Ing. Angelo SCASSA
BUONASCUOLA O SCUOLA PUBBLICA DA ROTTAMARE?
DEDICATO A CHI DIFENDE UNA SCUOLA PUBBLICA IN CUI
UN DOCENTE DELLE SUPERIORI DI TORINO
E’ SOSPESO DALL’INSEGNAMENTO PER 40 GIORNI con AUMENTI DI STIPENDIO BLOCCATI PER TRE ANNI.
PROCESSATO PER DIFFAMAZIONE SANZIONI TUTTE ANNULLATE DAL TRIBUNALE DI TORINO e DALLA CORTE d’APPELLO
ASSOLUZIONE PIENA PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE DAL TRIBUNALE PENALE DI ROMA
BAVAGLIO E MANGANELLO, come nel Medio Evo. Leggete un po’…… ed un consiglio ai Capi – Mandarini dell’istruzione: smettetela di proteggere certi dirigenti che hanno rottamato scuole pubbliche!
Punito per aver tenuto una conferenza stampa su allucinanti fatti gestionali di un istituto dove la dirigente scolastica si difende continuando a produrre documenti falsi sia materialmente sia ideologicamente, prendendo in giro il MIUR che tramite la sua propagazione territoriale USR del Piemonte è anzi stato collaborativo, magistrati, superiori gerarchici, Spresal in un disegno assurdo di mobbing
Processato per aver denunciato questi gravi illeciti ed autentici reati tramite il medesimo suddetto comunicato stampa con cui preannunciava una conferenza in piazza Montecitorio a Roma.
Punito per aver autorizzato scioperi di studenti maggiorenni delle clssi quinte che protestavano tra l’altro per le schifose condizioni degli impianti e dei laboratori di una scuola professionale di Torino da terzo mondo
UNA DIRIGENTE SCOLASTICA, APPOGGIATA DALL’AMMINISTRAZIONE, SPECIALIZZATA IN SCIENZA DELLE CARTE FALSE CHE PRODUCE DOCUMENTI FALSI PER NASCONDERE:
1) IMPIANTI DEL VALORE DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO ROTTAMATI
2) ALLIEVI MANDATI ALLO SBARAGLIO IN LABORATORI A RISCHIO ESPLOSIONE
3) VOTI TAROCCATI
4) LABORATORI DEMOLITI PER COSTRUIRVI DEI BAR
5) FALSE COMUNICAZIONI ALL’UNIVERSITA’ IL PROFESSORE PUNITO ANCHE PER AVER CONSENTITO A STUDENTI MAGGIORENNI DI SCIOPERARE CONTRO LA GESTIONE SCOLASTICA.
Il 6 novembre 2009 la prima sentenza: Il Tribunale ordinario di Torino sez. Lavoro annulla la prima sanzione disciplinare e condanna il MIUR a risarcire le spese legali per la soccombenza. Sentenza n° 4489/09, giudice Daniela PALIAGA, passata in giudicato.
Il 31 gennaio 2011 la seconda sentenza: Il Tribunale ordinario di Torino sez. Lavoro annulla la seconda sanzione disciplinare e condanna il MIUR a risarcire le spese legali per la soccombenza. Sentenza n° 294/11, Giudice Mauro MOLLO
L’8 maggio 2012 la Corte d’Appello di Torino respinge il temerario ricorso stigmatizzando duramente il comportamento del MIUR, confermando la veridicità delle gravi accuse dell’ing. SCASSA, ridicolizza la pretesa ministeriale di avere degli insegnanti muti e servili, sottolinea l’insistenza nella produzione di documenti falsi. Sentenza n° 558/12, Presidente GIROLAMI, Relatore GRILLO PASQUARELLI
Il 3 aprile 2013 il Tribunale Penale di Roma assolve con la sentenza n° 6584/13 l’ing. SCASSA dall’imputazione di diffamazione contro la preside Alma CONCATI, per l’aver emesso il 13/6/2008 il medesimo comunicato stampa oggetto della sanzione di 35 gg di sospensione dall’insegnamento con due anni di blocco degli aumenti di stipendio, annullata dalle predette sentenze 294/11 e 558/12 (C. d A.). Il prof. SCASSA è stato processato a ROMA – Tribunale IV sez – perché aveva emesso il comunicato in occasione di un suo soggiorno presso la capitale. Anche in questo caso la preside aveva fatto sfoggio della sua miglior specializzazione, ossia la produzione di documenti falsi: tra di essi un falso verbale di uno scrutinio in cui un’allieva con nove insufficienza ammessa alla maturità perché in possesso di una “preparazione complessivamente idonea ad affrontare l’esame di Stato [sigh!]”
HA ANCORA SENSO DIFENDERE LA SCUOLA PUBBLICA CON DIRIGENTI CHE FABBRICANO FALSI PER DIFENDERSI DA ACCUSE GRAVI ED ASSOLUTAMENTE INCONFUTABILI? UNA PRESIDE CHE PRODUCE TAROCCHI ASSURDI APPOGGIATA A SPADA TRATTA DALL’AMMINISTRAZIONE CHE SI SCHIERA CON LEI SENZA NEMMENO ASCOLTARE UNA SOLA VOLTA IL DOCENTE “DISOBBEDIENTE”
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Dalla sentenza n° 294/11 del Giudice Mauro MOLLO del 31/1/2011 che ha annullato la seconda sanzione disciplinare nflitta all’ing. SCASSA dall’ufficio Scolastico regionale del Piemonte – organo periferico del MIUR, per il comunicato con cui convocava una conferenza stampa a Roma, in piazza Montecitorio
: “….Non può, quindi, essere sanzionato il dipendente soltanto perché si è permesso di trasmettere alla stampa le critiche alla scuola presso cui prestava servizio perché, in tal modo, si sarebbe lesa l’immagine dell’istituto. Infatti, se davvero le situazioni denunciate corrispondessero al vero il comportamento doveroso è quello di rivelarle e non dì nasconderle per il timore di ledere l’immagine della scuola.
Distruzione dell’impianto di molizione: tale punto non è sostanzialmente contestato in memoria [dal MIUR ndr] se non con frasi del tutto generiche e apodittiche. Ne discende che, essendo dimostrato che il molino fosse già attivo prima della data di collaudo, all’epoca effettivamente sussistevano dei rischi per la sicurezza e quindi è provata la veridicità di quanto sostenuto dallo Scassa. I
l primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono “taroccati” clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico…. A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria [del MIUR ndr] si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero).
Distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar: la convenuta, [il MIUR ndr] quindi, non prende posizione in merito alla distruzione del laboratorio dì chimica merceologica per fare posto ad un bar, con applicazione dell’art. 115 c.p.c, come recentemente novellato.
Malagestio denaro pubblico: Anche in questo caso, la convenuta [il MIUR ndr] non contesta i i fatti dedotti, ma si limita a sostenere che il ricorrente si voglia sostituire agli organi preposti ai controlli e voglia “azionare una sorta di controllo sociale”. In altre parole, la convenuta sostiene che non è compito del prof. Scassa ingerirsi nella gestione scolastica, essendoci organi a ciò preposti. È del tutto evidente che tale posizione non dice nulla sulla fondatezza dei fatti denunciati dal ricorrente, invitandolo semplicemente a “stare al suo posto”; neppure si può condividere tale impostazione che ritiene che i cittadini non debbano denunciare i (veri o supposti) sprechi e le cattive gestioni di denaro pubblico, posto che spesso l’intervento degli organi preposti al controllo nasce proprio da segnalazioni dei privati.
…Emerge quindi che, all’interno della scuola, qualcuno ha inteso giungere alla falsificazione della firma dei colleghi del ricorrente pur di predisporre delle prove contro il medesimo.
Per quanto finora detto, quindi, le contestazioni disciplinari non sono provate e quindi la sanzione irrogata deve essere annullata con ogni conseguenza dal punto di vista della ricostruzione stipendiale e dì carriera.”
Tribunale di Torino, 23 marzo 2011
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Dalla sentenza n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino (relatore Federico GRILLO PSASQUARELLI) dell’8 maggio 2012 che ha confermato l’annullamento della seconda sanzione disciplinare nflitta all’ing. SCASSA dall’ufficio Scolastico regionale del Piemonte – organo periferico del MIUR, per il comunicato con cui convocava una conferenza stampa a Roma, in piazza Montecitorio
“Quanto, poi, al comunicato stampa rilasciato dal prof. Scassa il 13.6.2008 contenente una serie di circostanziate denunce in merito a varie irregolarità verificatesi all’Istituto Beccari, il Tribunale rileva che l’affermazione del Ministero secondo cui le esternazioni del ricorrente “trascendono il legittimo esercizio del diritto di critica” è apodittica e potrebbe essere condivisa solo qualora quanto affermato dal prof. Scassa risultasse falso; Valutata la fondatezza dei rilievi mossi dall’Amministrazione a ciascuna delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del prof. Scassa (erroneità dei certificati nei diplomi di maturità, falsa certificazione delle ore di laboratorio, distruzione dell’impianto di indizione, distruzione del laboratorio e costruzione al suo posto di un bar, mala gestio di denaro pubblico, distruzione di un’opera di carpenteria metallica, mancanza di sicurezza per gli studenti, irregolarità nel collegio docenti, mancanza di continuità didattica, mobbing, intimidazioni a docenti), il Giudice di primo grado conclude che tutto quanto riferito dal ricorrente è risultato rispondente a verità; conseguentemente, le contestazioni disciplinari non sono provate e la sanzione disciplinare irrogata deve essere annullata.
Il Ministero lamenta l’omessa considerazione da parte del primo Giudice delle ragioni testualmente fondanti il provvedimento disciplinare: la sanzione non sarebbe dovuta all’infondatezza della denuncia di ipotetici illeciti fatta .dal prof. Scassa bensì alle sue modalità (averla sbandierata in pubblico in piazza Montecitorio, anziché rivolgersi alle autorità amministrative e giudiziarie competenti), eccedenti i limiti del diritto di critica e idonee ad infangare la reputazione del ricorrente e dell’intera Istituzione e del suo personale. II motivo è inammissibile. La posizione tenuta dall’Amministrazione nel procedimento disciplinare e in sede giudiziaria è stata caratterizzata, nella vicenda in esame, da un andamento ondivago e incoerente, del tutto inconciliabile con le regole processuali. il comportamento contestato al prof. Scassa da parte del datore di lavoro come contrario ai doveri e alle responsabilità propri del docente attiene essenzialmente alle modalità della denuncia, giudicate eccedenti il “normale esercizio del diritto di critica” e, come tali, “lesive dell’immagine dell’Istituzione scolastica e della sua dirigenza”.
Di tutt’altro tenore appare, invece, il decreto del 18.3.2009 – sottoscrìtto, evidentemente a seguito della cessazione dall’incarico del precedente Dirìgente, dal reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Antonino Medurì (doc. 13 appellato) – con il quale viene inflitta al prof. Scassa la sanzione disciplinare di cui si discute: il provvedimento appare, invero, frutto di un macroscopico equivoco perché l’estensore, dopo avere “ritenuto di condividere le motivazioni e il parere espresso a sostegno della sanzione proposta dal Consiglio di Disciplina”, in realtà se ne discosta perché, lungi, dal sanzionare il prof. Scassa per avere ecceduto, con le sue denunce, i limiti del “normale esercizio del diritto di critica”, lo punisce, incredibilmente, per il fatto stesso di avere osato muovere critiche, all’operato dell’Amministrazione di appartenenza. La vera ratio decidendi .del decreto del 18.2.2009, infatti, è contenuta nel passo in cui il reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale afferma, di avere “considerato che il comportamento tenuto dal prof. Scassa, è. palesemente in contrasto con la responsabilità, i doveri, la correttezza inerente la funzione di docente” e, subito dopo, enuncia una 543 personalissima visione dei doveri del pubblico dipendente: “il dipendente, infatti, deve, in ogni occasione e in ogni luogo, sostenere l’Amministrazione di appartenenza e i suoi rappresentanti” (.sic!); è per non essersi attenuto a questa regola aurea – che impone al dipendente pubblico un’obbedienza pronta, cieca ed assoluta – che il prof. Scassa viene punito con la sospensione dall’insegnamento per 35 giorni. Un’affermazione di tal genere denota, evidentemente, una inammissibile ed antistorica visione autoritaria della pubblica Amministrazione, lontana mille miglia dai principi della Costituzione repubblicana, che ignora il principio di legalità e calpesta la libertà di manifestazione del pensiero dei pubblici dipendenti, considerandoli alla stregua di sudditi muti e obbedienti; una sanzione disciplinare basata su questi presupposti non può trovare spazio nel nostro ordinamento.
Con il secondo motivo di appello, il Ministero censura la sentenza impugnata in alcune soltanto delle sue argomentazioni relative ai singoli addebiti disciplinari mossi al prof. Scassa. Il motivo è infondato.
Nel suo comunicato stampa (doc. 5 appellato) il prof. Scassa aveva affermato (punto 1) che “i voti degli Esami di Stato certificati nei diplomi di maturità sono spesso taroccati clamorosamente su disposizione del Dirigente Scolastico … ..Il Ministero non ha preso posizione in maniera rigorosa sui fatti dedotti dal docente……l’addebito mosso al prof. Scassa era di avere esposto, nel suo comunicato stampa, considerazioni false e infondate, quindi di avere scritto, contrariamente al vero, che i voti degli Esami di Stato venivano “taroccati” su disposizione del Dirigente Scolastico. L’onere della prova a carico del Ministero, Il Ministero non si è minimamente fatto carico di questo onere probatorio.
Ancora, nel comunicato stampa del 13.6.2008 il prof. Scassa aveva denunciato (punto 7) la mancanza di sicurezza per gli studenti, in particolare per la “facile accessibilità ad organi meccanici in movimento (ad esempio i cilindri laminatoi)” dell’impianto di molizione esistente presso l’Istituto Beccari; nella sua memoria difensiva di primo grado, il Ministero ha richiamato, in contrario, il provvedimento di archiviazione del GIP, fondato su un verbale ispettivo dell’ASL che aveva escluso ogni pericolo in quanto il macchinario non era mai stato messo in funzione. La sentenza impugnata, viceversa, ritiene provata la veridicità di quanto sostenuto dal prof. Scassa, osservando che sulla rivista Molini d’Italia del giugno 2008 si legge – a proposito dell’inaugurazione dell’impianto molitorio in questione – che “i ragazzi hanno cosi avviato l’impianto dando prova delle loro capacità con prove reali di macinazione”, che gli Ispettori dell’ASL si erano limitati ad attestare che, in occasione del loro sopralluogo, il “molino didattico” era spento e che dal loro verbale emergeva, anzi che qualora fosse stato attivato, il molino non sarebbe stato in sicurezza. la rivista Molini d’Italia (v. numero di giugno 2008, prodotto in primo grado dall’attuale appellato), che dedica un ampio articolo all’inaugurazione del molino didattico avvenuta il 17.5.2008 presso l’Istituto Beccari e che riferisce della prova di macinazione eseguita dagli studenti, è l’organo ufficiale dell’Associazione Industriale Mugnai d’Italia – Italmopa, aderente a Confindustria[1], ed appare indubbiamente attendibile; a ciò aggiungasi il programma della giornata del 17.5.2008, pubblicato sul sito Internet dello stesso Istituto Beccari, che prevedeva alle ore 13.30, dopo i saluti della Preside, proprio la “prova didattica di macinazione a cura degli studenti dell’Istituto – indirizzo molitorio” (doc. prodotto dall’appellato in questo grado di giudizio); il verbale ispettivo dell’ASL – che attesta che in occasione del sopralluogo, il molino era spento – non basta, evidentemente, a smentire questi dati di fatto.
Per quanto riguarda, infine, gli episodi di mobbing denunciati -…La sentenza appellata precisa, ineccepibilmente, che il fatto che una vicenda non abbia rilevanza penale non significa che sia lecita anche dal punto di vista civilistico, osserva che non si tratta di valutare se il prof. Scassa sia stato effettivamente vittima di mobbing, ma se il medesimo abbia percepito come vessatorio il comportamento dell’Amministrazione nei suoi confronti, ed elenca plurimi elementi (una precedente sanzione disciplinare a carico del prof. Scassa, annullata in sede giudiziaria; la falsificazione della firma di una docente pur di predisporre prove contro il prof. Scassa) che inducono il Tribunale a ritenere che il prof. Scassa fosse in totale buona fede nel momento in cui denunciò il verifìcarsi di episodi di mobbing. “
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Dalla sentenza n° 4489/09 del Giudice Daniela PALIAGA che ha annullato il 6/11/2009 la prima sanzione disciplinare inflitta all’ing. SCASSA dall’ufficio Scolastico regionale del Piemonte – organo periferico del MIUR, per l’aver egli autorizzato scioperi studenteschi nell’ottobre 2006:
Aiutare gli studenti ad esercitare consapevolmente e correttamente questo diritto non appare di per sé idoneo ad integrare alcuna violazione dei doveri di un docente, potendo diventarlo soltanto ove il docente tenga comportamenti idonei a viziare la volontà degli studenti o dì per sé illeciti.
Nei termini in cui sono state ricostruite – gli unici che questo giudice può prendere in esame – le condotte del prof. SCASSA non sono tuttavia fuoriuscite da tale alveo lecito, né risulta che gli studenti abbiano esercitato il loro diritto in modo illecito.
ll fatto di averli in qualche modo agevolati in ciò non appare dunque suscettibile di alcuna censura. In tale contesto il prof. SCASSA si è limitato a verificare l’effettiva volontà di alcuni studenti in merito alla partecipazione allo sciopero indetto da altri e già in corso ed a rimuovere un ostacolo psicologico al libero esercizio del relativo diritto da parte di costoro e risulta averlo fatto con modalità che non appaiono in alcun modo idonee a coartare o comunque manovrare la loro volontà“.
Per tutti i motivi sinora esposti la sanzione inflitta al ricorrente, risultando priva di giustificazione e dunque illegittima, deve essere annullata.”
Tribunale di Torino, 31 dicembre 2009
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[1] http://www.aenerredia.eu/soie/editoria/molìni/molìniItalia.php
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Vi è poi la sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma emessa il 3 aprile 2013 che ha visto il prof. SCASSA imputato per diffamazione a mezzo stampa ex art 595 commi 1 e 3 c.p. (per il medesimo comunicato stampa oggetto della seconda sanzione disciplinare):
“perché inviando via Internet un comunicato stampa all’ufficio scolastico Regionale del Piemonte nonché al Ministero della Pubblica Istruzione quale organo centrale, nel quale attribuiva alla Preside dell’istituto professionale statale di Torino IIS JACOPO BECCARI “tarocchi della maturità” ovvero indebiti rigonfiamenti nella attribuzione agli alunni di crediti del terzo e quarto anno, nonché il rilascio di certificazioni curricolari di frequenza laboratori ideologicamente falsi essendo i laboratori inagibili, ed ancora lo spreco di denaro pubblico conseguente alla negligente custodia di macchinari altamente sofisticati, assenza di misure di sicurezza per gli allievi ed ulteriori irregolarità connesse alla gestione dei professori e degli allievi, altresì annunciando una conferenza stampa in Piazza Montecitorio sul punto, ledeva l’onore e la reputazione di Concati Alma, preside del menzionato istituto”.
Torino – Roma 13.06.2008”
Tale’imputazione è riportata nella sentenza n° 6584/13 del Tribunale di Roma emessa il 3 aprile 2013 in cui il Giudice ha così motivato il dispositivo di piena assoluzione del prof. SCASSA:
Quanto alla maggiori dei crediti scolastici attribuiti negli anni precedenti:…
Quanto alla modifica dei crediti scolastici l’imputato ha precisato che si è trattato di una grave irregolarità, la notizia riferita è vera e documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside.
Anche la giustificazione posta in base al giudizio in ordine all’invalidità della rideterminazione del punteggio è congrua e giustifica la qualificazione della pretesa correzione come “rigonfiamento”.
– Quanto ai laboratori
L’imputato ha sostenuto che il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti ed inservibili macchinari (alcune in legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura..)
Tali affermazioni sono provate dalle fonografie prodotte e dagli stessi verbali del dipartimento di meccanica degli anni 2005-07.
– Quanto alla negligente custodia del molino sperimentale:..
E’ provato dai documenti acquisiti (prime fra tutti le interrogazioni parlamentari che il molino restò in stato di abbandono, fu in parte rottamato, fu depositato in parte all’esterno, esposto agli agenti atmosferici, e solo nel 2007-2008 venne messo in funzione tale impianto, di minori dimensioni e realizzato attraverso il recupero dei pezzi ancora disponibili del molino originario. Tali circostanze, oggettivamente provate dai documenti prodotti, confermano la verità di quanto sostenuto dallo Scassa nello scritto oggetto del presente procedimento….
In realtà la vicenda, come affermato dal’imputato, è tutt’altro che chiara, come dimostrato due documenti tra loro incongruenti.
L’incongruenza deriva dal fatto che la richiesta di risarcimento (25.1.2001) è anteriore alla scoperta del danno stesso, ossia risale al 29.1.2000.
– Quanto alla violazione della normativa in materia di sicurezza
In effetti le principali doglianze dello Scassa si riferiscono al molino realizzato nel 2007, che, a suo dire, non sarebbe stato a norma ed avrebbe rappresentato, se emesso in funzione, un serio rischio per l’incolumità degli studenti che lo utilizzavano. E’ provato che il molino venne in effetti messo in funzione (come emerge dal risalto dato alla notizia dalla rivista “Molini d’Italia” del giugno 2008); è provato altresì che al momento dell’accesso degli ispettori era spento, e che, comunque, se messo in funzione esso non sarebbe stato in sicurezza …
Concludendo quindi essendo provata anche la veridicità delle affermazioni lesive della reputazione della Concati contenute nello scritto dell’imputato e a lui contestate nei capi di imputazione, va rilevato che la loro diffusione costituisce esercizio legittimo diritto di critica, che scrimina, ex art. 51 c.p., la condotta lesiva posta in essere.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Roma ha concluso:
“L’imputato va mandato assolto dal reato a lui ascritto con la formula di cui al dispositivo.
PQM
Visto l’art. 530, commi 1 e 2 c.p.p.
Assolve Scassa Angelo dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Il Giudice Federica TONDIN”
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Ma ecco che, al momento di risarcire il danno psicofisico creato al prof. SCASSA con una impressionante strategia di mobbing che si è basata sulla produzione sistematica di documentazione falsa a fondamento delle sanzioni disciplinari e di una calunniosa querela per diffamazione, il magistrato “giusto” al posto “giusto” ha manganellato il docente scomodo.
Eccovi la raccapricciante sentenza N° 767/2016 del Tribunale di Torino a firma dr.ssa MANCINELLI, che respinge la richiesta risarcitoria e che potete leggere cliccando sul link a fianco sentenza mancinelli
Qui trovate invece l’atto di ricorso dell’ing. SCASSA APPELLO SCASSA contro SENTENZA MANCINELLI
Ed infine qui potete leggere la sentenza n° 611/2017 della Corte d’Appello di Torino (Pres e rel. dott.ssa MARIANI) sentenza Corte Appello Mariani
Non occorrono ulteriori commenti alla luce dei fatti esposti.