, ma quando le fa comodo scende anche nel merito. Sono ormai dieci anni che il fatto che una sentenza sia affetta da grave illogicità non è più motivo di ricorso: il cittadino se la deve tenere, anche se è evidente che una siffatta sentenza lo ha sfanculato alla grande.

in ogni caso il mio ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino n° 611/2017, di cui è relatrice la predetta dr.ssa MARIANI, si basava sui seguenti due motivi cardine che erano assolutamente incontrovertibili. 

  • l’Omesso esame ed omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.) in relazione all’art. 112 c.p.c., circa la rilevanza della documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente prodotta dalla Prof.ssa Concati e dall’USR Piemonte.

  • Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c.  per violazione della norma sostanziale di cui all’art. 2909 Codice civile: L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]

L’Ordinanza della Cassazione n° 21574/2023 scrive infatti con riferimento al primo motivo di ricorso che:

Il quarto motivo d’appello [e primo motivo di ricorso in cassazione, ndr]  è stato espressamente considerato nella motivazione della sentenza impugnata e trattato congiuntamente al terzo motivo…

Quella di cui si lamenta il ricorrente non è, quindi, un’omessa pronuncia, bensì una pronuncia di rigetto del motivo di appello, basata su una valutazione difforme a quella di parte in merito alla rilevanza dei fatti allegati (in particolare, «la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell’U.S.R. Piemonte») al fine della prova della «pianificazione di un mobbing sistematico»

In realtà, la corte territoriale ha richiamato ampiamente la motivazione della sentenza di primo grado (da pag. 4 a pag. 8), senza alcuna dichiarazione di volersene discostare, aggiungendo poi le proprie considerazioni, in replica ai motivi d’appello…

Trattasi di stupefacenti falsità, di un esempio eclatante di un clamoroso abuso di ufficio.  

E’ una clamorose falsità per la semplice considerazione che la Corte d’Appello di Torino nell’impugnata sentenza n° 611/2017 effettivamente da  pag. 4 a pag 8 ha ricopiato integralmente le motivazioni della sentenza di 1° grado, ma è soltanto dal termine di pag. 8 che inizia l’esame degli 8 punti di appello avverso la sentenza di 1° grado.

Infatti la Corte d’Appello di Torino dopo aver inserito la scansione anastatica delle motivazioni integrali della sentenza di 1° grado, al fondo di pag. 8 incomincia l’esame degli otto  motivi di appello ed a pag. 14 viene enunciato il 4^ motivo di appello, dopo che – subito prima – altrettanto era stato fatto per il 3^ motivo.

Ed a pag. 14 si legge nell’impugnata sentenza d’Appello n° 611/2017:   

Con il quarto motivo di gravame l’appellante deduce il “misconoscimento della rilevanza che la produzione di documentazione falsa materialmente e/o ideologicamente da parte della dirigente scolastica e dell’URS Piemonte ha avuto nella pianificazione di un mobbing sistematico ai danni del prof. Scassa”.

Nell’ambito del motivo di impugnazione l’appellante richiama gran parte della documentazione già oggetto di esame nelle sentenze relative ai due procedimenti disciplinari e al reato di diffamazione, in quanto riferite agli stessi fatti.

Il terzo e quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.

Peccato però che tale motivo non sia minimamente esaminato, in quanto, dopo questa affermazione, la sentenza predetta continua con le motivazioni che servono a dichiarare infondato il terzo motivo, e poi, sbitto dopo passa all’esame del quinto motivo.

Non può quindi che ribadirsi quanto era stato scritto nel ricorso dell’ing. SCASSA in Cassazione  depositato nel gennaio 2018 ovvero che:

La Corte fa seguire una motivazione che tratta esclusivamente il motivo n. 3 dell’atto di impugnazione e dimentica totalmente di affrontare il punto messo in discussione dall’appellante.

La Corte, dunque, si è disinteressata completamente della falsità documentale lamentata dal prof. SCASSA e ciò ha conseguenze sia sotto il profilo di legittimità qui trattato, sia,  in relazione alla stessa configurabilità del mobbing qualora la Corte d’Appello avesse pronunciato sulla questione.

Sotto il profilo di illegittimità qui affrontato, si deve, dunque, dire che si è trattato di un macroscopico caso di omessa pronuncia, poiché nel caso in esame la decisione circa l’esistenza di un disegno mobbizzante non poteva prescindere dalla valutazione circa la sussistenza, già accertata in altri giudizi, della falsità di alcuni documenti prodotti dalla resistente Concati ed utilizzati anche dall’USR Piemonte.

E l’accertamento delle falsità documentali – materiali ed ideologiche – in modo assolutamente chirurgico, ove la Corte territoriale avesse ritenuto insufficienti le 4 sentenze vittoriose per il prof. SCASSA, in cui di falsi documenti si parlava a chiare lettere, poteva essere corroborato dall’esperimento dell’invocata istruttoria che prevedeva, oltretutto, di ascoltare come testi alcuni degli autori dei falsi documenti. A quel punto sarebbe divenuta insostenibile la tesi dell’episodicità delle sanzioni disciplinari e del processo penale subito dal prof. SCASSA, laddove sarebbe stato preclaro anche ad un cretino quale fosse il significato di queste “azioni isolate“, ossia spedire in galera il prof. SCASSA e licenziarlo per la somma di provvedimenti disciplinari e condanna penale, giusto quanto previsto dal CCNL.

Questo è un classico caso in cui “è stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto”, come recita una massima di Cassazione. 

Infatti, nel caso in esame, come sopra anticipato, l’impostazione logico-giuridica della sentenza impugnata attiene all’inesistenza di un piano preordinato “di comportamenti posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore” (si veda la sentenza impugnata, pagg. 17-18). Non v’è dubbio che il riconoscimento dell’esistenza di documentazione falsa, prodotta in più anni e utilizzata dalle parti convenute ai danni del ricorrente dimostrava e suffragava l’esistenza di un piano preordinato volto alla realizzazione di un disegno persecutorio nei confronti dello stesso.

Produrre documenti falsi da parte della CONCATI e dell’USR – MIUR contro un professore è stato un atto deliberato ed eclatante di mobbing ad alto livello di criminalità, ed è incredibile che l’USR del Piemonte – MIUR si sia schierato compatto dalla parte di chi aveva creato un grosso danno – anche erariale, oltre che didattico – alla stessa scuola: è un classico esempio della delinquenza dei colletti bianchi a livello di dirigenti della PA.

Del resto, se è pacifico che i due pur pesanti provvedimenti disciplinari che sanzionavano il prof. SCASSA, in linea meramente astratta, sarebbero potuti essere stati assunti al limite anche in buona fede dal datore di lavoro, la circostanza è da escludersi nella fattispecie concreta, per via del fatto che essi erano sostenuti dalla presentazione reiterata di documentazione falsa da parte della preside che il MIUR ha fatto propria e versato in atti nelle cause lavoristiche, per tacere della documentazione direttamente depositata nel processo penale a carico dell’ing. SCASSA dalla stessa Prof.ssa  CONCATI.

 Si tratta dunque di un indiscutibile omesso esame ed è gratuita l’asserzione del Collegio della Cassazione che il quarto motivo del ricorso in appello dell’ing. SCASSA era stata esaminato da parte della Corte subalpina: i Consiglieri che emettono l’Ordinanza de qua incorrono palesemente anche nel reato di abuso d’ufficio.

Se fosse accettabile quanto dal Collegio affermato risulterebbe che non vi è alcun obbligo per le Corti d’Appello sparse sul territorio nazionale di esaminare i motivi di un ricorso per rigettarlo: sarebbe sufficiente che esse ricopino pedissequamente, senza alcun commento, le motivazioni delle sentenze di 1° grado impugnate. Qui infatti o il Collegio ha fatto giurisprudenza – caso in cui più che in uno Stato di Diritto ci sembrerebbe di vivere in una Banana Repubblic – oppure è stato violato il Codice Penale.

E’ molto grave che la Corte di Torino non abbia proceduto all’esame del 4^ motivo, posta anche la circostanza che nel ricorso in appello del professore erano stati dettagliatamente elencati da pag. 69 a pag. 79 i 22 documenti falsi utilizzati dalla ex preside Alma CONCATI e dall’USR – MIUR del Piemonte a sostegno della querela per diffamazione aggravata – a seguito della quale il professore è stato processato ed assolto con formula piena dal Tribunale di Roma – e delle sanzioni disciplinari che il MIUR ha invano cercato di difendere nelle cause lavoristiche intentate dal docente per il loro annullamento.

Il prof. SCASSA è infatti un docente veramente scomodo per il Sistema, che sembra avere una sua granitica forza e dominare tutti i governi che si susseguono e che paiono assoggettati sistematicamente al volere dei Poteri Forti, che per quanto attiene all’Istruzione hanno bisogno di mantenere le scuole in condizioni disastrose e mettere a tacere ogni docente che si ribella allo sfascio, attivando a tal pro la catena dei dirigenti degli uffici regionali e scolastici, oltre che i magistrati disposti ad un’opera di sostanziale fiancheggiamento e favoreggiamento.

Il popolo deve rimanere il più possibile ignorante: ad esso verranno garantiti eventi sportivi a gogò, spettacoli di ogni genere, un minimo di reddito per l’acquisto della pagnotta quotidiana, ma non dovranno conoscere nulla su chi manovra le leve della finanza, della pubblica amministrazione, della magistratura: la scuola pubblica statale può garantire tutto ciò. Ed, anzi, addirittura nei licei classici viene garantita la presenza di Max FELICITAS, il pornodivo che si candida ad essere l’erede di Rocco SIFFREDI, giusto per trascinare ai livelli più infimi anche la tipologia di scuola di più lunga tradizione e d cui è nato anche un forte sentire rivoluzionario, non solo da parte dei marxisti, ma anche dei liberali che aderivano spiritualmente al progetto di Rivoluzione Liberale di Gobetti.

Ancora peggio è riuscito a fare il collegio di Cassazione – che il prof. SCASSA ha querelato – in tema di valore vincolante delle 4 sentenze in cui il docente è risultato pienamente vittorioso e su cui aveva fondato il ricorso alla medesima Cassazione, ovvero la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 3 c.p.c.  per violazione della norma sostanziale di cui all’art. 2909 Codice civile: L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa [1306]

In modo stupefacente e con palese falsità la S. Corte argomenta che:

A prescindere da qualsiasi considerazione sui limiti soggettivi del giudicato (non risulta che il Ministero sia stato parte nel processo penale, mentre la dirigente rileva di non essere stata parte nei processi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari), è decisivo ed assorbente il rilievo che, nella sentenza impugnata, non si contraddicono i fatti accertati nelle sentenze che hanno definito quei processi, ma si afferma che da tali fatti e da tali accertamenti «non può trarsi quale automatica conseguenza l’esistenza del mobbing».

Qui di seguito trovate il link per accedere all’Ordinanza di Cassazione n° 21574/2023 

18-ordinanza-21574-2023-della-cassazione-1

Siamo dinnanzi ad una clamorosa pagliacciata. Adesso non si nega più che vi sia stata produzione di documenti falsi, ma si sostiene che essa è ininfluente e potrebbe essere avvenuta in buona fede, ossia in mancanza dell’elemento soggettivo.

Ma questi non sono giudici, stiamo assistendo alla nota opera di Leoncavallo!!!!

Ed hanno condannato il prof. SCASSA alla rifusione di altri circa 10.000 € per le spese legali a seguito del rigetto del ricorso,  a favore della sola ex DS CONCATI, non essendosi sostituito il MIUR in giudizio. Viene così ulteriormente premiata colei che ha costruito contro l’ingegnere una macchinazione odiosa, allo scopo di celare i reati e gli illeciti che aveva commesso senza soluzione di continuità nella direzione della scuola. Fatti per cui, in qualsivoglia stato civile lei sarebbe stata in primis perseguita dallo stesso Ministero per avere fatto carne di porco della didattica della didattica nella scuola che dirigeva, ovvero l’IIS Beccari di Torino, oltre che per avere provocato un ingente danno al patrimonio impiantistico della Scuola medesima. In totale dunque le spese legali cui il prof. SCASSA si è visto condannare per avere richiesto un risarcimento die danni patiti per il feroce mobbing subito ammonta a 55.000 euro.

Successivamente poi il Collegio della S.C. in modo non meno stupefacente, con falsità e violazione di ogni norma giuridica, adduce questa incredibile motivazione: 

Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per giungere a tale conclusione non implica la negazione della presenza di documenti falsi o di dubbia provenienza nei procedimenti disciplinari e nel processo penale per diffamazione, ma soltanto la constatazione della mancanza di prova della consapevolezza dell’uso di prove non genuine, desunta anche dall’archiviazione dei procedimenti penali attivati nei confronti della controricorrente e di altri dipendenti dell’amministrazione scolastica.

Avverso tale ordinanza n° 21574/2023 della Cassazione, come si  scritto, è stato presentato ricorso straordinario ex art 111 cpc (giusto processo) ed ex art 395 cpc comma IV per la revocazione dell’Ordinanza stessa che contiene al suo interno insanabili contrasti con l’introduzione di fatti che non sono stati oggetto di discussione tra le parti, ma che sono di centrale importanza per l’impalcatura logico motivazionale dell’Ordinanza impugnata. Il tutto, in ogni caso, fermo restando la sfiducia più totale che si nutre nei confronti della Cassazione, anche per il fatto che il Collegio giudicante sul ricorso straordinario,  lo si ribadisce, potrebbe coincidere, in tutto o in parte, con quello che ha emesso la sentenza impugnata.  

Qui di seguito trovate il link per accedere al Ricorso straordinario dell’ing. SCASSA ex art 111 cpc

RICORSO STRAORDINARIO ex art. 111 costituzione. Scassa -notificato (6)

Quello che è certo è che il Collegio ha veramente gettato la maschera. Non si tratta di giureconsulti, ma di tifosi, di paladini della pubblica amministrazione, di persone che sembrano addirittura ignorare le più elementari regole del diritto. E’ tutto inusitatamente clamoroso.

Sono state ignorate completamente le sintetiche motivazioni del ricorrente  che spiegavano tutto in modo chiarissimo, posto che si precisava in ricorso: 

..le sentenze del Tribunale di Roma n° 6584/13, n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino e n° 4489/09 e n° 294/11 emesse dal Tribunale di Torino sono passate in giudicato da lungo tempo. Su di esse si è, dunque, formata la verità giudiziaria relativa a quei fatti, il che impedisce ogni diverso accertamento dei fatti stessi accertati in quelle decisioni, nel rapporto tra le parti.

Occorre, dunque, vedere quali siano i fatti sui quali gli accertamenti contenuti in quelle sentenze facciano stato tra le parti, parti che sono, pacificamente, le stesse e poi valutare se, nella decisione dei giudici della Corte d’Appello, si possa ravvisare una lesione del principio dell’intangibilità del giudicato.

A questo proposito, non si può ritenere che i fatti accertati siano solo quelli relativi, per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, all’infondatezza delle contestazioni e per quanto riguarda la sentenza penale, all’insussistenza della diffamazione; occorre estrarre da quelle decisioni gli elementi accertati in base ai quali quei giudici sono pervenuti alle decisioni favorevoli al ricorrente.

Ciò che interessa al ricorrente, a questo proposito, è la valutazione circa la falsità di alcuni documenti ed atti utilizzati dalle controparti nei procedimenti già ricordati.

Orbene, partendo dalla sentenza penale del Tribunale di Roma, essa così conclude il suo ragionamento: “Concludendo, quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell’imputato e a lui contestate nei capi di imputazione…….” (vedi sentenza n° 6584/13 Tribunale Penale di Roma).

E che cosa aveva scritto il ricorrente? Aveva accusato la Preside di una serie di comportamenti che sono riassunti nel capo di imputazione:

“perché inviando via Internet un comunicato stampa all’ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell’istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI “tarocchi della maturità” ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curricolari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l’onore e la reputazione di Concati Alma, preside del menzionato istituto.

Torino – Roma 13.06.2008”  (pag. 2)”

Dalle parole della sentenza sopra riportate si deve, dunque, trarre la conclusione che quelle accuse alla Preside erano fondate, ma qui non interessa tanto questo punto, quanto la circostanza che, per avvalorare le sue affermazioni poi smentite dalla sentenza, la convenuta CONCATI aveva utilizzato documenti che non possono che essere considerati falsi alla luce della conclusione del Tribunale, secondo il quale erano vere le accuse mosse dal ricorrente alla Preside, la quale aveva tentato con i documenti prodotti di avvalorare l’accusa di diffamazione nei confronti del ricorrente.

Qui di seguito trovate il link per accedere al ricorso in Cassazione dell’ing. SCASSA, n° RG 4024/2018, clamorosamente rigettato nel luglio 2023 con motivazioni intrinsecamente gravemente conflittuali e per giunta su fatti non oggetto di discussione tra le parti. 

17 – ricorso Scassa cassazione

La Preside dell’Istituto Beccari di Torino aveva prodotto false dichiarazioni di studenti che accusavano il prof. SCASSA di averli obbligati a scioperare, false certificazioni di collaudo di un impianto molitorio che era a rischio di esplosione ed utilizzando il quale potevano morire studenti di intere classi, false dichiarazioni di un impresario edile che si denunciava responsabile della rottamazione del famoso molino BUHLER che valeva un miliardo e mezzo di vecchie lire, false dichiarazioni della stessa preside allo SPRESAL sulla mai avvenuta messa in funzione del molino non collaudato quando un anno prima era stato a lungo utilizzato per le esercitazioni degli studenti, con prova pratica mediante l’utilizzo del medesimo da parte loro all’inaugurazione, di cui avevano parlato autorevoli riveste specializzate del settore e a cui aveva assistito lei stessa, false dichiarazioni di colleghi del prof. SCASSA che lo accusavano di piccole inadempienze burocratiche, false ritrattazioni, false richieste di punizione contro il prof. SCASSA da lei stessa firmate con addebiti per fatti inesistenti, false denunce del prof. SCASSA alla Corte dei Conti.

Un caso eclatante di frode processuale a piene mani. 

Il prof. SCASSA, dopo aver presentato ricorso ex art 414 cpc n° RG 8766/14 presso il Tribunale di Torino l’11/11/2014 per ottenere il risarcimento del danno patito a causa del mostruoso mobbing subito, ha atteso che l’iter dei tre gradi di giudizio si concludesse con l’Ordinanza di cassazione n° 21574/2023, senza avere mai che gli fosse stata accordata l’invocata istruttoria per testi ed interpello in un grado qualsivoglia del giudizio, ovvero che, a seguito di quello che appariva come un’esigenza irrefrangibile, venisse annullata la sentenza n° 611/2017 della Corte d’Appello di Torino, sebbene le 4 sentenze in cui il docente era stato nettamente vittorioso avessero svolto accertamenti che non lasciavano dubbi sulla falsità di documenti che affermavano l’esatto opposto della verità emerse e ampiamente provate. 

Per questi motivi il prof. SCASSA ha presentato querela di falso, utilizzando lo strumento previsto dall’art 221 cpc, art 295 cpc, allo scopo di riuscire a smascherare la macchinazione che è stata ordita nei suoi confronti dal MIUR e dalla ex DS sig.a CONCATI. 

Tale procedimento è radicato ora presso il Tribunale di Torino, e l’obiettivo è di fare emergere tutta la laidità delle istituzioni scolastiche che, proprio in un campo come quello dell’istruzione, hanno dimostrato che le lezioni di legalità, regolarmente ospitate in tutti gli istituti, con tanto di intervento dei magistrati “amici” delle gerarchie scolastiche, e l’ampliamento del monte ore per l’Educazione civica, in cui si illustrano gli articoli della Costituzione, altro non sono che iniziative utilizzate quale plastica facciale per dissimulare il fatto che il carrozzone del MIM, a livello delle sue articolazioni gerarchiche centrali e periferiche, atro non è che un’associazione a delinquere, con una forte connotazione iniziatica, che vegeta indisturbata nei passaggi di governo in governo, e che contribuisce in modo eclatante al degrado culturale dell’Italia ed alla sua connotazione quale piovra familistica in cui i poteri forti, controllano la popolazione proprio attraverso questi corpi intermedi dello stato, posti totalmente al loro servizio. 

Qui di seguitò il link per la querela di falso, notificata alle controparti, Ministero dell’Istruzione e del Merito e la sig.a CONCATI nell’ottobre 2024 ed iscritta a ruolo con il n° RG 20080/2024, per cui è fissata udienza nel marzo 2025.

querela definitiva scassa avv

Ce ne sarebbe abbastanza per scrivere che soltanto un merdaio come il sistema Italia può consentire,, con la compiacenza della magistratura che un whisteblower di rango come il coraggioso prof. SCASSA abbia dovuto rimetterci 55.000 euro di spese legali per aver chiesto un risarcimento del danno biologico patito per il pesante mobbing subìto Queste sono rapine a mano armata commesse da magistrati che si sentono intangibili.

Questa sarebbe l’Italia dei dirigenti pubblici, che con la benedizione della magistratura, servono lo Stato con disciplina ed onore? No, E’ un Paese l’Italia dove tutto va male, come canta Marco Masini.

Ma la partita non finisce qui.

Del resto anche la sentenza del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, Dott. Mollo (sent. n° 294/11) a pagina 8 così pronunciava:

Oltre a ciò è molto grave il fatto di cui si è data dimostrazione in udienza mediante produzione del verbale s.i.t. della professoressa Ada DEMARIA, la quale, sentita in merito, alla genuinità della firma apparentemente da lei apposta sulla lettera protocollo 447C2 del 25/01/08 (prodotta al doc. 7 della convenuta) esclude di aver firmato tale lettera né di conoscerne il significato.  Emerge quindi che, all’interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente [il prof. SCASSA, ndr] pur di predisporre delle prove contro il medesimo”.

La sentenza della Corte d’Appello n° 558/12 poi, fornisce ulteriori elementi per acclarare la tesi del ricorrente della falsità di numerosi documenti prodotti:

Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all’Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l’affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente “trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica” è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; valutata la fondatezza dei rilievi mossi dallAmministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell’impianto di molizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un’opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata” 

Dunque è pienamente provata la veridicità delle accuse di maggior rilievo mosse dal prof. SCASSA alla gestione della Prof.ssa CONCATI e sono comprovate le falsità documentali prodotte dalla stessa così come emergente dalle sentenze sopra richiamate e, conseguentemente, in ossequio al principio di cui all’art. 2909 c.c. tale definitivo accertamento dovrà essere ritenuto intangibile.

Le sanzioni disciplinari emesse dall’USR MIUR su forte impulso del DS sig.a CONCATI, erano dolose, ed altrettanto lo era la denuncia querela della sig.a CONCATI contro l’ing. SCASSA, posto che costei non poteva non sapere che le condotte attribuitele e censurate dal docente nel comunicato stampa, identica causa scatenante posta a fondamento della seconda sanzione disciplinare e della querela stessa, erano veritiere come accertato dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale di Roma. 

Ne consegue che certamente il prof. SCASSA ha subito un danno dalle sanzioni disciplinari, che sono state annullate con sentenze passate in giudicato emesse dall’USR del Piemonte – MIUR e dalla denuncia per diffamazione della sig.ra CONCATI che ha concorso in modo determinante – a livello di impulso originario e di produzione della documentazione falsa – all’elaborazione delle predette sanzioni disciplinari.

E’ davvero patetico che un Collegio di legittimità – come lo è la Cassazione – da un lato neghi quanto di palese evidenza, ovvero che la Corte territoriale non si è minimamente pronunciata sul preciso motivo d’appello relativo alla falsità documentale – ovvero il 4^ motivo -, su cui nel ricorso il ricorrente si era dettagliatamente soffermato elencando ben 22 documenti falsi, dall’altro invece intenda scendere nel merito sostenendo contemporaneamente che di per sé la preside poteva non essere consapevole della falsità documentale,  quando i medesimi documenti falsi erano stati certamente fabbricati dalla DS dell’IIS Beccari di Torino, l’unica persona interessata a motivare la querela per diffamazione e le sanzioni disciplinari che lei medesima aveva invocato al MIUR con due lettere che sono agli atti della causa per il risarcimento del danno da mobbing de qua.

La sig.a CONCATI nel denunciare una presunta diffamazione subita, perfettamente sapeva che le censure mosse dal prof. SCASSA alla mala gestione della scuola erano, purtroppo per lei, vere e ampiamente comprovate, e a sostegno della querela aveva sventolato anche le due sanzioni disciplinari da lei stessa fortemente volute ed ottenute con dolo, che erano fondate sull’utilizzo di documentazione falsa come si evince dalle motivazioni delle medesime sentenze.

L’elemento soggettivo in capo della Preside che ha letteralmente calunniato il prof. SCASSA, era macroscopico e grosso come una casa. 

Puerile anche il tentativo del Collegio di avvalorare le tesi delle controparti secondo le quali nei due gradi di giudizio per la seconda sanzione disciplinare (sospensione dall’insegnamento del prof. SCASSA per 35 giorni e blocco degli aumenti di stipendio per due anni) era costituito soltanto l’USR del Piemonte – MIUR e nel processo presso il Tribunale di Roma per diffamazione  la parte civile era esclusivamente la preside. 

Infatti oggetto del processo penale subito a Roma dal prof. SCASSA era quel medesimo comunicato stampa per cui egli era stato colpito dalla seconda sanzione disciplinare poi annullata dl Tribunale di Torino. A differenza di quanto era accaduto nelle causa lavoristica relativa alla richiesta di annullamento del secondo decreto disciplinare, qui l’onere della prova spettava all’imputato, ovvero al professor SCASSA, che lo ha compiutamente assolto.

Patetico poi pure il tentativo del Collegio di equiparare le archiviazioni della  Procura di Torino, che sono tutte antecedenti alle quattro sentenze stesse in cui il prof. SCASSA è risultato pienamente vittorioso e sulla base delle quali aveva richiesto il risarcimento del danno da mobbing, forte degli accertamenti compiute dalle sentenze medesime.

Le due archiviazioni chieste ed ottenute dalla Procura di Torino delle querele presentate a suo tempo dal prof. SCASSA contro la DS CONCATI erano soltanto spiegabili con la compiacenza di un PM e di un GIP “amici” della preside, come magistralmente aveva motivato la sentenza n° 558/2012 della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato l’annullamento della seconda sanzione disciplinare inflitta al docente proprio riconoscendo l’avvenuta messa in funzione di un importante impianto molitorio all’IIS Beccari nel maggio 2008 che non era stato collaudato e che era a rischio di esplosione. Laddove le archiviazione delle querele si basavano sulla circostanza che l’impianto non era mai stato messo in funzione e che non vi era stato dunque nessun problema di sicurezza. 

Ci si domanda: ma siamo in presenza di giuristi o di uomini dalla strada? 

Il Collegio della Cassazione finge di non conoscere il valore di un decreto di archiviazione della denuncia presentata dal l’ing. SCASSA per mobbing, “dimenticandosi” che un’archiviazione è un provvedimento di carattere provvisorio che può sempre essere riaperto, mentre il prof. SCASSA è stato assolto dopo un completo dibattimento penale, previo accertamento che le sue affermazioni, oggettivamente poco onorevoli per il dirigente scolastico destinatario delle critiche, rispondessero a verità, continenza e fossero di pubblico interesse, e come tali non fossero punibili. L’esercizio di un diritto costituzionale come quello di critica previsto dall’art 42 gode infatti della scriminante di cui all’art 52 cp

La preside, oltretutto, aveva ottenuto aveva le due archiviazioni, dichiarando il falso e producendo documenti falsi. 

Ad esempio, la vicenda dell’impianto molitorio inaugurato 17/5/2008 ed a rischio di esplosione, di cui si è scritto, era stata magistralmente ricostruita dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino, come si è detto,  che confermava l’annullamento della seconda sanzione disciplinare dove si leggeva: 

nel comunicato stampa del 13.6.2008 il prof. Scassa aveva denunciato (punto 7) la mancanza di sicurezza per gli studenti, in particolare per la “facile accessibilità ad organi meccanici in movimento (ad esempio i cilindri laminatoi)” dell’impianto di molizione esistente presso l’Istituto Beccari; nella sua memoria difensiva di primo grado, il Ministero ha richiamato, in contrario, il provvedimento di archiviazione del GIP, fondato su un verbale ispettivo dell’ASL che aveva escluso ogni pericolo in quanto il macchinario non era mai stato messo in funzione. 

La sentenza impugnata, viceversa, ritiene provata la veridicità di quanto sostenuto dal prof. Scassa, osservando che sulla rivista Molini d’Italia del giugno 2008 si legge – a proposito dell’inaugurazione dell’impianto molitorio in questione – che “i ragazzi hanno cosi avviato l’impianto dando prova delle loro capacità con prove reali di macinazione”, che gli Ispettori dell’ASL si erano limitati ad attestare che, in occasione del loro sopralluogo, il “molino didattico” era spento e che dal loro verbale emergeva, anzi che qualora fosse stato attivato, il molino non sarebbe stato in sicurezza

La rivista Molini d’Italia (v. numero di giugno 2008, prodotto in primo grado dall’attuale appellato), che dedica un ampio articolo all’inaugurazione del molino didattico avvenuta il 17.5.2008 presso l’Istituto Beccari e che riferisce della prova di macinazione eseguita dagli studenti, è l’organo ufficiale dell’Associazione Industriale Mugnai d’Italia – Italmopa, aderente a Confindustria, ed appare indubbiamente attendibile; a ciò aggiungasi il programma della giornata del 17.5.2008, pubblicato sul sito Internet dello stesso Istituto Beccari, che prevedeva alle ore 13.30, dopo i saluti della Preside, proprio la “prova didattica di macinazione  a  cura  degli  studenti  dell’Istituto  –  indirizzo molitorio(doc. prodotto dall’appellato in questo grado di giudizio); il verbale ispettivo dell’ASL – che attesta che in occasione del sopralluogo, il molino era spento – non basta, evidentemente, a smentire questi dati di fatto”. 

Con il che non può più sussistere nessuna sulla falsità ideologica e sul palese abuso d’ufficio del Collegio della Cassazione che ha emesso l’Ordinanza n° 21574/2023, sul, suo rifiuto a rendere giustizia. 

Non sono giudici, ma complici e lo dico con piena consapevolezza della gravità di una simile affermazione. Ho perfettamente presente il monito del giornalista Pietro SANSONETTI, il quale ancora il 1° dicembre 2023 ripeteva al Tg4 che “Non si può toccare la magistratura, se tocchi i magistrati muori”

Ma vi è ancora di più. 

La Giudice dr.ssa TONDIN, estensore della sentenza n° 6584/2013, aveva interrogato l’ex preside Alma CONCTI e l’aveva fatta cadere in contraddizione, per cui alla fine costei aveva ammesso che il taroccamento dei crediti scolastici era opera sua, motivo per il quale nelle motivazioni della sentenza così si era pronunciata:

  • Quanto alla maggiorazione dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:…

  • Quanto alla modifica dei crediti scolastici l’imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità.. la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside. (pagg. 5-6). Anche la giustificazione posta in base al giudizio in ordine all’invalidità della rideterminazione del punteggio è congrua e giustifica la qualificazione della pretesa correzione come “rigonfiamento”. (pagg. 6)

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Nel passaggio dell’intervista sottostante del giugno 2017 il prof. SCASSA spiegava la farsa dell’esame di Stato, che, in era pre Covid 19, veniva mascherata attraverso l’apparente selettività di 3 prove scritte ed un orale, mentre poi la maturità era divenuta spudorata, in quanto nel 2020 e nel 2021 vi era stata una sola prova orale superstite e la cornucopia di potenziali 60 punti di credito (per gli esiti degli ultimi tre anni scolastici) su 100 totali, già in dotazione pre- esame agli studenti attraverso i crediti formativi (spesso taroccati) – rendeva l’esame ictu oculi grottesco, con percentuali di promossi davvero bulgara (99,8%). Dall’esame del 2022 in avanti ha fatto seguito una lieve riduzione della  farsa dell’esame di maturità, con la riduzione del bonus dei crediti da 60 a 50 punti e la reintroduzione del tema (con le tradizionali modalità assurde, tipo quella dell’articolo di giornale) e della seconda prova che – per la prima volta in assoluto non era più uguale per tutti gli indirizzi a livello nazionale, ma preparata dalle singole compiacenti commissioni, formate da tutti membri interni.

Nel 2023 la seconda prova è tornata predisposta dal ministero che in passato però ne ha combinate di tutti i colori, con prove di meccanica che non erano nemmeno risolvibili. In questa vergognosa cornice è stata bulgara la percentuale di promossi che tende oramai asintoticamente al 100%.

Invano il Professore ha invitato più volte la magistratura a porre fine alla colossale falsificazione di atti amministrativi rappresentata dalla maturità, operata dal Sistema per tener buono il popolino italiano ai cui figli regala volentieri un diplomino spesso inutile, e che è davvero una sorta di pezzo di carta da cesso nella maggioranza dei casi: ecco perché, nonostante il territorio nazionale sia disseminato di scuole tecniche e professionali, e la percentuale di giovani diplomati sul totale che affronta l’esame di Stato sia elevatissima, i disoccupati, pur essendo nella stragrande maggioranza in possesso di diploma di scuola media superiore, dovrebbero seguire, secondo quanto previsto dalla normativa che istituisce ad esempio il reddito di inclusione, corsi di formazione: infatti le scuole medie superiori che hanno frequentato non hanno impartito loro alcuna formazione, per motivi che ricomprendono i gravi scandali denunciati dall’ing. SCASSA.

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Qui di seguito, per agevolarne la lettura trovate le 4 sentenze che hanno visto l’ing. SCASSA vincitore in sede civile e penale contro il MIUR ed i suoi dirigenti locali del Piemonte, ai vari livelli, da dirigente scolastico in su, i link per leggere le quali sono comunque disseminati in questo post.

Si tratta delle sentenza n° 6584//13 del Tribunale Penale di Roma, delle sentenze n° 4489/09 e n° 294/11 del Tribunale civile del Tribunale di Torino, e della sentenza n° 558//12 della Corta d’Appello di Torino

Del pari vengono riportate pure, con riferimento al ricorso n° RG 8766/2014 depositato presso il Tribunale Civile di Torino sez. lavoro ex art 414 cpc nel novembre 2014 dall’ing. SCASSA allo scopo di ottenere il risarcimento danni da eclatante mobbing subiti (per danno biologico ex art. 32 Cost. e ex art. 2087 c.c., danno morale ed esistenziale ex artt. 2043 e 2059 c.c.,, nonché per danno da perdita di chance ex art. 2056 c.c.) la scandalosa sentenza del Tribunale di Torino di 1° grado n° 767/2016, pubblicata il 06/06/2016, a firma della dr.ssa MANCINELLI e la parimenti scandalosa sentenza della Corte d’Appello di Torino (presidente. e relatore la dr.ssa MARIANI), n° 611/2017, pubblicata il 21/7/2017. 

Ma che scherziamo? Cercano di licenziare a suon di sanzioni disciplinari e di processi un docente scomodo – reo di aver “sputtanato” in pubblico una scuola da rottamare – producendo 23 documenti falsi e siete così ipomentali e corrotti da sentenziare che non è mobbing in quanto si tratta di episodi isolati non uniti dal nesso della continuità persecutoria? 

Veramente più che dinnanzi ad una Corte territoriale di giustizia è sembrato di ritrovarsi di fronte ad una corte dei miracoli, gli assembramenti di ladri nei quartieri cittadini in Francia nel ‘600. La sentenza della Corte d’Appello di Torino n° 611/17 non è una sentenza, ma un’insalata di parole dietro le quali si è cercato di nascondere un preciso ordine di scuderia di colpire, anche se è possibile che l’arcano sottostante possa avere più di una paternità. Tutto puzza molto di ambiente iniziatico a livello di cabina di pilotaggio delle sentenze dei tre gradi di giudizio nella causa risarcitoria.

Si badi bene che si tratta della medesima Corte d’appello di Torino che soltanto 5 anni prima, con la sentenza n° 558/12, aveva rigettato il ricorso del MIUR contro la sentenza n° 294/11 con cui il Tribunale di Torino aveva annullato la sanzione disciplinare di 35 giorni di sospensione dall’insegnamento comminata per il comunicato stampa romano del prof. SCASSA del 13/6/2008, esprimendosi in termini durissimi contro la falsificazione documentale operata dal MIUR ed elogiando il coraggio civico del professore nel denunciare pubblicamente – senza paura – la malagestio della scuola. 

Si riporta anche l’Ordinanza della Cassazione n° 21574/2023 nel corso dell’udienza camerale del 4/5/2023, pubblicata il 20/7/2023, relativamente al ricorso presentato dal prof. SCASSA nel gennaio 2018 avverso la sentenza n° 611/2017 della Corte d’Appello di Torino, V sez. Lavoro, rubricato con n° RG 4024/2018. La predetta ordinanza ha confermato in modo sconcertante, la sentenza n° 611/2017 della Corte subalpina . 

Come si è scritto, il prof. SCASSA, ritenendo che si fosse oltrepassato il limite della decenza e che il Collegio della Cassazione che l’ha pronunciata fosse incorso nei reati di falso ideologico, abuso d’ufficio e rifiuto di atti dovuti per ragioni di giustizia, ha querelato il presidente del Collegio, il relatore e gli altri tre Consiglieri che l’hanno emessa.

Esiste per davvero nella magistratura una componente marcia, tesi che, come si è ricordato, ha fatto propria  – tra  i tanti – anche l’ex Procuratore aggiunto di Roma Nello ROSSI, il quale – lo ripetiamo – aveva apertamente descritto che La criminalità del giudiziario è un segmento particolare della criminalità dei colletti bianchi. Una realtà tanto più odiosa perché giudici, cancellieri, funzionari e agenti di polizia giudiziaria mercificano il potere che gli dà la legge”  (cfr Emiliano Fittipaldi, Le toghe sporche. La corruzione passa per il tribunale. Tra mazzette, corruzione e regali, L’Espresso del 29/4/2014).

Impossibile  spiegare questo scandalo scolastico – giudiziario  soltanto con il fatto che una parte della magistratura è stata davvero male selezionata, sia a livello di capacità intellettuali dei singoli, sia della loro carica etica, oltre che ovviamente in termini di formazione professionale. 

Per non voler ricordare le parole dell’ex vice ministro della Giustizia Enrico COSTA , il quale, con riferimento alle vittime accertate di errori giudiziari – del tutto verosimilmente piccola parte sul totale di quanti hanno subito torti per opera di magistrati – afferma che “i numeri non possono essere considerati fisiologici, ma patologici”.

Oltretutto – aggiungiamo noi – non si può sottacere il fatto che i concorsi per l’accesso alla magistratura sono stati spesso delle vere barzellette, come ampiamente documentato dal caso dell’avvocato Pierpaolo BERARDI di Asti, che è divenuto anche oggetto di un libro del Prof. Cosimo LORE’, pubblicato da Giuffrè, in cui si descrivono compiti di candidati non corretti, di candidati che conoscevamo in anticipo la prova e che tuttora sono magistrati in servizio, signori insomma specializzati, più che in diritto, in concussione e corruzione dei commissari giudici, loro futuri colleghi di zimarra. 

Per tacere del severo giudizio che della magistratura formula il prof. Carlo TAORMINA, accademico e avvocato ben noto al pubblico, ordinario di procedura penale, il quale ha commento recentemente con queste parole la qualità dei magistrati cui sono affidate la libertà e soprattutto la definizione dei danni che i cittadini subiscono, anche e specialmente alla loro salute come avviene con le pratiche di mobbing. Scrive il prof. TAORMINA in un memorabile post su Twitter:

“La magistratura è marcia dentro perché la selezione per concorso è schifosa. Accadono cose incredibili e non vincono il concorso i giuristi ma le persone ignoranti sostenute dai faccendieri ministeriali”. 

La vicenda dell’ing. SCASSA testimonia come siano ugualmente marci il Sistema direzionale dei burocrati del MIUR – ora MIM, Ministero dell’Istruzione e del merito – e la  magistratura che dovrebbe tutelare con forza i docenti che hanno già abbondantemente pagato il prezzo del loro coraggio nel denunciare i reati commessi dai dirigenti scolastici, che significano qualità dell’istruzione rasa a zero ed anche ingenti danni all’erario, oltre a gravissimi rischi per la sicurezza di allievi e insegnati al contempo, che vengono per fortuna in buona parte evitate chiudendo letteralmente strutture ed impianti per i quali si è speso moltissimo. L’Italia è il paese delle opere realizzate e mai poste in funzione. Evidentemente non siamo più in una democrazia ma in una democratura. Con tanti saluti al d. lgs. n° 24 del 10/3/2023 che avrebbe dovuto meglio proteggere il fenomeno del whisteblowing.

E veramente le intimidazioni al prof. SCASSA non si son mai arrestate: non soltanto la difesa della Preside CONCATI nel controricorso in Cassazione del 2018 contro il prof. SCASSA nella causa per il ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale derivante dal pesante mobbing subito, offendeva spudoratamente il docente, e gli addebitava sconfitte in una causa civile ed in un processo per fatti totalmente estranei alla vicenda de quo, che si erano invece conclusi con vittorie piene del professore,  motivo per cui scriveva di frustrazione sua per le inesistenti debacle giudiziarie; ma addirittura descriveva il docente come affetto da manie di persecuzione. Non dissimilmente il MIUR appellato nel 2° grado di giudizio irrideva il prof. SCASSA presentandolo come nemico dei giudici per aver creato su Intenet il blog macelleriagudiziaria.com in cui egli criticava l’operato dei magistrati per il sopraricordato proc. pen, n° 3712/14 – il cui iter è durato quasi 7 anni – in cui era stato poi assolto con formula piena n 1° e 2° grado, come da richiesta della stessa Procura Generale,, posto che, pendendo su di lui due imputazioni A e B, la stessa Procura della Repubblica ne aveva chiesto l’assoluzione sull’amputazione B, mentre nel giudizio di appello, cui aveva fatto ricorso il PM,  era stata la stessa Procura Generale a chiedere la conferma della sentenza di 1° grado, chiedendo l’assoluzione per la residua imputazione A. Dove si è mai visto un imputato con due imputazioni importanti in termini di pena per cui la stessa Accusa chiede l’assoluzione in 1° grado su una di essa e in 2° grado sulla seconda, subito ad inizio dibattimento? 

Ma ancora in tempi recenti, ovvero nel settembre 2023, il prof. SCASSA, in malattia con reperibilità presso la sua residenza, unico indirizzo comunicato al Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri di Torino dove prestava servizio dietro sua richiesta di utilizzo per lo scorso a.s. , si vedeva contestata dalla preside la sua assenza in occasione di una visita fiscale all’indirizzo indicato sulla certificazione medica che coincideva con il suo domicilio, ove egli soggiorna talora solo quando termina il servizio a scuola, e che non aveva mai fornito alla segreteria dell’istituto. A tale indirizzo non è peraltro nemmeno indicato sul campanello il cognome del professore: si era trattato quindi di un evidente equivoco che semplicemente il professore illustrava nella lettera di risposta alla Dirigente Scolastica Sig.a Paola DE FAVERI, la quale però riteneva impossibile l’equivoco e francamente non si comprende per qual emotivo, posto che soltanto un deficiente indicherebbe come luogo in cui è reperibile per la visita fiscale un indirizzo dove non vi è nemmeno il proprio nominativo sul campanello. Per questo motivo il docente veniva punito con la privazione di stipendio e contributi previdenziali per tre giorni, pari alla durata di quel periodo di malattia. Il docente replicava per iscritto in privato alla decisione assurda della preside con una lettera intrisa di ironia (invitava la preside a rivolgere “a sua nonna” le implicite accuse di malafede mossegli) e di considerazioni sulla levatura mentale della signora dirigente scolastica, laureata al DAMS, e palesemente inidonea  a dirigere un Liceo Classico. Quest’ultima trasmetteva la missiva del prof. SCASSA alla Sovrintendenza Scolastica Regionale del Piemonte, che avviava un procedimento disciplinare contro di lui, ritenendo che semplici critiche all’operato della dirigente – e per giunta in privato – fossero offese gravi, ed al riguardo si citava una panoplia di leggi e normative per cui gli si prefigurava anche la possibilità di un licenziamento, alla faccia dell’art. 21 della Costituzione. ed in effetti nonostante una difesa chiara e lineare del prof. SCASSA, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, nonostante i suoi nefasti pregressi, forte di una rinnovata solidarietà con gli sconcertanti giudici dei tre gradi di giudizio del ricorso del danno da mobbing che hanno emesso sentenze ed ordinanze chiaramente pilotate. Di conseguenza il prof. SCASSA è stato punito nuovamente con la sospensione di un giorno dall’insegnamento  e con un anno di blocco degli aumenti di stipendio: ecco qui l’esilarante lettera con cui il docente replicava alla DS sig.a DE FAVERI ed il provvedimento disciplinare assunto dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ministero dell’Istruzione e del Merito!!!!!!! 

Ed il docente, in quanto sanzionato nel 2023/24, è stato anche deprivato del bonus docenti per l’a.s. 2024/25 di ben 500 euro, mancia che il Regime eroga per comprarsi il silenzio dei docenti.

Per la cronaca – come si è scritto – nel 2023 al Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri di Torino è stato ospitato un  lungo intervento di alcune ore in aula magna del “professor” MAX FELICITAS, pornodivo molto amato dai giovani che imperversa sui social e che si considera l’erede id Rocco Siffredi; inoltre nel liceo è entrato in funzione il cesso “neutro” per gli studenti che si sentono di genere fluido, con tanto di logo contraddistintivo disegnato dalla medesima DS sig.a DE FAVERI

Per la serie “La terra dei Cachi”….

Seguono il testo delle sette sentenze ed una cronistoria dei fatti. 

/sentenza dr.ssa PALIAGA/

6 – corte dei conti sentenza preside_20230420_0001 (1)_compressed (1)

Un pensiero riguardo “Sono l’ing. Angelo SCASSA, docente di ruolo di meccanica nella scuola media superiore statale da 26 anni a Torino. Ho denunciato quello che ho visto. La mia colpa è di non aver taciuto di fronte ad istituti con impianti a rischio di esplosione, a strutture pericolanti. Sono stati rottamati nelle scuole macchinari che valevano miliardi di vecchie lire. Per non parlare della farsa della maturità truccata che promuove tutti (99,8%) con la garanzia di disoccupazione: posso tranquillamente testimoniare casi di certificazioni false sui diplomi di maturità e per i docenti abilitati. Cose normali in questo paese, – parlo di strutture pubbliche – e non dei diplomifici privati a pagamento dove si possono recuperare tre anni in due settimane nel silenzio generale. Ci sono stati insegnanti agli arresti condannati in Cassazione per disastro colposo, per gravissime negligenze come RSPP costate la morte a studenti, che hanno continuato ad esercitare il loro ruolo di responsabili sicurezza nelle scuole. Alcuni docenti si sono ammalati e sono deceduti per l’esposizione ad amianto contenuto negli edifici scolastici, di cui il MIUR – Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) era a conoscenza. La responsabilità in queste vicende del MIUR- MIM a livello dirigenziale per l’istruzione e il ruolo double face della Magistratura sono evidenti. Mi sono battuto contro queste porcherie subendo ingiustizie di ogni tipo: contro di me il MIUR e un ex dirigente scolastica hanno prodotto 23 documenti falsi per difendersi dalle mie censure. Le istituzioni sono allibite quando si trovano davanti un docente coraggioso che sa controbattere senza affidarsi a avvocati molto voraci e poco combattivi, specie contro le istituzioni, per quelle che essi considerano “battaglie perse”. Mi hanno sospeso tre volte dall’insegnamento per aver reso pubbliche le circostanze descritte, ma ho vinto due cause di lavoro (sentenze n° 4489/2009 e 294/11 del Tribunale di Torino, n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino). Una terza causa di lavoro è in itinere. L’ex preside Alma CONCATI mi ha denunciato per diffamazione per un comunicato stampa in cui raccontavo quei fatti, ma il Tribunale di Roma con sentenza n° 6584/13 mi ha assolto perché il fatto non sussiste, avendo accertato che avevo detto la verità nell’interesse pubblico. Ma, poi, quando ho richiesto i danni all’ex preside ed al MIUR, il mio ricorso è stato rigettato con sentenze raggelanti (n° 767/2016 del Tribunale di Torino e n° 611/2017 della Corte d’appello di Torino): con il rigetto mi hanno condannato alla soccombenza nelle spese legali a favore delle potenti controparti per 45.000 euro – dicasi quarantacinquemila euro – per due udienze di mezz’ora l’una, pur essendo partito forte delle predette 4 sentenze vittoriose, tutte passate in giudicato. Non mi hanno nemmeno concesso l’invocata istruttoria. Ritengo queste sentenze di rigetto della mia richiesta di risarcimento criminali per le allucinanti motivazioni: in parole povere mi dicono che non ho subito mobbing perché ho reagito, non sono stato remissivo, e che mi sono impicciato di fatti che non mi riguardavano: bene hanno fatto l’ex preside CONCATI ed il MIUR a bastonarmi. Inoltre, secondo i giudici, cercare di far licenziare un insegnante e di spedirlo in galera è una condotta ancora lecita. La Cassazione ha confermato a luglio 2023 la sentenza della Corte d’appello di Torino n° 611/2017 con motivazioni allucinanti: ho querelato il Collegio della S.C. sez. lavoro che ha emesso l’Ordinanza n° 21574/2023, in cui, tra l’altro, si afferma che non vi è prova che i 23 documenti falsi contro di me siano stati prodotti in malafede, ovvero che ci sono dubbi sulla presenza dell’elemento soggettivo – leggasi la consapevolezza – dei dirigenti delinquenti che mi hanno perseguitato: a tanto non arriverebbero nemmeno Stanlio ed Ollio. Non si salvano nemmeno i Licei Classici. All’Alfieri di Torino, in cui ho studiato pure io, nel 2023 è venuto a fare lezione in aula magna MAX FELICITAS, noto pornodivo, da molti considerato erede di Rocco SIFFREDI: imperversa su YouTube il filmato “Lady Cobra scopa duro Max Felicitas facendolo venire copiosamente”; che si sia trattato di una campagna educativa preventiva per il dramma dei femminicidi? L’Alfieri, del resto, è una scuola che si è ammodernata, ci sono anche i cessi “neutri” per gli studenti di genere fluido. Anche qui per aver criticato l’operato della preside, che ritengo inadeguata, mi sono preso una sospensione dal servizio e un anno di blocco degli aumenti dello stipendio. A quando gli inviti a scuola anche ai lenoni?

  1. Buongiorno, non posso dire di essere incrèdulo perché ho vissuto le stesse cose, e i miei genitori sono morti di disperazione a furia di tormenti giudiziari inutili e pretestuosi contro la mia famiglia ;
    La contatterò ancòra ;
    la soluzione adatta é stata scelta e realizzata in quasi tutti i paesi del mondo, che a differenza dell’ Italia hanno intrapreso in passato una rivoluzione ::
    (i numeri seguenti non rappresentano un ordine di importanza o di tempo nella realizzazione :
    c’é contemporaneità e tutto va realizzato a ogni livello)
    1. abolizione giudici ordinari(ormai anche le sentenze del Consiglio di Stato dimostrano ignoranza superiore a quella di chi non ha nemmeno studiato, da questi ultimi anni) e mantenimento di pochissimi di essi(ne ho trovati adatti 5 su oltre 3’800 visti) e di altri giudici(amministrativi etc) che superino un controllo accurato delle sentenze ; le sentenze dei giudici eliminati vanno ricontrollate tutte e convalidate soltanto quelle adatte nel merito e corrispondenti alla realtà, in quanto emesse da chi non aveva i requisiti e quindi mai esistite(così é già teoricamente previsto anche nel nostro ordinamento giuridico attuale) ; rifacimento dei giudici a partire dalla gente ;
    2. stessa roba per le forze ordine e armate, le polizie rifatte possono essere ottenute a partire da vigili urbani , poste , gente ;
    la gente , in armi , e il Diritto Partigiano possono assicurare il Vivere Civile e l’ amministrazione delle risorse terreni impianti pubblici e giustizia e far sì che sia possibile lavorare e guadagnare ;
    3. abolizione degli avvocati privati ; in altri paesi esistono pochissimi “avvocati del popolo” , gratuiti
    4. abolizione degli amministratori privati professionali di condomìni e consorzi ; gli abitanti sono gli unici che possono amministrarsi, da soli
    5. così come per condomìni e consorzi si può fare , tutti/e , per enti territoriali e pubblici di ogni tipo : ogni 5 persone se ne sceglie uno/a , ciascun scelto/a si mette con altri 4 come lui/lei e viene scelta una persona, e così via fino ad arrivare a una assemblea di decisione di spesa :
    3 livelli possono regolare una città..distretto o università , 2 un paese, 1 la bocciofila o una piccola associazione quando non é necessaria un’assemblea plenaria, 4 una provincia, 5 una regione, 6 un nord Italia Danimarka etc, 7 un’ Italia Germania etc , 8 un continente o una Cina India etc , 9 un pianeta come questo ,, si fa così ancora oggi in moltissimi posti dalla preistoria e anche le balene e tantissimi altri animali compresi i più simili a noi fanno così ; le proposte portate arrivano in assemblea , , dall’ assemblea ognuno contatta i 4 che lo hanno scelto/a , e così via sino a raggiungere tutta la base, che ha un tempo congruo per decidere e votare , proporzionale alla complessità della materia da normare(per un codice civile, Costituzione etc , può volerci più di un anno ,, per una corta legge regionale in Sardegna pochi giorni o settimane in caso di vaglio degli effetti o controdeduzioni) , poi la gente decide e il voto é raccolto dai rappresentanti e raggiunge l’ assemblea che lo espone e ratifica ; ove si fa così le votazioni portano a decisioni generalmente all’ unanimità ; dai consigli di livello inferiore sono tratti i delegati per i consigli di livello superiore ;
    il voto é diretto, oppure cartaceo quando é segreto, in particolari assemblee plenarie ; il voto elettronico, sino a che i malvagi non sìano fuori combattimento, non é proponìbile ;
    6. le imprese e società private indebitate in modo irredimìbile (*), cioé irreversibile, con stato e enti pubblici, passano a essere controllate dagli abitanti , e si realizza il lavoro nel modo più conveniente = economico ; si producono di nuovo i libretti di lavoro e gli uffici del collocamento al lavoro e della massima occupazione ; (* nei vari paesi , compresa l’ Italia , e in alcuni paesi in passato, la percentuale di imprese e società con debiti irredimìbili a favore di stato e enti pubblici si situa sul 96,4 % ; i creditori, unici (trale 6 categorie aggregate)in credito con stato e enti pubblici, sono le famiglie , secondo il foglio riassuntivo(formato A3) della relazione annuale del direttore generale della Banca d’Italia e suoi sostituti nel tempo ; nelle famiglie sono ricomprese piccole e piccolissime imprese ;
    le altre categorie , grandi imprese, banche , onlus = associazioni senza fini di lucro etc, medie imprese quasi tutte , sono tutte in debito irredimìbile con stato e enti pubblici ;
    7. ciò che ritenèssimo utile e adatto allo spazio-tempo
    _ quando il 7 Novembre 1917 , 25 Ottobre secondo il calendario giuliano, i russi hanno rivoluzionato, é stato per evitare che entro pochi giorni la gente venisse buttata fuori da alloggi e cascine in affitto allo scadere di fitti e contratti agrari verso San Martino, sarebbero finiti a morire a -40 °C sottozero, e la stessa fine avrebbero fatto i piccoli proprietari di immobili sotto fortissime spese di condominio, per questo l’ abolizione e sostituzione di giudici ordinari e forze ordine e armate, e l’abolizione di avvocati privati e amministratori privati professionali,
    e la moratoria su affitti e spese condominiali(in certi condomìni visti il 40 % dei condòmini paga il 100 % delle spese per i ricchi, 110’000 euro anzichè i 40’000 euro di condomìni più grossi e più abitati; un terzo delle famiglie di condomìni visti in Torino sono morti di fame e freddo per terra, così come tutti gli ingegneri che non fossero ricchi e molti tecnici)
    _ Grazie Arrivederci

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