LA SAGA DEI DOCUMENTI FALSI FABBRICATI – VEROSIMILMENTE SU CONSIGLIO DEGLI AVVOCATI – DA UNA DS E DAL MINISTERO PER ATTACCARE E LICENZIARE UN DOCENTE SCOMODO CHE NON SAPEVA TACERE

Complessivamente – in una sorta di triste contabilità – si possono enumerare i seguenti 23 documenti falsi materialmente e/o ideologicamente, che vengono riportati con numerazione coincidente con quella con cui sono state indicati nel ricorso per il risarcimento del danno da mobbing del prof. SCASSA n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino se non diversamente indicato, o con il numero cardinale con cui compaiono in allegati alle costituzioni delle controparti, le quali, in evidente alleanza, hanno scelto i medesimi documenti negli atti costitutivi con la medesima numerazione.

Non si è trattato soltanto di un’alleanza difensiva. I documenti infatti servivano a negare tutte le precise censure a reati ed illeciti commessi dalla DS sig.a CONCATI svolte dal prof. SCASSA nel comunicato stampa oggetto della seconda pesante sanzione disciplinare e a seguito del quale egli è stato processato per diffamazione aggravata. La strategia è infatti chiarissima. Presentare documenti che affermassero l’opposto di quanto contestato dal docente: e siccome si tratta, a maggior ragione per l’avvocatura di Stato, considerato che il Ministero è stato vittima del comportamento spregiudicato di uan DS, di un’alleanza del tutto contro gli interessi del medesimo Stato, che avrebbe semmai dovuto schierarsi afoanco del professore, è evidente come i dirigenti regionali del Ministero abbiano recepito la linea proposta dagli avvocati i quali all’evidenza hanno stimolato le parti a produrre i documenti, falsi sia materialmente sia ideologicamente per comletare a stateia di mobbing già posta in atto autonomamente dalle parti difese, di cui evidentemnets ono diventati anche complici nell’attuazione del disegno criminoso di mobbing, in quanto il lorom comportamento è andato ben al di là delle guarentigie garantite agli avvocati.

Ecco dunque l’elenco dei docmneti che dovevano servire a dimostrare che gli emai di maturità si svlgevano regolarmnte, che il laboratprio di meccanica era perfettamente funzionante, che la colpa della rottamzione del famoso mollino buhlere era ascrivibile a u DIACHE SVOLEGAV LAVORI DI RISTRTTURAZIOEN DELLE’DIFICIO SCO0LAATICO, CHE EPRALTRO AVEVA negato perentoriamneto ogni responsabilit, che i molino installato nel maggio 2008 non rapprenstaba nesusn pericolo pe glis tudneti, in quanto non era mai stato messo in funzione e he in ogni caso esso aveva subito ben due collaudi, insomamtuttw cirocstanze false come accerato da un pluralit si snetenw in cui il prof. SCASSA ear risultato vittorioso, primea fra ttte quella del Tribunal Pensale di Roma nà° 6584/2013 che lo aveva mandato asoslto dall’accusa du diffamazione afgravta.

1 Lettera falsa materialmente ed ideologicamente delle professoresse referenti di due classi quinte del’IIS Beccari di Torino, Ada DEMARIA e Clara RUSSO ALESI, del 23 gennaio 2008 (doc. n° 38), che accusano il prof. SCASSA di lieve ritardo nella consegna di schede per il recupero dei debiti formativi allo scrutinio del 1° quadrimestre, con la prima insegnante che, sentita a sit il 7/12/2010 (doc. n°40) nell’ambito del proc. pen. n° RG 388/2001, inizialmente ammette candidamente di non aver mai ideata la lettera, né di averla sottoscritta, né tantomeno di aver delegato una terza persona a firmarla in vece sua: mentre anche la seconda professoressa non ne ricorda il contenuto. La firma della prof.ssa DEMARIA è macroscopicamente falsa, è sufficiente confrontarla con quelle – vere – dei doc. n° 22-39, ma la cosa incredibile è che il prof. SCASSA consegnò puntualmente quelle schede, come documentato in atti, dove si ritrova la scheda del debito relativa all’allievo COLOMBARO, firmata dalla stessa prof.ssa DEMARIA (doc. n° 39). Oltretutto la sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47, citata) stigmatizza severamente la precostituirne di prove false contro  il prof. SCASSA con riferimento proprio a questa lettera.

2 Ritrattazione falsa ideologicamente delle professoressa Ada DEMARIA – doc. n° 43- di quanto dichiarato sotto obbligo di giuramento in ambito s.i.t. due giorni prima, datata 9/12/2010, essendo pacifico che si tratta di una ritrattazione “dettata” dalla preside, perché la lettera con cui l’insegnante ritratta è identica a quella con cui ritratta la collega RUSSO ALESI (doc. n° 44)– di cui infra- , tranne che nelle righe finali (a partire dalla seconda riga della seconda pagina) dove contiene ancora l’indicazione evidentemente della preside: “questo è solo per te”. Scandaloso!

 3. Ritrattazione falsa ideologicamente della prof.ssa Clara RUSSO ALESI del 9/10/2010 – doc. n° 44 – di quanto espresso in ambito del s.i.t., di cui sopra, due giorni prima nel dicembre 2010, fotocopia di quella sub doc. 43, sottoscritta dalla prof.ssa DEMARIA, con la mancanza soltanto delle ultime righe della seconda pagina. Qui siamo veramente alla fabbrica dei falsi.

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4. Dichiarazioni false ideologicamente del docente dell’IIS Beccari prof. Antonello LEDDA – doc. n° 36 – del giugno 2008, che lamenta addirittura la mancata convocazione da parte del professor SCASSA delle riunioni del dipartimento di meccanica, fingendo di non ricordarsi delle decine di verbali che ha firmato (doc. n° 7), e si fa vanto – falsamente – di aver collaudato nei mesi precedenti il molino inaugurato il 17/5/2008 presso la scuola, con prove di macinazione assieme agli studenti.

In realtà poi il MIUR avrebbe sostenuto che l’impianto molitorio sarebbe stato collaudato soltanto due anni dopo, ovvero nel febbraio 2010, da altro soggetto con peraltro misteriose modalità (doc. n° 37).

Nella medesima lettera il sig. LEDDA sosteneva che il molino era stato posto in sicurezza, nel rispetto della normativa vigente, circostanza falsa, alla luce anche del verbale SPRESAL del marzo 2009 (doc. n° 33) che impone disposizione di modifica dei cilindri laminatoi ai sensi dell’art. 9 del DPR 520/55  e più in generale del fatto che, a tutt’oggi, a distanza di 16 anni da questa dichiarazione del prof. LEDDA, l’impianto molitorio non è mai più stato messo in funzione e l’accesso al capannone che lo ospita è inibito a tutti, gli studenti ed ai docenti.

Il LEDDA poi affermava che l’ìng. SCASSA, in qualità di capo dipartimento di meccanica nona aveva mai convocato riunioni dell’organo, ui lui stesso afferivva. Anche qui si rileva che, quanto alle riunioni di dipartimento sono prodotti, sub doc. n. 7,  i verbali relativi a quelle degli anni scolastici 2005/06 e 2006/07, sottoscritti anche dal LEDDA medesimo, a dimostrazione che tali riunioni erano state invece indette dal prof. SCASSA e che pertanto anche tale accusa era priva di fondamento. Sostiene infatti, il giudice Mollo (sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino, doc. n° 47), in merito a ciò : Si deve rilevare, prima di tutto, come l’affermazione che il prof. Scassa non abbia mai tenuto le riunioni del proprio organo siano documentalmente smentite dai verbali del Dipartimento di meccanica prodotti in prima udienza dal ricorrente proprio in replica a tali deduzioni.

La falsità ideologica della lettera si desume dagli accertamenti eseguiti dal Tribunale Penale di Roma (sentenza n° 6584/13, doc. n° 52, citato), dalla Corte d’Appello di Torino (sentenza n° 558/12, doc. n° 48, citato) e dal Tribunale di Torino (sentenza n° 294/11, doc. n° 47 citato). 

5. comunicazione falsa ideologicamente e forse anche materialmente contenente Improponibili, grottesche e certamente false dichiarazioni del geom. Luca DELSOGLIO (doc. n° 53), apparentemente risalenti al 25 gennaio 2001: trattasi verosimilmente anche di un falso materiale, sottoscritto da un impresario edile che si addosserebbe la responsabilità di aver rottamato i macchinari del molino BUHLER, dopo averli urtati con gli escavatori ed essersi reso successivamente conto che erano inservibili. Il documento in calce reca anche i nomi di altri persone, tra cui docenti dell’IIS Beccari e funzionari della provincia di Torino che però non sottoscrivono.

Ma scherziamo? Un impresario edile danneggia per errore una serie di macchinari- circostanza folle, come se con gli escavatori utilizzati si fosse ingenerata una sorta di carambola,  e poi corre a rottamarli, anziché aprire un sinistro con al propria assicurazione?

Al riguardo la ditta EDIL–ADA sas, cui erano stati assegnati lavori di ristrutturazione all’edificio scolastico e di cui il DELSOGLIO sarebbe stato un direttore tecnico, ha sempre respinto ogni responsabilità e nessuno ha mai pagato un centesimo per l’impianto molitorio rottamato (doc. n° 54) come accertato dalle sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52, citato); non soltanto, ma persino il doc. n° 37 di entrambe le controparti, che contiene appunto la dichiarazione con cui la ditta EDIL-ADA, mediante la responsabile Alessandra DELSOGLIO, nega ogni responsabilità nella rottamazione del molino, getta una luce sconcertante sull’intera vicenda e indica la falsità ideologica del doc. n° 53, che acquista il sapore dell’ennesimo tarocco, ovvero di falso ideologico e verosimilmente anche materiale.  

6 – comunicazione della DS all’INN di Roma, contenente il doc. n° 5 quater del 6/2/2001, falso ideologicamente, presentato dalle controparti in cui si farebbe riferimento a un sopralluogo congiunto di più persone nel capannone dove erano ospitate le macchine del molino BUHLER e relativo ad una valutazione dei danni per la rottamazione di buone parte dei macchinari – certamente i più importanti – dell’originario molino BUHLER.

La prof.ssa Rita ACQUISTUCCI , dirigente dell’NN di Roma, (doc. n° 54) dà atto che il documento n° 5 quater era pervenuto all’INN, proprietario dell’impianto in questione, per l’appunto il 6/2/2001, accompagnato dalla predetta dichiarazione del geom. Luca DELSOGLIO. La prof. ACQUISTUCCI evidenzia tuttavia che la DS nel 2000 aveva già diffidato, con una prendente missiva, la ditta EDIL-ABA a ristorare la scuola per il danno economico causatole dalla rottamazione improvvida dei macchinar dell’impianto il cui valore era stimato in un miliardo e mezzo di vecchie lire circa. Non vi era mai stato comunque nessun risarcimento. Le dichiarazioni della prof.ssa ACQUISTUCCI sub doc. n° 54 provano che siamo in presenza di un triste teatrino messo in scena dalla DS CONCATI, la quale prima richiede la refusione dei danni alla ditta EDLABA, e poi, successivamente, si accorge che sono spariti molti macchinari. Non occorrono commenti. Si tratta palesemente di una truffa ai danni dello Stato – cui l’impianto molitorio apparteneva attraverso l’INN –  con tanto di artifizi e raggiri. La DS CONCATI non poteva certo avere il dono dell’antiveggenza. I fatti sono stati peraltro accertati dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52, citato)

7. Verbale (doc. n° 33) a falso contenuto dello SPRESAL del marzo 2009 che attesta come il molino collocato in un capannone del laboratorio dell’IIS Beccari nel 2007, non fosse mai entrato in funzione alla data del sopralluogo nel 2009, ma gli ispettori furono ingannati in questo da false dichiarazioni della preside, come accertato dalle sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52, citato), dalla sentenza n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino (doc. n° 48, citato)  e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47, citato). Non si discute la genuinità del documento, ma si sottolinea la sua falsità ideologica, posto che esso è redatto sulla base delle false dichiarazione della sig.a CONCATI.

Il verbale dello SPRESAL contiene peraltro disposizioni di obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 9 del DPR 520/55dei cilindri laminatoi, situazione che crea un grave pericolo di amputazione degli arti per gli operatori, ossia per studenti e dicenti. La falsità ideologica del contenuto del verbale SPRESAL, esiste in quanto esso dà atto del fatto che il molino non era mai stato posto in funzione, mentre lo SPRESAL erroneamente fa propria una dichiarazione della Dirigente Scolastica in tal senso, i due ispettori intervenuti, oltre alla violazione del DPR 520/55, avrebbero potuto soltanto certificare che  l’impianto molitorio al momento del sopralluogo era inattivo.

8. Falso collaudo del predetto molino avvenuto – di certo fittiziamente – secondo una nuova versione dell’USR del Piemonte, il 10/2/2010 ad opera della società FAS TECHNOLOGY srl di cui resta ignoto l’autore del collaudo (doc. n° 37). Non viene nemmeno indicato con esattezza l’impianto che sarebbe stato oggetto di collaudo, senza nessuna indicazione oltretutto delle prove attraverso le quali si sarebbe realizzato il medesimo collaudo. Tale documento è certamente un falso ideologico ed oltretutto risulta in contrasto con il doc. n° 36 a firma del prof. LEDDA che dichiara invece di aver collaudato il molino de quo con due anni di anticipo, rispetto alla data del presunto collaudo della FAS TECHNOLOGY. Ne consegue che la falsità ideologica è intrinseca al documento n° 37, che non ha i requisiti minimi indispensabili previsti dalla legge per la redazione di un certificato di collaudo del macchinario. Non si dimentichi inoltre che il collaudo deve essere eseguito da soggetto terzo rispetto al committente ed a chi ha realizzato l’impianto: nel caso de quo la stessa ditta FASOLI (cui afferisce la FAS TECHNOLOGY) aveva installato i macchinari in una struttura che era assolutamente inidonea, per la presenza di una volta in cemento armato precompresso incombente sul soppalco dove si trovavano le macchine del settore molizione e dove era presente pure la fossa di ricezione dei cereali.. Una situazione del genere non poteva superare l’esame del collaudo,  perché le polveri di farine, presenti ovunque durante le lavorazioni, avrebbero agevolmente potuto essere incendiate da scintille dei numerosi motori elettrici dedicati ai macchinari, con fortissimo rischio di un effetto bomba, con conseguenze letali per studenti e professori. Le polveri di farina sono infatti molto più infiammabili dell’alcool.

In questo verbale di collaudo non vi è uno straccio di descrizione relativa all’oggetto del collaudo nè alla  normativa di riferimento. Verrebbe infatti collaudato l’ “impianto/macchina denominato Molino Beccari”, fabbricato, -si legge testualmente- nel 2010- e modello “Unico”: ora si dà il caso che il molino in questione fosse costituito da macchinari del 1970 (quelli dell’originario molino BUHLER non rottamati dalla preside) con l’aggiunta di qualche macchinario nuovo (antecedente comunque il 2005). L’impianto è stato installato tra il 2007 ed il 2008. Quale impianto sarebbe dunque stato oggetto del fantomatico collaudo? Si osservi come non risulti presente alcuna valutazione orientata alla normativa ATEX per la protezione dei lavoratori in ambienti con polveri esplosive quali la farina. La direttiva 99/92/CE, è stata recepita in Italia con il titolo VIII bis già con il D. Lgs. 626/94. Né veniva fatto nel documento di misterioso collaudo il minimo riferimento al Documento Valutazione dei Rischi (DVR) ex d.lgs. 81/2008 e d. lgs. 106/09, assolutamente indispensabile per porre in funzione qualsivoglia impianto.

E’ raccapricciante il fatto che, mentre tutte le istituzioni  a parole stigmatizzano la grave piaga dei morti sul lavoro, qui il MIUR e la sua dirigente Alma CONCATI, per la quale si può ben parlare di totale immedesimazione organica con il Ministero stesso, abbiano letteralmente “giocato” ad ingannare gli organi, come lo SPRESAL, preposti alla verifica della sicurezza negli ambienti di lavoro, producendo loro collaudi sell’impianto molitorio de quo palesemente falsi, quali i doc. n° 36-37. La verità è che nelle scuole italiane si realizzano reati di tipo associativo, proprio mentre in parallelo si organizzano lezioni di “legalità”. Senza dimenticare che nel doc. n° 33 dello0o SPRESAL gli ispettori, storditi evidentemente dagli  artifizi e dai raggiri della DS CONCATI, affermano che il molino non era mai stato messo in moto – circostanza smentita dalla sentenza dal Tribunale penale di Roma n° 6584/13  (doc. n° 52), dalla sentenza n° 558/2012 della Corte d’Appello di Torino (doc. n° 48) e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47).

9. False dichiarazioni dell’USR nella costituzione per la causa di lavoro innanzi al giudice dr. MOLLO (doc. n° 46) avente per oggetto l’annullamento della seconda sanzione disciplinare comminata al prof. SCASSA il 18/2/2009 e poi ancora nel ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Torino, che insiste nel negare l’avvenuta messa in funzione dell’ultimo impianto molitorio due anni prima del presunto collaudo della FAS TECHHNOLOGY del 2010, quando questo fatto è attestato dall’importante rivista “Molini d’Italia” (organo di Confindustria, doc. n° 31), ed addirittura segnalato con apposita locandina invero sul sito stesso della scuola (doc. n° 30) in cui espressamente si dà atto dell’intervenuto saggio di macinazione del 17 maggio 2008, peraltro preceduto da mesi di prove, come accertato dalle sentenze n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52) e dalla sentenza n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino (doc. n° 48) e dimostrato dai doc. n° 30-31

10. False dichiarazioni della Dirigente Scolastica al PM che la indaga per mobbing nel proc. pen. 22284/08 (vedasi doc. n° 2 delle convenute, ovvero l’ordinanza di archiviazione del proc. pen.) , in cui, tra l’altro il GIP dà atto del fatto che l’impianto molitorio della scuola non era mai entrato in funzione, come di fatto accertato, mentre il Gip è stato invece clamorosamente smentito dalle predette sentenze n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma, dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino e dalla sentenza n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino e da quanto dimostrato dai doc. n° 30-31)  Notoriamente l’ordinanza di un Gip non è assimilabile con una sentenza penale, quale quella emessa dal Tribunale Penale di Roma, frutto di un accertamento dei fatti dibattimentale.

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11. Comunicazione ideologicamente falsa della DS Alma CONCATI che invia la  lettera prot. 87/Ris del 6/11/2006 (doc. n° 19), all’USR del Piemo0nte, accusando il prof. SCASSA di avere obbligato gli studenti delle classi quinte  a scioperare in occasione di tre sabati dell’ottobre 2006, quando si verificarono scioperi degli allievi per protestare contro l’improvvisa introduzione del sabato scolastico contro le indicazioni del Collegio docenti e per la mancanza di un impianto molitorio per le esercitazioni della disciplina “Impianti di produzione”, materia caratterizzante l’indirizzo professionale specifico  dell’Istituto.. La DS accusava inusitatamente il prof. SCASSA di aver provocato anche interruzione di pubblico servizio, e richiedeva in ogni caso una visita ispettiva sull’operato del docente. La falsità ideologica del documento sub n° 19 si ricava dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale civile di Torino (doc. n° 27), . oltre che dalle risultanze dell’ispezione della dr.ssa ANSALDI (doc. n° 23) e dalla dichiarazione del sig. ZUFFELLATO (doc. 20) che escludono ogni intervento coartativo del professore sulla volontà degli studenti, i quali dichiarano di aver deciso autonomamente di scioperare.

12. Comunicazione ideologicamente falsa del doc. 34 che contiene  la contestazione di addebiti dell’USR dl Piemonte e la relativa comunicazione della preside che la origina i quali contestano il comunicato stampa (doc. n° 29, citato) con cui il prof. SCASSA aveva indetto la conferenza del 13/6/2008 in piazza Montecitorio, per negare tutte le censure in esso contenute, che riguardavano non solo illeciti gestionali, ma veri autentici reati tra cui il traboccamento dei crediti scolastici per l’ammissione all’esame di Stato,  e quindi l’alterazione falsa  di ore di frequentazione dell’inesistente laboratorio di meccanica, la rottamazione dell’impianto molitorio BUHLER che la scuola aveva soltanto in comodato d’uso da parte dell’INN di Roma, l’invio degli studenti ad esercitarsi sul molino, ufficialmente inaugurato il 17/5/2008 a rischio di esplosione. La falsità ideologica del doc. n° 34 è dimostrata dagli accertamenti svolti dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma (doc. n° 52), dalla sentenza n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino (doc. n° 48) e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. n° 47).

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13. doc. n° 28: dichiarazione di sei studenti della classe VA del 28/10/2006 che scrivono ossimoricamente di essere stati autorizzati ed obbligati a scioperare dal prof. SCASSA, la cui falsità ideologica si ricava dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale di Torino (doc. 27); tale documento  e inoltre sottoscritto anche dall’allieva minorenne FAFULOVIC Silvana che il prof. SCASSA trattenne in classe, mentre a lei il docente impedì di scioperare proprio per la minore età, come si evince anche dal doc. n° 16 – Compact disk contenente la registrazione del colloquio tra il prof. SCASSA e il collaboratore della preside ZUFFELLATO nel file audio intitolato: “minacce ZUFFELLATO” del 28.10.2006 (trascritto per la parte di maggior rilievo) in cui nei primi tre minuti si ascolta il collaboratore della preside ZUFFELLATO che telefona alla madre di Silvana FAFULOVIC per comunicarle che la figlia vorrebbe scioperare e che pertanto ne richiede l’autorizzazione a lasciarla uscire da scuola in quanto minorenne. Il doc. n° 28 contiene del tutto verosimilmente anche dei falsi materiali, ovvero alcune firme degli studenti sono artefatte.

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14. Il doc. n° 35 è una lettera a contenuto falso del giugno 2008 della professoressa DEMARIE Renata che non si accorge nemmeno dell’assenza del professor SCASSA allo scrutinio finale dell’a.s. 2007-08. La professoressa scrive alla preside,da costei all’evidenza eterodiretta: ’“in qualità di referente della IV B ,mi trovo a consegnare in ritardo la scheda delle insufficienze di Impianti di Produzione degli allievi… in quanto mi sono state consegnate dal prof. SCASSA solo in data 17/6/2008 alle ore 10,30, nonostante avessi sollecitato [a chi?] la loro consegna.”  In breve, lo scrutinio della IV B avvenne l’11/6/2008. Il prof. SCASSA era assente dall’11 al 13 giugno dal servizio, essendosi dovuto recare a Roma innanzi al Consiglio di disciplina per difendersi dalla contestazione di addebiti relativa al primo decreto disciplinare, circostanza alla DEMARIE ben nota. In quanto assente, il prof. SCASSA era rappresentato da altro collega allo scrutinio, che si dimenticò – lui sì – di consegnare le schede. Il 14 e il 15 giugno, un sabato ed una domenica, erano giorni in  cui la scuola era chiusa di default. Il 16 giugno 2008 il prof. SCASSA, di ritorno dalla trasferta a Roma, dove si era recato per difendersi dinnanzi al Consiglio di Disciplina dalle accuse relative al 1° decreto disciplinare, non ebbe modo di incrociare la prof..ssa DEMARIE, che era referente della classe IVB. Soltanto il giorno successivo il prof.  SCASSA riuscì a consegnare alla collega referente della IVB le predette schede che aveva peraltro già lasciato nella disponibilità del docente che l’aveva sostituito allo scrutinio predetto. Pacifica la falsità ideologica della lettera della prof.ssa DEMARIE, in quanto si fa riferimento a un tardivo adempimento del prof. SCASSA, che in realtà doveva essere in capo a chi lo aveva sostituito allo scrutino della IVB dell’11/6/2008.

15. il doc. n° 50 presenta un contenuto falso ideologicamente, e segnatamente le dichiarazioni della prof.ssa Elisabetta RIENZI, che afferma di aver subito una costrizione psicologica ad opera del professor SCASSA nel sottoscrivere la di lui lista per le elezioni al Consiglio d’istituto avvenuta tre anni prima rispetto alla dichiarazione, e per giunta in data ben diversa a quella indicata dalla RIENZI. La lettera è datata infatti 12 maggio 2009, ovvero è di due giorni antecedente alla scadenza del termine per la deposizione di materiale integrativo o memorie ex art 127 cpp nel proc.pen. n° 22284/08 che ha visto la preside indagata per mobbing e per il quale il pm, grazie anche alla presentazione da parte di quest’ultima del verbale a contenuto falso dell’ASL – SPRESAL (doc. n° 33), aveva chiesto l’archiviazione. Il 20/5/2019 era infatti convocata l’udienza camerale per discutere l’opposizione presentata dal prof. SCASSA. Si tratta all’evidenza di una  dichiarazione compiacente, estorta dalla DS alla RIENZI che insegnava laboratorio di cucina.

16. False dichiarazioni contenute nel doc. n° 51, e verosimilmente anche falsa sottoscrizione da parte della prof.ssa Cristina RICCHIARDI (che di solito firmava diversamente) di cui viene prodotta lettera con contenuto fotocopia a quella sub punto 15 della collega RIENZI (doc. n° 50, citato). Oltretutto, entrambe le lettere fanno riferimento alla data per le elezioni al consiglio di istituto individuata nel novembre 2006, che invece si tennero un mese prima, ovvero nell’ottobre del medesimo anno: deficit mnesici per entrambe le insegnanti? O semplicemente errore da parte della DS CONCATI che aveva evidentemente inviato alle due insegnanti una lettera identica che esse avrebbero dovuto sottoscrivere con riferimento a fatti che erano avvenuti tre anni prima e di cui mai le due docenti si erano lamentate,nonostante il lungo tempo intercorso.  Si tratterebbe di un papello  che fa il paio con quello di cui ai doc. n° 43-44 (documenti falsi di cui al punti n° 2-3 di questo elenco dei documenti falsi).

17. Dichiarazioni a contenuto falso del professor Mauro TORCHIO, all’epoca supplente di discipline meccaniche (materia per la quale il prof. SCASSA era professore di ruolo) che ricostruisce in una lettera (doc. n° 21), sollecitatagli dalla preside, i fatti relativi agli scioperi studenteschi dell’’ottobre 2006 non solo in contrasto con quanto affermato dagli stessi allievi della classe VC (doc. n° 23), ma addirittura in contrasto con quanto da lui espresso in libera conversazione intrattenuta con il prof. SCASSA, che egli è in  grado di documentare. Il prof. TORCHIO scriveva nella lettera indirizzata alla preside, relativamente allo sciopero del 17/10/2006: “Il prof. SCASSA, ritornò dopo qualche minuto in aula sostenendo che i ragazzi avrebbero potuto uscire; tutti gli Allievi si prepararono e di corsa uscirono. Questo fatto accadde così velocemente che non riuscii a frenare la classe per potermi accertare del permesso, controllando sul registro. Quando controllai il registro non vidi nessun permesso scritto. Il prof. SCASSA disse che avrebbe scritto lui stesso il permesso di uscita della classe: scrisse di propria iniziativa sul registro della VC che il prof. ZUFFELLATO dava l’autorizzazione alla classe per l’uscita dall’istituto. Invitai il prof. SCASSA a non scrivere nulla sul registro, senza successo. Raggiunsi subito il prof. ZUFFELLATO per comunicare l’uscita della classe. Il prof. ZUFFELLATO mi comunicò di non aver dato permesso di uscita anticipata alla classe VC e che il prof. SCASSA non era stato da lui autorizzato a scrivere nulla sul registro di classe”.

E’ davvero una lettera a contenuto falso. E’ indirizzata alla preside in risposta ad una sua richiesta del 28 marzo 2007 cui lo zelante supplente risponde subito: infatti la data della sua lettera è il 29/3/2007 (siamo nell’ambito del lasso temporale dell’ispezione contro il prof. SCASSA svolta dalla sig.a ANSALDI presso l’istituto Beccari, di cui al doc. n° 23).

Ma lo stesso prof. TORCHIO, pressato dalla preside per i predetti motivi, poco dopo lo sciopero studentesco cui fa riferimento, dichiara in merito dialogando pacificamente con il prof. SCASSA nell’autunno 2006: “TORCHIO: se tu trattieni la classe e loro vogliono fare una cosa.. e tu gli vai contro.. è deleterio…,, ma lì non ho capito bene; prima c’erra la volontà di farli uscire, poi dopo non c’era più. Non ho mica capito.. io ad un certo punto non ho capito bene. SCASSA: Ti ha detto qualcosa Zuffellato dopo? TORCHIO: Ma sì.. ma lui aveva autorizzato di farli uscire”. il predetto file audio della conversazione tra il prof. TORCHIO ed il prof. SCASSA, è prodotto in questa sede sub doc. n° 72, con relativa trascrizione della parte più rilevante

La falsità ideologica del doc. n° 21 è comprovata anche dagli accertamenti svolti dalla sentenza n° 4489/09 del Tribunale Civile di Torino.

Del resto il prof. TORCHIO aveva un debito di riconoscenza non indifferente nei confronti della DS CONCATI. Costei infatti, commettendo un autentico reato, inviava una falsa dichiarazione all’Università di Torino in merito ad un inesistente tirocinio che il TORCHIO avrebbe svolto su un’inesistente disciplina presso l’IIS Beccari nell’anno scolastico 2006/07, proprio l’istituto in cui avvennero i predetti scioperi studenteschi. Infatti nel doc. n° 21 bis, che è un altro falso ideologico, la preside inoltrava una certificazione al direttore della Scuola Universitaria Interateneo SIS, addetta al rilascio delle abilitazioni per i docenti delle superiori, con cui certificava che il prof. TORCHIO aveva svolto un tirocinio (all’IIS Beccari su un’inesistente disciplina – impianti chimici – ,: in ogni caso poi quella disciplina, se mai fosse esistita presso qualche altro istituto, in nessun caso era afferente alla classe di concorso – coincidente con quella su cui insegnava l’odierno attore -– A020 , discipline meccaniche e tecnologie, per la quale il supplente era candidato ad abilitarsi. Il prof. TORCHIO venne infatti ricompensato in tal modo, con una falsa certificazione, dalla DS per aver prodotto il falso ideologico di cui al doc. n° 21.

18. Dichiarazione false ideologicamente nel doc. n° 13 del luglio 2008 di entrambe le controparti che è costituito da una lettera dal prof. Giulio SEGRE indirizzata alla preside, dopo due anni che non insegnava più, essendo andato in pensione a fine a.s. 2005-06, il quale era stato docente di discipline meccaniche pure lui presso l’IIS Beccari. Per motivi misteriosi questo docente, che era amico della DS, “attesta” che “le lezioni che venivano svolte nel laboratorio di meccanica “avevano lo scopo”di porre l’allievo in contatto con i macchinari che avrebbe dovuto usare nell’attività lavorativa” , Durante il periodo, dal 2000 al 2006, di insegnamento del prof. SEGRE, la scuola non possedeva altro che piccole macchine, modello giocattolo, risalenti all’anteguerra, tutte non utilizzabili perché a rischio di corto circuito e che non avevano nemmeno la messa a terra. Il prof. SEGRE aveva poi organizzato una sorta di museo dell’arte molitoria, reperendo macchinari fuori uso, di piccole dimensioni databili forse solo con il metodo del radiocarbonio. Tali macchine nulla avevano a che fare con le macchine utilizzate nel settore molitorio. In seguito si sproloquia su presunte esercitazioni di manutenzione dei macchinari ultravetusti – nessuno dei quali per fortuna era funzionante! –  che erano praticamente a livello di paleo reperti di storia industriale. Oltre alla firma del prof. SEGRE, compare anche quella dell’ITP (insegnante tecnico pratico) prof. MICELI, che, onestamente, sembra il frutto di un scansione e di un fotomontaggio successivo. Del resto le condizioni del molino nel periodo fino a tutto il 2006, sono stare accertate dalla sentenza n° 6584/2013 emessa dal Tribunale di Roma (doc. n° 52) che di fatto dà atto che “ il laboratorio di discipline meccaniche era costituito da un capannone in cui erano depositati alcuni vetusti ed inservibili macchinari (alcune in legno tarlato, altre riparate con arnesi di fortuna, tipo una cintura”. Non occorrano ulteriori precisazioni, se non osservare che il prof. SCASSA sub doc. n° 6 aveva prodotto corredo fotografico impietoso sulle condizioni del predetto laboratorio. Falso ideologico clamoroso anche il documento in questione (n° 13 di entrambe le controparti), posto che gli studenti nella loro vita lavorativa non avrebbero mai avuto contatto con reliquati di macchianti simili a quelli con cui il prof. SEGRE dice di averli fatti esercitare, quasi che non si trattasse di scuola professionale, ma di un istituto ad indirizzo archeologico e con vocazione buffonesco – circense.

19. Esibizione da parte della preside nel maggio 2009 nell’ambito del proc. pen. 22284/08 e nel processo di Roma con imputato il prof. SCASSA per diffamazione, di un falso verbale del collegio docenti del 17/6/2008 (doc. n° 36 delle convenute), in quanto risulta epurato dalla ingiurie e minacce clamorose del sig. GHIRINHGHELLI all’indirizzo del prof. SCASSA, oggetto esse pure di registrazione e quindi documentate.(vedasi doc. n° 16, CD – file audio “minacce ghiringhelli”, minuti 27-33), di cui nel ricorso n° RG 8766/2014 presso il Tribunale di Torino il prof. SCASSA ha fornito trascrizione per la parte più rilevante: si è trattato infatti di una pesante aggressione verbale subita dal prof. SCASSA ad opera di un insegnante di sostegno, aizzato evidentemente dalla preside con ingiurie assortite urlate da un individuo che non aveva mai avuto alcun rapporto personale con la vittima dei suoi strali, che si scatenava non appena questi domandava alla preside se era possibile leggere il verbale della precedente riunione – cui non era stato presente – prima di procedere alla relativa approvazione. Un grave episodio omesso volontariamente e non casualmente nel verbale in questione, verificatosi il 17/6/2008, a pochi giorni dalla conferenza stampa romana del 13/6/2008 del prof. SCASSA.

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20.  falsità ideologica e materiale del doc. 55, costituito dal verbale n. 8 del Collegio di Classe della VB del 09.06.2008 la cui falsità ideologica e materiale è attestata dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. 52), n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino (doc. 48) e n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47). In particolare la sentenza n° 6584/13 del Tribunale Penale di Roma attesta che “E’ stato acquisito, a titolo di esempio, il verbale n. 8, relativo ad una seduta che formalmente risulta presieduta dalla Concati – che in realtà non c’era, tant’è vero che non ha sottoscritto l’atto“ (pag. 2-3) e poi ancora: “La notizia riferita [ovvero il rigonfiamento dei crediti scolastici, ndr], quindi, è vera ed è documentalmente provata, come è provato che tale modificazione venne disposta dalla preside, come da lei stessa ammesso” (pag. 5-6). In questo micidiale papello, agli atti del processo romano, risulta che il Consiglio di classe della VB nell’a.s. 2007- 08 avrebbe ammesso all’esame di Stato un certo numero di allievi colpiti da insufficienze in alcune materie, perché, nonostante tutto, “essi avrebbero realizzato nell’ultimo anno una preparazione complessivamente idonea da consentire loro di affrontare l’esame”: tra di essi l’allieva CAVALLO Denise, che di insufficienze allo scrutinio finale ne contava ben otto su dieci materie: non ci sono parole!

21-22 – falsità ideologica dei documenti prodotti dalle controparti sub doc. n° 29, che consistono in quattro dichiarazioni “fotocopia” dei presidenti di 4 commissioni per l’Esame di Stato 2007-2008  (di cui una relativa alla 5^A e 5^C dell’indirizzo molitorio, classi su cui insegnava il prof. SCASSA, un’altra relativa alla 5^ B del medesimo indirizzo, in cui pure insegnava il professore e cui fa riferimento il verbale giudicato falso dalla sentenza del Tribunale di Roma n° 6584/13  sub doc. n° 52 testé esaminato, mentre le altre due si riferiscono a due commissioni per l’indirizzo alberghiero).

Ovviamente qui interessano i due verbali relativi alle commissione della VA-VC e alla commissione della VB, dell’indirizzo molitorio, classi su cui insegnava il prof. SCASSA

Come secondo un triste copione, si tratta all’evidenza di compiacenti dichiarazioni,, precostituite dalla DS, che mirava a difendersi dall’’accusa di rigonfiamento sistematico dei crediti scolatici, utili per il superamento dell’Esame di Stato, al cui voto concorrevano. attribuiti agli studenti dai consigli di classe allo scopo di agevolare il loro superamento dell’Esame di Stato.

Non si dimentichi che la preside da subito possedeva copia del comunicato stampa del prof. SCASSA, oggetto della seconda sanzione disciplinare del 19/2/2009 e causa per lui dell’imputazione di diffamazione aggravata per il cui il docente è stato processato a Roma nel 2012-13. Infatti glielo aveva inviato – con massima trasparenza – il prof. SCASSA che lo aveva indirizzato anche ai superiori gerarchici della DS, ovvero l’USR del Piemonte e le superiori istanze ministeriali.

Tutti i presidenti di commissione scrivono, dietro evidente dettatura da parte della DS che: “La commissione esaminata la documentazione relativa ad ogni candidato assegnato quale risulta dalla scheda personale “scheda di assegnazione del credito scolastico”  dichiara che quanto predisposto dalla scuola di provenienza dei candidati è conforme alla tabella A allegata al DPR 323 del 32.07.1998 relativa all’assegnazione dei crediti scolastici. Torino, 18/6/2008, Il presidente di Commissione”. Incredibilmente tutte le dichiarazioni fanno riferimento “alla tabella A allegata al DPR n. 323 del 32.07.1998 relativa all’ assegnazione dei crediti scolastici” Davvero incredibile il riferimento di entrambe le dichiarazioni dei presidenti di Commissione alla data del 32 luglio 2008, e qui viene anche il sospetto che si tratti di falsi materiali!

In ogni caso le falsità ideologica delle predette 4 dichiarazioni è accertata dalla sentenza n° 6584/13 del Tribunale penale di Roma (doc. 52), dalla sentenza n° 558/12 della Corte d’Appello di Torino (doc. 48) e dalla sentenza n° 294/11 del Tribunale di Torino (doc. 47). In particolare la sentenza n° 294/2011 del Tribunale Civile di Torino osserva che:  “Il primo punto contestato dal Ministero riguarda le dichiarazioni del professore nelle quali lo stesso avrebbe sostenuto che i voti degli esami di Stato certificati di diploma di maturità sono “taroccati” clamorosamente su disposizione dello stesso dirigente scolastico….  A fronte della dettagliata ricostruzione in ricorso degli episodi riferiti dal ricorrente alla stampa, la memoria [del MIUR ndr] si limita a sottolineare che i verbali fanno fede fino a querela di falso (ma è ovvio che non della loro valenza probatoria si discute, ma della effettiva rispondenza al vero)”  Ed oggi il prof. SCASSA propone per l’appunto querela di falso avverso le dichiarazioni ei presidenti di commissione de quibus. in quanto, oltre agli accertamenti compiuti dai magistrati autori di sentenze passate in giudicato,  è palese non solo che si tratta di dichiarazioni richieste dalla preside che ha evidentemente predisposto la lettere dei presidenti di commissione, come dimostra anche la circostanza che tutti costoro facciano riferimento ad un DPR datato 32 luglio!!!!!!

Per il resto le dichiarazioni del prof. Mauro ROLANDO sub doc. audio n° 71, trascritto per la parte più rilevante, di cui si è scritto, confermano, se mai ve ne fosse ancora bisogno, che il  rigonfiamento dei crediti scolastici per l’esame di Stato era prassi consolidata per la DS sig.a CONCATI

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23. Vi è poi un documento che è stato presentato per la prima volta dalle due controparti con la numerazione sub doc. n° 3 in entrambe le loro costituzioni  nella causa insorta a seguito del ricorso n° RG 8766/2014 depositato dal prof. SCASSA presso il Tribunale di Torino l’11//11/2014,

Si tratta di un clamoroso falso materiale ed ideologico, segno di sfrontatezza indicibile da parte della DS CONCATI e del MIUR. E’ costituito infatti da una falsa denuncia che il docente avrebbe presentato alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica ed alla GdF e che peraltro non reca alcuna firma o riferimento del prof. SCASSA, fatto che non impedisce alle controparti convenute di etichettarlo nell’indice come “denuncia del prof. SCASSA alla Corte dei Conti”. In esso si fa riferimento a “numerose  irregolarità a livello finanziario e delle varie scorrettezze che si verificano all’interno della scuola”, e si afferma che “esiste una situazione dilagante di malcostume  e di totale caos a danno dello Stato”; il breve testo terminava con un appello all’autorità giudiziaria adita: “Si prega di intervenire prima che possano insabbiare le cose” .

Premesso che l’esposto presentato dal prof. SCASSA alla Procura Regionale preso la Corte dei Conti viene qui prodotto sub doc. n° 73 , mentre la querela alla Procura della Repubblica di Torino è presente in atti sub doc. n° 32, si intende in questa sede evidenziare come lo scopo della nuova produzione di un documento falso materialmente ed ideologicamente trovi la sua motivazione,  considerati toni apodittici e rodomonteschi dl medesimo, di presentare il prof. SCASSA  come un mitomane, posto che nella costituzione di risposta di entrambe le parti, ma soprattutto in quella della Dirigente Scolastica ci sono stati riferimenti gravemente offensivi alla persona dell’ing. SCASSA, che, a ben vedere rappresentano l’ennesima prova del mobbing che egli ha dovuto subire, e che trova la sua espressione più plasticamente evidente nella criminale produzione dei predetti 23 documenti qui querelati di falso ideologico e/o materiale.

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